venerdì 31 ottobre 2014

Marijuana, il binomio uso personale - entità minima esclude la punibilità

La coltivazione “casalinga” di piantine di marijuana non è punibile, quando la condotta sia inoffensiva, ossia quando l’entità sia minima e l’uso sia esclusivamente personale. Queste condizioni, difatti, escludono la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l’ampliamento della coltivazione. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 33835/14.

Il caso

La Corte d’appello confermava la condanna dell’imputato per aver coltivato piante di canapa indiana. Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il p.g. deducendo l’insussistenza in concreto di un fatto punibile attesa l’inoffensività della condotta, in presenza di quantità trascurabili di sostanza stupefacente destinata all’esclusivo uso personale. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «la coltivazione di piante destinata alla produzione di stupefacente è una condotta sempre punibile in quanto esclusa, dagli artt. 75 e 73 d.p.r. n. 309/90, dall’ambito della detenzione finalizzata all’uso personale, sanzionata in va amministrativa». Tuttavia, questa interpretazione risulta essere abbastanza rigida se si considera che possa comportare la punibilità della produzione minima della sostanza stupefacente per conclamato uso personale.

La Cassazione sviluppa il proprio ragionamento argomentativo partendo dal richiamo alla sentenza n. 360/1995, in base alla quale viene affrontato il tema dell’offensività in senso astratto e concreto considerando il tema del diverso trattamento tra mera detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Tale sentenza indica quale sia, valutata sotto il profilo dell’offensività, l’ambito del pericolo presunto del reato di coltivazione di stupefacenti, individuando così l’ambito d’assenza di offensività della condotta. La coltivazione non ha immediato collegamento con l’uso personale e nemmeno un vincolo diretto ed immediato con il consumo, dal momento che ha a che fare con le diverse fasi della produzione di droga. Essa è punita – specifica il Collegio - «in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione». Diversamente, la detenzione ha per sua natura un oggetto determinato e controllabile sotto il punto di vista della quantità. Essa è strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza. Pertanto – come affermato dalla Corte Suprema - «è punibile solo quando è destinata all’uso di terzi, mentre se destinata all’uso personale, è punibile con sanzione amministrativa».

In sostanza, l’azione tipica della coltivazione si individua all’accertamento della destinazione della sostanza, bastando che sia realizzato il pericolo presunto. Tuttavia, nell’individuazione del compimento dell’azione tipica, va applicata la regola necessaria dell’offensività in concreto, ossia - chiarisce la Corte - «pur realizzata l’azione tipica, dovrà escludersi la punibilità di quelle condotte che siano in concreto inoffensive». Tale condizione, ricorre quando la condotta dimostri tale levità da essere irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza. Aggiunge la Cassazione, che «l’ambito di tale riconoscibile inoffensività è, ragionevolmente, quello del conclamato uso personale e della minima entità della coltivazione, tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o all’ampliamento della coltivazione; l’onere della prova, spettando all’accusa dimostrare la realizzazione del fatto tipico, va ritenuto tendenzialmente a carico dell’imputato anche se è probabile che la condizione di inoffensività sia di immediata percezione».

Nel caso di specie, la valutazione di non offensività fatta dal p.g. era corretta, dal momento che era stato sequestrato un vaso con due piantine di marijuana. Dalla prima potevano ricavarsi 750 mg di foglioline, con THC pari all’1,48%; pertanto erano presenti 11 mg di THC (quantitativo inferiore al valore della quantità massima detenibile, equivalente a poco meno di 1/2 di dose media singola). Dalla secondo potevano ricavarsi 500 mg di foglioline, con THC pari all’1,59% per cui erano presenti 8 mg di THC (quantitativo inferiore al valore della quantità massima detenibile, equivalente a circa 1/3 di dose media singola). In conclusione, è indubbia l’assoluta inconsistenza della coltivazione del caso in esame, tanto da escludere che in concreto sia stata realizzata la lesione del bene tutelato dalla norma. La Corte annulla, quindi, senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Marijuana, il binomio uso personale - entità minima esclude la punibilità

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