giovedì 29 agosto 2013

Al paziente l’onere di dimostrare il nesso causale

Al paziente l’onere di dimostrare il nesso causale

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 29 agosto 2013 n. 19873
   
“Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 19873/2013 giudicando su di una domanda di risarcimento del danno di una donna a suo dire divenuta sterile a seguito di un intervento chirurgico sbagliato.

Secondo gli ermellini correttamente i giudici territoriali hanno riconosciuto, “con motivazione congrua e immune dai lamentati vizi”, che sarebbe stato onere della ricorrente “provare la mancata riferibilità della condizione di sterilità ad altre cause, pregresse o esterne, idonee a far ritenere la riconducibilità della condizione stessa al fatto dei sanitari”.

La Suprema corte ha anche ricordato che “nelle cause scindibili - come la presente avente ad oggetto, accanto all’azione di responsabilità professionale medica, quella di garanzia proposta dai sanitari nei confronti dell’assicurazione della ASL - l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta soltanto nei confronti di chi abbia dedotto l’impugnazione principale e non contro una parte diversa. Né tale assetto ermeneutico è inficiato da quanto affermato da Cass. S. U. n. 24627 del 2007, avendo questa S.C. ribadito in seguito che, nell’ipotesi di chiamata in causa del terzo con azione di garanzia impropria, (come nella specie) che dia luogo alla trattazione congiunta di cause scindibili, l’impugnazione incidentale del convenuto - in quanto intesa alla declaratoria del proprio diritto, disconosciuto o solo parzialmente riconosciuto nella sentenza impugnata, a rivalersi integralmente sui terzi chiamati di quanto dovuto all’attore a seguito dell’accoglimento della domanda di questi nei propri confronti - risulta distinta ed autonoma, per soggetti e per titolo, rispetto a quella proposta in via principale dall’attore, e l’interesse a proporla sorge non dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel termine previsto dall’art. 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva”.

Fonte: ilsole24ore

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