sabato 31 agosto 2013

Responsabile il medico che per primo sbaglia la diagnosi

Responsabile il medico che per primo sbaglia la diagnosi

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 30 agosto 2013 n. 35828

Confermata la condanna per il medico del pronto soccorso che dimette un paziente senza accorgersi di una perforazione gastrica in corso anche se poi segue un successivo ricovero ed una operazione con nuove dimissioni una volta accertato che la situazione è disperata. Secondo la Corte di cassazione, 35828/2013, infatti il nesso causale con il primo fatale errore non viene interrotto.

Secondo la Corte territoriale, con giudizio condiviso dagli ermellini, il ritorno a casa della vittima, su decisione dei suoi familiari, aveva costituito esercizio di pietas nei confronti del paziente che oramai non rispondeva a qualsiasi trattamento sanitario, al fine di non negargli “exitus più dignitoso in ambiente domestico”. La sentenza riprendeva poi l’orientamento della Cassazione “sull’equivalenza delle cause”, per cui “se al primo tragico errore medico, causa dell’evento, sia seguito errore di altro sanitario, successivamente intervenuto, la condotta sopraggiunta, salvo i casi dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, giammai può costituire causa sopravvenuta escludente li rapporto di causalità”.

Secondo gli ermellini, infatti, “al momento della sua ultima dimissione trovavasi in condizioni irreversibilmente indirizzate verso l’assai prossimo decesso”. Per cui “in una tale situazione la decisione di sospendere Il trattamento ospedaliero non assume affatto i connotati di un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla tipicità della sequela eziologica”.

La Cassazione ricorda dunque che “la successiva condotta, costituente colpa medica, pur se grave (se del caso, quindi, la decisione di dimettere Il paziente), ove non abbia le caratteristiche dell’imprevedibilità ed inopinabilità (nel senso di estemporaneità, integrante fatto atipico), non interrompe il nesso dl causalità; né la mera accelerazione della produzione dell’evento, destinato comunque a compiersi, sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilità razionale, tenuto conto dell’evidenza disponibile, è capace di ingenerare l’effetto sperato dai ricorrente”.

Fonte: ilsole24ore

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