martedì 3 settembre 2013

La pensione per invalidità psichica non esclude l'imputabilità

La pensione per invalidità psichica non esclude l'imputabilità

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 3 settembre 2013 n. 36211

Il fatto di essere titolare di una pensione di invalidità per ritardato sviluppo psichico non esclude, di per sé, che si possa essere imputati di un reato. Lo afferma la sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 36211/2013, che ha rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato per maltrattamenti nei confronti del figlio dalla Corte d'appello.

Nel ricorso viene messo in rilievo che l'imputato era titolare di una pensione di invalidità civile dal 1982 dovuta a "ritardato sviluppo psichico", che questa condizione "esclude e inficia la capacità cognitiva e le prospettive volitive” e che, quindi, "un soggetto disturbato che commette un reato non è meritevole di rimprovero".

Ma la Suprema Corte non ha accolto questi rilievi, affermando non solo che "le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento", ma anche che "il profilo dell'imputabilità è stato correttamente considerato in coerenza con gli elementi forniti dalla perizia psichiatrica, i cui contenuti sono stati confermati anche nel corso dell'esame dibattimentale".

Fonte: ilsole24ore

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