Il reato è quello previsto dall’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, che punisce chiunque molesti persone versando cose in luoghi di pubblico transito, anche con emissioni di gas, vapori o fumo. L’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.. Con la sentenza 20748/13, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale dello stalliere. L’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, punisce con l’arresto fino ad 1 mese o con l’ammenda fino a 216 euro, «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti». Il Tribunale ha riconosciuto colpevole di tale contravvenzione, sanzionandolo con 50 euro di ammenda, un uomo, per aver mantenuto in pieno centro un capanno, per ricovero di animali, dal quale fuoriuscivano odori sgradevoli atti ad offendere il vicinato. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere, dichiara inammissibile il ricorso dell’uomo, perché proponente una mera rivalutazione dei fatti, a fronte di una motivazione logica e coerente Ricorda infatti che l’evento del reato consiste nella molestia «che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.». Se manca la possibilità di accertare obiettivamente l’intensità di tali emissione, il giudizio circa il superamento della normale tollerabilità può essere eseguito sulla base delle dichiarazioni di testimoni. Il Tribunale ha correttamente ritenuto superata tale soglia, sulla base di quanto riferito dal proprietario dell’immobile contiguo: esalazioni maleodoranti, insetti molesti e «trasporto di sterco con mezzi alla buona, sino a lambire i balconi della casa e la biancheria stessa». Ciò è stato confermato anche dai funzionari dell’ASL e dell’Ufficio Ecologia e Sanità del Comune, che hanno evidenziato «condizioni igieniche scadenti, assenza di zanzariere e di strutture deputate al deposito di rifiuti zootecnici». Peraltro, a seguito di tale sopralluogo, il Sindaco aveva ordinato di dismettere l’allevamento. Di fronte all’inottemperanza del proprietario, si era poi proceduto a sequestro.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Esalazioni maleodoranti da una stalla, condannato il proprietario: 50 euro di ammenda
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giovedì 26 settembre 2013
Esalazioni maleodoranti da una stalla, condannato il proprietario: 50 euro di ammenda
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