Le principali novità apportate in sede di conversione:
- possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere per delitti per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e per il delitto difinanziamento illecito dei partiti;
- inasprita la pena per il reato di atti persecutori ex art. 612bis c.p., punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- ampliate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità per i detenuti e gli internati, i quali possono svolgere la loro attività anche a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. Esclusi da tali previsioni i condannati per il delitto ex art. 416bis c.p. e per i delitti commessi avalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
- elevata a 30 giorni la durata dei permessi premio per i detenuti minori di età, durata che in ciascun anno di espiazione non può eccedere i 100 giorni (contro i 60 del passato). Ampliata altresì la possibilità di accesso ai permessi premio;
- revoca della detenzione domiciliare per il detenuto che sia condannato per evasione;
- previste misure per favorire l'attività lavorativa di detenuti ed internati, attraverso la concessione di sgravi contributivi e crediti d'imposta a cooperative sociali ed imprese.
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