giovedì 20 novembre 2014

Comodato: quando è possibile chiedere la restituzione dell’immobile?

Se, nell’immobile dato in comodato, è svolta una attività commerciale, non significa che quel comodato sia soggetto ad un termine e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino a che non cessi l’attività in esso svolta. E’ quanto emerge nella sentenza 24468 della Cassazione, depositata il 18 novembre 2014.

Il caso

Un uomo portava la ex moglie in Tribunale affermando di averle concesso in comodato un immobile, destinato all’attività di estetista svolta dalla donna, e che dopo la separazione e la cessazione della convivenza, aveva chiesto inutilmente il rilascio dell’immobile. Chiedeva la condanna al rilascio dell’immobile ed il risarcimento del danno derivante dall’occupazione senza titolo. Il Tribunale rigettava la domanda dal momento che l’immobile era stato concesso in comodato senza fissazione di un termine, dunque non ne era esigibile la restituzione sino a quando non fosse esaurito l’uso cui era adibito. Il verdetto era confermato dalla Corte d’appello.

L’uomo ricorreva allora in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 1803 (nozione), 1809 (restituzione) e 1810 (comodato senza determinazione di durata) del codice civile, sostenendo che l’immobile era stato concesso in comodato senza fissazione di termine e pertanto doveva ritenersi “precario” e risolubile liberamente. La Cassazione ricorda che il comodato può: non essere soggetto ad alcun termine, ne sia fissato uno esplicito oppure ne sia fissato uno implicito, risultante «dall’uso cui la cosa è destinata». Il termine implicito. Inoltre «il termine del comodato può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante» (Cass., n. 15877/2013).

La Corte d’appello aveva confuso il termine del comodato con il termine dell’attività che si svolge nell’immobile dato in comodato, ritenendo che il fatto stesso che nell’immobile si svolga una attività commerciale ancori la durata del comodato alla cessazione di quell’attività. La Cassazione cancella la sentenza impugnata poichè: «la circostanza che nell’immobile dato in comodato sia svolta una attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto ad un termine implicito, ai sensi dell’art. 1810 c.c., e di conseguenza che il comodante non possa chiedere la restituzione dell’immobile sino a che non cessi l’attività in esso svolta». La Suprema Corte, quindi, accogliendo la domanda di restituzione, accoglie il ricorso, e decidendo nel merito, condanna la donna alla restituzione in favore dell’ex marito.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Comodato: quando è possibile chiedere la restituzione dell’immobile?

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