Nell'accertamento IVA, se il contribuente dimentica di presentare parte della documentazione contabile non potrà neanche utilizzarla nel corso del giudizio. Ad affermarlo è la Cassazione, nell’ordinanza 10448/13.
Il caso
Una s.n.c. proponeva ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio, dopo aver già perso in commissione tributaria provinciale. Nel primo grado di giudizio, in merito ad una rettifica dell'IVA per l'anno 1997, il contribuente aveva presentato della documentazione contabile che, per dimenticanza, non era stata prodotta durante il precedente controllo della Guardia di Finanza, da cui era scaturita la rettifica. In entrambi i gradi di giudizio la documentazione in oggetto non era stata presa in considerazione. La ricorrente motivava con una dimenticanza l'esibizione di detta documentazione e rafforzava il proprio ricorso in Cassazione, sostenendo che la documentazione non fosse stata richiesta in maniera esplicita dagli accertatori. La sentenza cassa di fatto il ricorso del contribuente ribadendo che non è possibile esibire in giudizio della documentazione che non sia stata esibita in un precedente controllo amministrativo, come nel caso di specie. Non valgono le motivazioni di qualsiasi tenore, in quanto si applica quanto disposto dall'art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633/72 che non prevede differenze tra la "dimenticanza" per dolo o per errore. Anche con questa sentenza viene rafforzata la tesi secondo cui il contribuente in sede di controllo amministrativo deve sincerarsi di produrre tutta la documentazione in suo possesso, specie quella che potrebbe giocare a proprio vantaggio in sede di contenzioso, in quanto un'eventuale dimenticanza precluderebbe il suo utilizzo in sede giudiziaria. Pertanto, alla Corte di Cassazione non resta che ribadire che in sede di accertamento IVA, la documentazione non esibita dal contribuente in sede amministrativa, non potrà neanche essere utilizzata in giudizio. Tale principio vale non solo nel caso in cui il contribuente rifiuti intenzionalmente e dolosamente l'esibizione, ma anche nel caso in questione, ovvero quando il medesimo dichiari di non possedere altri documenti oltre a quelli già esibiti. A nulla varrà l'ipotesi che il contribuente si sia dimenticato, infatti l'errore, ancorché dovuto a dimenticanza, disattenzione o carenze amministrative, sia di diritto che di fatto, non è mai scusabile.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Le fatture dimenticate dal contribuente non possono essere usate in giudizio
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lunedì 16 settembre 2013
Le fatture dimenticate dal contribuente non possono essere usate in giudizio
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