domenica 15 marzo 2015

Ghiaia sulla strada: risarcimento dovuto dal Comune

Chissà quante volte ci è capitato di sentire, sotto le ruote dell’auto, della moto o della bicicletta, quella fastidiosa e pericolosissima ghiaia che fa perdere alle gomme l’aderenza sulla strada.

Che sia stata spazzata in mezzo alla via dal vento, da una pioggia recente o da lavori in corso nelle vicinanze, la ghiaia va rimossa immediatamente da parte del Comune, il quale ha l’obbligo di tenere le strade in perfetto stato di manutenzione. Se qualcuno, infatti, vi scivola e si fa male, l’eventuale richiesta di risarcimento danni, avanzata nei confronti dell’ente locale, potrebbe essere accolta dal giudice. E il precedente “favorevole” si trova in una sentenza della Cassazione di due giorni fa [1].

Il Comune che non fa manutenzione sulla strada – si legge nella sentenza in commento – è responsabile per l’incidente mortale causato al ciclista che è caduto, senza sua colpa, sul brecciolino. Ciò vale anche quando il materiale è stato portato sull’asfalto dalla pioggia poche ore prima.

Nel caso di specie, la ghiaia era su una strada provinciale e proveniva da una strada comunale che la incrocia. Era stata trasportata dal “ruscellamento” dovuto alle piogge abbondanti: un evento che non può essere considerato eccezionale.

Solo un fatto imprevedibile – e tale non è né il vento, né una forte pioggia, né tantomeno dei lavori straordinari su strada – potrebbe escludere la responsabilità del proprietario della strada. È inoltre necessario che il conducente dia prova di aver rispettato le regole del codice stradale, osservando una guida prudente.

[1] Cass. sent. n. 4943 del 12.03.2015.

fonte: www.laleggepertutti.it//Ghiaia sulla strada: risarcimento dovuto dal Comune

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