La prestazione d’opera del professore di un liceo – il quale impartisce lezioni private a uno studente universitario - non è nulla. È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione 19894/13.
Il caso
Un professore porta in giudizio il padre di uno studente della facoltà di ingegneria per ottenere la sua condanna al pagamento di una somma quale corrispettivo per le lezioni private di analisi matematica impartite al ragazzo. Il convenuto aveva affermato che l’attore aveva prestato la propria opera a titolo amichevole per l’intermediazione di un ingegnere. In sede di merito era stato ritenuto provato il credito del professore sulla base delle deposizioni testimoniali rese da colui che aveva messo in contatto telefonico le parti, assistendo al loro colloquio, e da un altro teste, il quale aveva ricevuto analoga preparazione all’esame. Per cancellare la decisione, la parte soccombente ha proposto ricorso, deducendo omessa motivazione in relazione alla nullità assoluta del contratto d’opera intercorso fra le parti, posto che l’attore, quale docente presso un istituto statale frequentato dallo studente, non avrebbe potuto impartire lezioni private. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando che la violazione del divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto è inammissibile in quanto il relativo quesito di diritto attiene ad una questione non prospettata in appello. Inoltre, dalla sentenza risulta che l’allievo era studente universitario e non del liceo scientifico presso il quale insegnava l’attore; d’altronde nemmeno l’art. 89 D.P.R. n. 417/1974 prevede alcuna nullità del contratto stipulato in violazione del divieto, ma solo una responsabilità disciplinare.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Il figlio universitario va a ripetizione, il padre deve pagare il professore
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lunedì 16 settembre 2013
Il figlio universitario va a ripetizione, il padre deve pagare il professore
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