Il patteggiamento non rende automatica la liquidazione dei danni civili
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 agosto 2013 n. 19871
La sentenza di patteggiamento non fa stato in sede civile, sicché per chiedere il risarcimento del danno ne va innanzi tutto dimostrata l’esistenza e poi la riconducibilità al soggetto che ha chiesto l’applicazione della pena. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19871/2013, rigettando il ricorso di un uomo che chiedeva di essere ristorato dai danni subiti ad un proprio veicolo.
Secondo gli ermellini il Tribunale ha correttamente ritenuto che il patteggiamento unito alla sola deposizione testimoniale della moglie del ricorrente, “non poteva integrare gli estremi di una prova sufficiente, tanto più che la documentazione prodotta dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’entità dei danni asseritamente subiti era successiva di circa quattro anni rispetto ai fatti di causa”.
“Ne consegue - conclude la sentenza - che l’impugnata sentenza, avendo compiuto una valutazione globale delle prove esistenti, è anche rispettosa del principio affermato da questa Corte secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre un’ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”.
E questo è proprio ciò che il Tribunale ha fatto, tenendo conto della sentenza di patteggiamento ma ritenendola insufficiente a far ritenere dimostrato l’illecito civile.
Fonte: ilsole24ore
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giovedì 29 agosto 2013
Il patteggiamento non rende automatica la liquidazione dei danni civili
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