Per la risoluzione del contratto per inidoneità della fornitura, all’acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), l’onere di dimostrare di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20110, depositata il 2 settembre 2013.
Il caso
Chiesta risoluzione del contratto per inidoneità della fornitura. Una ditta aveva convenuto in giudizio una società, chiedendo la risoluzione di un contratto di fornitura di un collante per legno - risultato difettoso -, e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti. In sede di merito, era stata rigettata la domanda, poiché i giudici avevano osservato che, seppure fosse pacifico che i prodotti forniti non avessero sortito l’effetto voluto - ovvero l’incollaggio -, non era stata accertata la relativa causa, posto che non era da escludere l’intervento di fattori di alterazione non dipendenti dalla natura del collante fornito. La parte attrice ha censurato tale decisione, poiché la sentenza, a suo dire, avrebbe erroneamente posto a suo carico l’onere di dimostrare che il difetto riscontrato non fosse stato determinato da fattori intervenuti successivamente all’acquisto. Per la Suprema Corte il motivo va accolto, in quanto la decisione si è rilevata erronea, non avendo i giudici fatto corretta applicazione dei principi in materia di distribuzione dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale. Infatti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Nel caso, solo ove il venditore avesse fornito la prova (anche attraverso presunzioni) di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene, sarebbe allora stato onere del compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La colla non incolla: la prova liberatoria spetta al venditore
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venerdì 13 settembre 2013
La colla non incolla: la prova liberatoria spetta al venditore
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Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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