martedì 24 maggio 2011

Modifiche al Codice di Procedura Penale

Art. 275, co. 4, c.p.p.
"4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 (sei) anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di 70 (settanta) anni".

Art. 285-bis c.p.p.
"(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri) - 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 275, co. 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 (sei) anni, ovvero padre, qualore la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano".

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