mercoledì 28 agosto 2013

Auto riparata in poco tempo? Escluso il danno da fermo tecnico del veicolo

 Auto riparata in poco tempo? Escluso il danno da fermo tecnico del veicolo

Il basso importo della fattura fa dedurre che la riparazione abbia richiesto tempi brevi, tali da rendere irrilevanti l’entità delle spese per tassa di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento del mezzo, alle quali ci si riferisce per giustificare la liquidazione del danno in oggetto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9626/13.

Il caso: il fermo tecnico del veicolo. A seguito di un tamponamento tra due autovetture, il danneggiato cita in giudizio il conducente dell’altro veicolo e la sua assicurazione per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. La questione giunge davanti alla Cassazione in quanto l’attore ritiene, essenzialmente che il Tribunale non abbia liquidato il danno da fermo tecnico del veicolo, ritenendo la relativa richiesta priva di riscontri probatori: in realtà, tale danno può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica e, in ogni caso, sarebbe dimostrato dalla fattura relativa alla riparazione dell’auto. Gli Ermellini rilevano che il danno subito dal proprietario della vettura a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla riparazione è liquidabile in via equitativa anche in assenza di prova specifica, in quanto rileva la sola circostanza della privazione del veicolo. Nel caso in esame, la sola fattura della riparazione non permette di quantificare la congrua durata del fermo tecnico: al contrario, il basso importo riportato nella stessa fa dedurre che la riparazione abbia richiesto tempi brevi, tali da rendere irrilevanti l’entità delle spese per tassa di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento del mezzo, alle quali ci si riferisce per giustificare la liquidazione del danno in oggetto. La Suprema Corte ritiene pertanto che non sia possibile procedere alla valutazione equitativa. Le successive censure riguardano la liquidazione delle spese: il ricorrente, in particolare, contesta il fatto che esse siano state compensate integralmente. A tal proposito, però, i giudici di legittimità non possono che ribadire il consolidato principio secondo il quale il loro sindacato è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa: fuori da questa ipotesi, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che, nella fattispecie, ha correttamente tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti e nella non imputabilità alle altre parti dell’accoglimento dell’appello. La Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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