lunedì 9 settembre 2013

Cnf, il taglio dei tribunali non tocca gli Ordini forensi


"Tutti gli Ordini forensi oggi esistenti conservano le loro prerogative, dovendo perciò continuare a svolgere i loro compiti istituzionali". È quanto ribadisce il Consiglio nazionale forense dopo la notizia che il ministro della Giustizia ha autorizzato otto tribunali soppressi a proseguire lo svolgimento delle attività per due anni ai fini dello smaltimento dell'arretrato civile. Secondo il Cnf il decreto ministeriale ("di cui non è stato ancora diffuso il testo") "ignora gli Ordini forensi", e fa solo riferimento all'autorizzazione concessa ai tribunali selezionati di trattare i procedimenti pendenti.

Il comunicato del ministero
Via Arenula, infatti, ha reso noto che per “evitare ritardi” nello smaltimento delle pendenze, per un periodo di due anni, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, pendenti alla data del 13 settembre 2013, proseguirà nei tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano, in quanto “servono un numero di abitanti superiore alle 180.000 unità” (corrispondenti alla metà della media nazionale dei tribunali provinciali assunta quale parametro di riferimento nell’attuazione della legge delega realizzata con il Dlgs 155/2012).

Andranno avanti per 24 mesi anche i Tribunali di Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo perché affetti da “una sopravvenienza media annuale di 6.874 affari complessivi” (corrispondente alla media delle sopravvenienze dei tribunali con popolazione superiore a 180.000 abitanti). Inoltre presso il Tribunale di Rossano si svolgeranno anche i dibattimenti penali pendenti.

“Pertanto - conclude la nota ministeriale -, la riforma entrerà in vigore il prossimo 14 settembre, senza alcun ripristino di Tribunali soppressi”.

La delibera straordinaria
A ruota si è riunito il Consiglio nazionale in seduta amministrativa straordinaria ed ha adottato una delibera per confermare la propria interpretazione: "in mancanza di una espressa disposizione di legge concernente la sorte degli Ordini che hanno sede presso i tribunali soppressi, e di una disciplina dei rapporti di cui essi sono titolari, è inverosimile pensare che alla soppressione dei tribunali possa conseguire automaticamente quella degli Ordini forensi. Ne consegue che tutti gli Ordini oggi esistenti conservano le loro prerogative, dovendo perciò continuare a svolgere i loro compiti istituzionali". Il presidente del Cnf Guido Alpa ha inviato una nota ai presidenti degli Ordini fissando una riunione il 13 settembre prossimo assieme a tutte le rappresentanze dell'Avvocatura: "vicenda abnorme", commenta.  

Il parere tecnico
Secondo il parere dell’Ufficio studi del Cnf, dunque, l’articolo 1 del Dlgs 55/212 (che prevede la soppressione di una serie di Tribunali), pur se interpretata in correlazione sistematica con gli articolo 25, legge della legge 247/2012, l’articolo 16 del Rdl 1578/1933, e l’art. 19 Dlgs 382/1944 (che indicano nel circondario di Tribunale la circoscrizione territoriale dell’ordine forense) non contiene una norma implicita che disponga la soppressione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali che saranno soppressi il 13 settembre perché tale interpretazione è preclusa dalla riserva di legge in materia di disciplina degli ordini forensi (art. 97, e 117 Cost.), e perché, “alla luce di una necessaria interpretazione costituzionalmente conforme del quadro normativo conferente, le previsioni di legge in materia debbono essere intese in modo coerente con la doverosa protezione dell’autonomia funzionale, regolamentare ed organizzativa degli ordini forensi in quanto enti pubblici esponenziali delle comunità locali degli avvocati”.

Nessuna incidenza sui costi
“Inoltre - prosegue la nota -, se tra gli obiettivi dichiarati della riforma della geografia giudiziaria vi è il contenimento della spesa pubblica (e proprio questa appare essere la finalità del legislatore nelle normative dedicate appunto all’estinzione di enti, la soppressione degli ordini circondariali forensi è risultato del tutto ultroneo, giacché tali enti non gravano sulla spesa pubblica e sono interamente finanziati con il contributo degli iscritti (art. 24, comma 2, 1. 247/2012)”.

Nulla cambia senza una norma primaria
Ne consegue che secondo il Consiglio nazionale forense:

1) gli ordini forensi costituiti presso i Tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere regolarmente le loro funzioni;

2) la circoscrizione territoriale di riferimento di tali ordini coincide con il territorio di cui all’ex circondario di Tribunale;

3) allorché l’ordine perdesse la disponibilità dei locali eventualmente utilizzati come sede nell’ambito della sede già destinata al Tribunale soppresso, l’ente dovrà dotarsi di una nuova sede operativa;

4) solo una fonte primaria può farsi carico di riallineare eventualmente l’articolazione territoriale degli ordini forensi alla mutata situazione della geografia giudiziaria;

5) la fonte primaria che dovesse intervenire sulla materia ed eventualmente disporre la soppressione degli ordini forensi costituiti negli ex circondari di Tribunale dovrà farsi carico di rendere le necessarie disposizioni in ordine all’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine, al personale dipendente, al patrimonio, alle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare, ai rapporti giuridici in corso, e così via, come accaduto in passato m relazione a vicende simili.
Fonte: ilsole24ore

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