martedì 30 settembre 2014

L’amico si prostituisce: è meglio evitare di fargli pubblicità

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, per cui non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa, come quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 29734/14.

Il caso

La Corte d’appello di Lecce condannava un imputato per il reato di favoreggiamento della prostituzione. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo di essersi limitato a fornire un mero aiuto ad un amico, che versava in condizioni disagiate, concedendogli il mero uso della propria abitazione. Inoltre, quando il capitano dei Carabinieri si era finto cliente ed era entrato in casa, l’imputato si era limitato a pattuire una prestazione personale con lui, senza mai nominare come potenziale prestatore della performance sessuale (se non dopo un’espressa richiesta del capitano) l’amico, il quale in realtà svolgeva l’attività di meretricio.

Per la Corte di Cassazione, però, il ricorso è inammissibile, in quanto si limita a chiedere una diversa valutazione delle circostanze di fatto, insindacabile in sede di legittimità. Secondo gli Ermellini, il percorso argomentativo svolto dai giudici di merito era del tutto coerente dal punto di vista logico. Inoltre, ricordano che il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, per cui non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa, come quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Invece, non sono richiesti comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, in quanto basta, per il perfezionamento degli elementi costitutivi del reato, una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell’abitualità connessa ad una reiterazione di atti.

Gli estremi del reato possono essere integrati anche da un solo fatto di agevolazione, per cui è illecita un’interposizione, anche occasionale, che agevoli la prostituzione di una persona. Si tratta, difatti, di un reato solo eventualmente abituale, potendo essere integrato pure da un singolo fatto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - L’amico si prostituisce: è meglio evitare di fargli pubblicità

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