domenica 10 ottobre 2021

Green pass: tutte le novità

Cinema e teatri al 100%, 75% negli stadi e nei luoghi all'aperto e 60% nei palazzetti e nei luoghi al chiuso. Nessuna restrizione per i musei dove cade anche l'obbligo di mantenere la distanza minima di 1 metro tra i visitatori. Riaprono anche le discoteche e le sale da ballo, dove però si entra solo con il green pass, con una capienza del 50% al chiuso e del 75% all’aperto. E' quanto prevede l’ultimo decreto legge del 7 ottobre 2021 sull'ampliamento delle capienze massime di alcuni luoghi di sport e spettacolo a partire dall'11 ottobre nelle sole zone bianche.

Intanto proseguono i preparativi per le aziende, pubbliche e private in vista de 15 ottobre, data in cui entrerà i vigore l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi.  La sanzione per chi ne è sprovvisto è la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. I lavoratori senza green pass saranno considerati, sin dal primo giorno, assenti ingiustificati, ma conserveranno il posto di lavoro e non avranno conseguenze disciplinari. Ai datori di lavoro l'obbligo delle verifiche: in caso di trasgressione, multe sia per il datore sia per il lavoratore. L'obbligo del green pass scatta anche per i lavoratori autonomi, con modalità che sono state chiarite dal Governo tramite alcune faq. 
Per chi non è vaccinato, l'alternativa rimane il tampone. Nessun ci sarà però nessun tampone gratuito per i lavoratori non vaccinati (come avevano chiesto i sindacati). Il Governo ha invece deciso per una politica di prezzi calmierati (8 euro per gli under 18 e 15 per i maggiorenni). I tamponi saranno gratis solo per chi non può vaccinarsi sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità decise per quanto riguarda l'obbligo della certificazione verde per i lavoratori.
Green pass obbligatorio nei posti di lavoro
E' stato introdotto l'obbligo di green pass dal 15 ottobre per il personale delle amministrazioni pubbliche e per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo riguarda chi svolge attività lavorativa o di formazione o di volontariato sia nel pubblico sia nel privato, sulla base di contratti esterni.
Lavoro Pubblico
Dal 15 ottobre al 31 dicembre  per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa il personale delle amministrazioni pubbliche devono possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.  L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche. L’obbligo non si applica in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Nello specifico il provvedimento riguarda il personale:
-delle PA, locali o nazionali;
-delle Autorità amministrative indipendenti;
-della Commissione nazionale per la società e la borsa;
-della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
-della Banca d’Italia;
-degli enti pubblici economici;
-degli organi di rilievo costituzionale.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. 
Il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato già da quel giorno assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è considerato sospeso fino alla presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31 dicembre) e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 
Lavoro privato
Sempre dal 15 ottobre al 31 dicembre dovranno esibire il green pass per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa anche i lavoratori del settore privato. Come per il settore pubblico, l’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni.Il titolare di un'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.  L’obbligo non si applica in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Anche in questo caso, sono i datori di lavoro che devono verificare il rispetto delle prescrizioni e definire (entro il 15 ottobre) le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Come nel pubblico, i controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I privati al momento non potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego, se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente cambiare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori non avranno sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (comunque, non oltre il 31 dicembre), termine di cessazione dello stato di emergenza. Chi lavora in smart working non deve avere il green pass perché questo serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione  certificazione, il datore di lavoro può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde con contratti a scadenza non oltre il 31 dicembre.
Anche per il settore privato, l’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. 
Liberi professionisti
L’obbligo di green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, quindi anche collaboratori familiari e autonomi. Il governo ha però precisato che mentre l’obbligo di controllo nel caso di colf e badante ricade sul datore di lavoro, questo obbligo non esiste nel caso entri in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico perché in quel momento si sta acquistando un servizio e non si è datori di lavoro. Resta però facoltà di chiedere l’esibizione del green pass. Non esiste invece l’obbligo di green pass per i clienti che salgono su un taxi.
Tribunali
Dal 15 ottobre al 31 dicembre, anche il  personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Test antigenici a costo calmierato
Test antigenici rapidi sono a prezzo calmierato di 8 euro per i minori di età compresa tra 12 e 18 anni e di 15 euro per i maggiorenni, così come stabilito dal protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il commissario straordinario per l’emergenza Covid,  Federfarma, Assofarm e Farmacieunite. Mentre sono gratuiti per i soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tutte le farmacie hanno l’obbligo di offrire tamponi a prezzi calmierati, in caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e, in aggiunta, il Prefetto competente può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica. L’applicazione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Quando serve la certificazione e quando no
Oltre all'obbligatorietà del green pass nei posti di lavoro a partire dal 15 ottobre, è diventato legge il DL che dallo scorso 6 agosto delinea, tra le altre cose, anche tutti gli altri ambiti di applicazione del green pass. In breve: obbligo del green pass, riservato ai soli maggiori di 12 anni e valido anche se rilasciato dopo una sola dose, in tutti i luoghi al chiuso dove ci si può sedere a un tavolo. No quindi per bere un caffè al bancone del bar, sì invece per ristoranti, tavole calde e gli stessi bar se ci si siede al tavolo (sempre al chiuso), per le mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati se al chiuso. Green pass obbligatorio anche per entrare in cinema, teatri, spettacoli, fiere, congressi ed eventi anche all'aperto (comprese le partite di calcio allo stadio), così come per entrare nelle piscine, nelle palestre e nei parchi divertimento, per viaggiare con aerei e treni a medio-lunga percorrenza. Il green pass permette anche di avere accesso alle sale d'attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati. Con il nuovo decreto approvato dal Governo grazie al green pass aumentano le capienze massime per luoghi dello sport e dello spettacolo. Restano ancora chiuse invece le discoteche e le sale da ballo.
In sintesi il green pass è obbligatorio per:
-servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
-spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
-musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
-piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso;
-sagre e fiere, convegni e congressi;
-centri termali, parchi tematici e di divertimento;
-centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, e centri estivi;
-impianti di risalita;
-attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
-concorsi pubblici.
Le nuove capienze previste dal decreto appena emanato e valide per le zone bianche dall’11 ottobre 2021 sono queste:
-la capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75%;
-nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 60% dall'attuale 25%.
-Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% anche al chiuso.
-Nessuna restrizione per i musei, cade anche il limite di distanza di 1 metro da garantire tra i visitatori.
-Le discoteche e le sale da ballo riaprono con una capienza massima del 50% al chiuso e del 75% all’aperto. Al chiuso ci dovranno essere adeguati impianti di aerazione.
-Nelle funivie e nelle cabinovie la capienza sarà di massimo l’80%. 
Il DL 10 settembre 2021 n.122 ha stabilito l’obbligo vaccinale a partire dal 10 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza (il termine è attualmente al 31 dicembre) anche "a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture" di ricovero per anziani. Per chi non rispetterà l'obbligo è prevista la sospensione della prestazione lavorativa e dunque dello stipendio. Sono tenuti a garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono prestazione di lavoro in virtù di contratti esterni. 
Dall’11 settembre e fino al 31 dicembre 2021 chi accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde covid, questo vale anche per i genitori. L’obbligo  non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative, sono incaricati di verificare il possesso del green pass da parte del prestatore di lavoro. Se l’accesso è motivato da ragioni di lavoro, la verifica il rispetto dell’obbligo ricade sui rispettivi datori di lavoro.
Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme di legge variano da 400 a 1.000 euro. Inoltre è stato deciso anche che dopo la seconda infrazione il gestore del locale rischia la chiusura del locale fino ad un massimo di 10 giorni.
Dove non è necessario
Se dal 6 agosto in molti posti viene richiesto il green pass, ci sono altrettante attività per cui non è necessario: si tratta soprattutto dei servizi essenziali come negozi, supermercati, farmacie e in generale negli esercizi commerciali non elencati nella lista. Si può continuare a svolgere sport individuale all'aperto. Anche chi è alloggiato in un hotel può accedere ai servizi di ristorazione offerti esclusivamente alla clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde. Però nel caso in cui i servizi di ristorazione siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto o a chi, cliente interno o esterno, è in possesso di una certificazione verde, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Trasporti
Dal 1° settembre, il green pass serve anche per utilizzare i mezzi di trasporti a medio-lunga percorrenza e per tutti gli aerei a prescindere dalla durata del volo. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. Per utilizzare il trasporto pubblico a breve percorrenza il green pass non è necessario ma si devono continuare a osservare le misure anticontagio. Quindi il green pass è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
-aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
-navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
-treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
-autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
-autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Attenzione ai viaggi all'estero
Il green pass resta valido come lasciapassare che dovrebbe facilitare gli spostamenti tra gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, per chi viaggia all'estero, recentemente è stato messo a punto un servizio online che riassume le regole per entrare nei singoli paesi dell'Unione europea. Ma è bene ricordare che per viaggiare in Europa occorre una versione del green pass valida nella Comunità Europea e che si ottiene, a differenza di quella italiana, solo dopo 15 giorni dalla seconda dose di vaccino. Attenzione perché il green pass non è l'unico requisito richiesto per viaggiare all'estero: in alcuni casi è infatti obbligatorio compilare il modulo dPLF. Vista poi la crescente diffusione di contagi da variante Delta in tutto il continente, molti Paesi stanno adottando ulteriori restrizioni che spesso rendono indispensabile avere il green pass. È il caso ad esempio della Francia dove il presidente Macron renderà obbligatorio esibire il green pass dapprima per accedere a cinema, teatri e musei, e da agosto anche per entrare nei bar, nei ristoranti, nei centri commerciali, nonché sui mezzi pubblici su tutto il territorio nazionale francese.

martedì 6 luglio 2021

Contributo a fondo perduto alternativo: al via le domande

Dal 5 luglio al 2 settembre 2021, accedendo alla sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile inviare le domande per richiedere il contributo a fondo perduto alternativo. 
I soggetti che usano Entratel o Fisconline potranno, invece, presentare la propria domanda dal 7 luglio al 2 settembre 2021. 
Questo è quanto è stato stabilito dal decreto dell’Agenzia delle Entrate firmato in data 2 luglio 2021. Nella suddetta comunicazione, inoltre, è stato presentato il modulo per l’inoltro delle domanda e le relative tempistiche e  istruzioni operative.
Contributo a fondo perduto alternativo: che cosa è?
A seguito del Decreto Sostegni Bis, è stato previsto il contributo a fondo perduto alternativo. Definito in questo modo per distinguerlo dal contributo erogato in modo automatico a chi aveva già beneficiato del contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio. 
Il nuovo contributo a fondo perduto alternativo è rivolto e può essere richiesto dai seguenti soggetti:
esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro 
enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali
NOTA BENE: non hanno diritto al contributo a fondo perduto alternativo i soggetti la cui partita iva non risulta attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione. 
I requisiti richiesti per il contributo a fondo perduto alternativo
Per avere diritto al contributo alternativo del Sostegni Bis occorre che i titolari partita IVA richiedenti abbiano la residenza o sia stabiliti in Italia e che:
1- i ricavi o compensi ricevuti nel 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro
2- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020
Quanto spetta di contributo a fondo perduto?
Al fine di capire qual è l’importo spettante, occorre fare la differenza tra le due medie mensili, moltiplicarla per un specifica percentuale. Questa varia a seconda che il soggetto richiedente:
- abbia o meno avuto il contributo Sostegni bis automatico
- appartenga a una fascia di ricavi 2019 
Se il soggetto richiedente ha beneficiato del contributo Sostegni bis automatico, le suddette percentuali variano dal 60% (per i soggetti più piccoli, ossia con ricavi 2019 non superiori a 100.000 euro), al 20% (per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra i 5 e i 10 milioni di euro. 
Nello specifico:
a) 60% fino a 100.000 euro
b) 50% da 100.000 euro a 400.000 euro
c) 40% da 400.000 euro a 1 milione di euro
d) 30% da 1 milione di euro a 5 milioni di euro;
e) 20% da 5 milioni di euro e a 10 milioni di euro
Se il richiedente, invece, non aveva beneficiato del contributo Sostegni Bis Automatico, le percentuali variano dal 90% al 30%, così come segue:
90% fino a 100.000 euro
70% da 100.000 euro a 400.000 euro
50% da 400.000 euro a 1 milione di euro
40% da 1 milione di euro a 5 milioni di euro
30% da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro
NOTA BENE: non è previsto un importo di contributo minimo, solo di importo massimo. Questo è pari a 150.000 euro.
fonte:ilcommercialistaonline.it

giovedì 24 giugno 2021

Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni bis

Contributo automatico, alternativo e perequativo: sono i nuovi ristori messi in campo dal decreto Sostegni bis. Per ogni contributo, ci sono requisiti e modalità di accesso differenti.

Contributo automatico
È riconosciuto, senza necessità di presentare una nuova istanza all’Agenzia delle Entrate, a tutti i soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, purché esso non sia stato restituito o non risulti indebitamente percepito.
Il nuovo indennizzo è di importo pari al precedente contributo e sarà corrisposto con la stessa modalità scelta:
- erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero
- riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Contributo alternativo
Spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni.
a) se il soggetto interessato ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il nuovo contributo è determinato applicando alla suddetta differenza tra la media del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi indicati (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020), le seguenti percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;
b) se il soggetto interessato non ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, alla suddetta differenza si applicano, invece, le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.
In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta.
Per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate.
Contributo perequativo
E’ collegato al calo degli utili, non alla riduzione di fatturato.
Il beneficio, infatti, è a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, il cui risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze con apposito decreto.
L’ammontare del contributo (che, comunque, non sarà superiore 150.000 euro) è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi anti Covid già ottenuti (tra cui il contributo del decreto Rilancio, quelli dei decreti Ristori, il contributo del primo decreto Sostegni, il contributo automatico e il contributo alternativo) una specifica percentuale, che dovrà essere individuata del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il predetto decreto.
Per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021.

giovedì 17 giugno 2021

Epatite dopo emotrasfusione, ospedale deve dimostrare la propria diligenza

Grava sull’ospedale l’onere di dimostrare la propria diligenza nell’acquisizione del plasma da utilizzare per la trasfusione (Cass. 10592/2021).

Un paziente contrae il virus dell’epatite C in conseguenza di una emotrasfusione: cosa deve allegare per dimostrare la responsabilità dell’ospedale?
Nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare la sussistenza di un contratto e allegare il danno patito (ossia la malattia) in conseguenza della condotta dell’ospedale (nesso causale). Spetta alla struttura sanitaria (e non al paziente) allegare di aver tenuto una condotta diligente o prudente, nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis, in relazione all’acquisizione e perfusione del plasma. In altre parole, il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell’ospedale, ma semplicemente il suo inadempimento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, con l’ordinanza 18 febbraio - 22 aprile 2021, n. 10592.
La vicenda
A seguito di una trasfusione di sangue, avvenuta nel 1987, una donna contraeva il virus dell’epatite C (virus HCV). Nel 2007, ella conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato per la sanità della sua regione1, chiedendo la condanna al risarcimento del danno. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e la pronuncia veniva impugnata dalle due amministrazioni soccombenti.
In sede di gravame, veniva accolto solo l’appello proposto dall’Assessorato.
Il giudice di merito motivava il rigetto della domanda nei confronti dell’Assessorato rilevando che la donna non aveva allegato che l’ospedale avesse provveduto alle trasfusioni “approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna”. Si giunge così in Cassazione.
Cosa deve allegare il danneggiato?
La donna si duole del fatto che il giudice del gravame le abbia addossato l'onere di provare che l'ospedale avesse eseguito la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale. Ebbene, secondo l’attrice, tale prova incombeva sulla struttura ospedaliera.
La difesa della donna affermava che l’infezione stessa fosse dimostrativa della condotta colposa dell’ospedale in virtù del principio “res ipsa loquitur” (ossia “il fatto parla da sé”). Infatti, l’obbligo di assistenza, gravante sulla struttura, comporta “la garanzia del risultato di non infettare il paziente”.
La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza e rileva come l’attrice, dopo aver invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, abbia dimostrato di aver patito un danno alla salute (ossia aver contratto il virus dell’epatite C), a causa del trattamento sanitario (la trasfusione).
È onere dell’attore allegare i fatti costitutivi della domanda; nella responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) tale onere si esaurisce:
·nella dimostrazione dell'esistenza del contratto,
·nell’allegazione della condotta inadempiente del debitore (l’ospedale nel nostro caso)
È appena il caso di ricordare che, in ambito contrattuale (art. 1218 c.c.), il creditore dell’obbligazione inadempiuta (il paziente danneggiato) non ha l'onere di provare la colpa del debitore inadempiente (la struttura sanitaria), ma deve dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento. Tuttavia, il nesso causale può essere provato in via presuntiva in caso di trasfusione con sangue infetto.
Spetta all’ospedale dimostrare la condotta diligente
Da quanto sopra, emerge che l’attrice non doveva dimostrare in che modo l'ospedale si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette. La paziente doveva solo provare l’inadempimento dell’ospedale. Viceversa, era la struttura sanitaria a dover dimostrare (ex art. 1218 c.c.) di aver tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza.
Secondo gli Ermellini, il giudice del gravame avrebbe dovuto accertare se l’Assessorato (successore dell’azienda ospedaliera) avesse provato (o meno) la causa non imputabile ex art. 1218 c.c. Infatti “la circostanza che l'ospedale provvedesse o non provvedesse da sé all'approvvigionamento di plasma non era un fatto costitutivo della domanda, ma era un fatto impeditivo della stessa, che in quanto tale andava allegato e provato dall'amministrazione convenuta”
fonte: altalex.com