sabato 15 luglio 2017

Il furto non è con destrezza se la vittima è distratta

Non scatta l'aggravante della destrezza per chi commetta il furto approfittando di una temporanea distrazione della vittima, senza aver fatto nulla per determinarla. Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza 34090/2017 con cui le Sezioni unite hanno ristretto il perimetro dell'aggravante ai casi in cui si tiene, «prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui», un comportamento «caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza», idoneo «a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene». Nessun aggravio se il ladro «si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore».

Fonte:www.ilsole24ore.com/Il furto non è con destrezza se la vittima è distratta

Fisco, da oggi il processo tributario telematico è attivo in tutta Italia. Finora depositati online oltre 65mila documenti

Da oggi, 15 luglio, 2017, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale. Lo annuncia, in una nota, il ministero dell'economia e delle finanze, ricordando che con l’ estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale». Fino a oggi sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali. L’applicazione del PTT è avvenuta gradualmente nelle diverse regioni italiane, ricorda il Mef, «consentendo così  i necessari adeguamenti organizzativi degli uffici e degli studi funzionali  alle nuove procedure informatiche. In particolare: dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è stato avviato in Toscana e in Umbria;  dal 15 ottobre 2016 in Abruzzo e Molise; dal 15 novembre 2016 in Liguria e Piemonte;dal 15 dicembre 2016 in Emilia-Romagna e Veneto; dal 15 febbraio 2017 in Basilicata, Campania e Puglia; dal 15 aprile 2017 in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; dal 15 giugno 2017 per le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. Pertanto», aggiunge il Mef, «è possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. - PTT) per il deposito telematico presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali degli atti e documenti processuali già notificati via PEC alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati. L’adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.  L’utilizzo delle procedure informatiche comporta evidenti vantaggi in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.

Fonte:www.italiaoggi.it/Fisco, da domani il processo tributario tlematico sarà attivo in tutta Italia. Finora depositati online oltre 65mila documenti - News - Italiaoggi

martedì 4 luglio 2017

L’Unione delle Camere Penali Italiane delibera l’astensione per il 18 luglio 2017

L’Unione delle Camere Penali Italiane contrasta il disegno di legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla “confisca allargata”, in quanto riforma autoritaria che allontana il nostro Paese dal giusto processo e dai principi costituzionali, come evidenziato anche da autorevoli accademici, giuristi e parte della magistratura. Per tale ragione, l’Unione proclama una giornata di astensione per il giorno 18 luglio, organizzando una manifestazione nazionale nella stessa data a Salerno.
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 4 luglio 2017
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane,
RILEVATO
che all’indomani dell’approvazione della legge di riforma del codice penale e di procedura penale, contenente istituti gravemente distonici rispetto al modello accusatorio del giusto ed equo processo, il Governo ha ulteriormente accelerato l’iter legislativo del DDL 2134 di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla “confisca allargata” estendendone l’applicazione ai reati contro la P.A. secondo un’irragionevole e pericolosa logica di espansione degli strumenti nati in un contesto emergenziale di contrasto a fenomeni criminosi eccezionali;
che il ricorso allo strumento eccezionale della prevenzione costituisce, nel panorama europeo, una anomalia tutta italiana che, come ha impietosamente evidenziato il massimo consesso di Strasburgo nella Sentenza della Grand Chambre nel procedimento “De Tommaso c. Italia”, integra una grave violazione del principio di precisione/determinatezza che, come noto, costituisce una articolazione diretta del principio di legalità, architrave dei sistemi penalistici contemporanei;
che, peraltro, profili d’incostituzionalità sono stati sollevati dalla Corte d’Appello di Napoli - VIII sezione misure prevenzione - con provvedimento del 14.03.2017;
che il Legislatore della riforma, anziché dare risposte coerenti ai richiami perentori del massimo consesso eurounitario – attraverso un drastico ridimensionamento dello strumento della prevenzione - ha inteso ampliarne ulteriormente le ipotesi applicative a fattispecie di reato caratterizzanti contesti criminali fra loro eterogenei e totalmente differenti da quelli che, eccezionalmente, avevano giustificato il ricorso alle suddette misure personali e patrimoniali;
che deve essere altresì denunciata la mancata risposta della politica alle censure che l’Unione, già in sede delle audizioni tenutesi nel corso dell’iter formativo della proposta di legge, aveva formulato in riferimento alle gravi mancanze nella riforma di quei minimi adeguamenti procedimentali in grado di rendere meno pregiudizievole il procedimento di prevenzione, come, ad esempio, solo per citarne alcuni, l’eliminazione dell’audizione a distanza del proposto, la concessione di termini a comparire congrui e rispettosi del dettato costituzionale, il prolungamento dei termini per l’impugnazione, l’ampliamento dei vizi rilevabili in sede di legittimità, il diritto di difendersi provando;
che lo spirito autoritario della riforma emerge anche nell’inverosimile regressione, rispetto ai principi riconosciuti dalle stesse SS.UU. e dalla CEDU in materia di “confisca allargata”, che si accredita come strumento elettivo per la lotta al crimine economico;
che la sovrapposizione tra la cosiddetta confisca estesa e la misura di prevenzione patrimoniale che conseguirebbe all’approvazione della riforma, unificherebbe inammissibilmente istituti basati su presupposti giuridici differenti, come di recente ribadito dalle stesse SS.UU, attraverso un restringimento delle possibilità di difesa contemplate nella norma vigente, dovendosi ritenere che la confisca estesa ex art. 12 sexies è da considerarsi pena vera e propria alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della giurisprudenza interna, la cui applicazione, al di fuori di una sentenza di condanna, risulta incompatibile con i principi sovranazionali e costituzionali ex art. 117 della Costituzione.
CONSIDERATO
che occorre riportare urgentemente la materia della prevenzione e delle ablazioni del patrimonio nell’area di operatività dei principi del giusto processo, della legalità e della presunzione di innocenza, principi ignorati sull’onda di irrazionali spinte populistiche che finiscono con l’introdurre all’interno dell’Ordinamento pericolosi elementi di totale arbitrio che evocano la politica criminale del tipo d’autore;
che anche tale riforma si colloca, al contrario, nell’ambito di una complessiva politica giudiziaria volta a un progressivo allontanamento dalle idee e dai principi che dovrebbero realizzare il modello del giusto ed equo processo anche nell’ambito del procedimento di prevenzione, caratterizzato da una evidente matrice inquisitoria ed autoritaria;
che il Governo deve essere richiamato alla responsabilità politica di evitare di introdurre nell’Ordinamento ulteriori gravi elementi di distorsione e di squilibrio;
CONSIDERATO
che le critiche formulate dall’UCPI al disegno di legge hanno immediatamente trovato il consenso esteso e convinto di vasti settori dell’accademia, della politica e di parte della stessa magistratura;
che sotto l’ennesima spinta del populismo penale il Governo si appresta a varare una riforma che frutterà assai poco sul piano della lotta alla criminalità dei “colletti bianchi”, ma che certamente contribuirà ad abbassare in maniera consistente lo standard delle garanzie ed a collocare l’Italia al di fuori dei parametri indicati dalla giurisprudenza CEDU;
che la limitazione del numero dei soggetti a pericolosità qualificata (oggetto di un emendamento che comunque imporrà un nuovo esame della Camera) a coloro che siano indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione, solo se appartenenti ad associazioni a delinquere, sebbene sia volta ad attenuare la più macroscopica delle incongruenze denunziate dall’UCPI, rischia a sua volta di incrementare un uso strumentale della fattispecie associativa;
che si deve, al contrario, operare una revisione profonda e razionale dell’intero sistema della prevenzione, che recuperi i valori e le garanzie del giusto ed equo processo, rielabori e definisca i presupposti applicativi delle misure in modo che gli stessi risultino conformi a principi di civiltà giuridica, e non fondati sulla logica del sospetto;
che le misure personali e patrimoniali, che incidono in modo devastante sui diritti costituzionalmente garantiti delle persone e sulla libertà d’impresa e sulla stabilità delle situazioni economico-patrimoniali, relazionali e familiari, devono essere assistite da quei diritti fondamentali che sono scritti nella carta dei diritti dell’uomo;
che si deve ribadire come il fenomeno corruttivo si combatta con i mezzi della riorganizzazione, della semplificazione amministrativa e dell’efficienza e del rinnovato rigore politico e non attraverso l’utilizzo di strumenti eccezionali, autoritari ed illiberali che incidono gravemente sui diritti dei singoli cittadini e sulla tenuta degli stessi principi democratici;
che in data 24 giugno 2017 è stato deliberato lo stato di agitazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica ai temi della riforma del processo di prevenzione che, ispirato a presunti criteri di efficientizzazione degli strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi, inocula all’interno dell’ordinamento elementi di grave destabilizzazione dei fondamentali diritti di libertà e di proprietà dei singoli;
che occorre contrastare questa ulteriore iniziativa legislativa ancora una volta fondata sulla totale indifferenza ai principi liberali e democratici del processo, svelando l’evidente volontà di aggirare le garanzie processuali che presidiano il giusto processo attraverso lo spostamento delle strategie di contrasto ai più disparati fenomeni illeciti nell’ambito di sempre più sofisticati strumenti di prevenzione, il cui utilizzo determina una evidente violazione delle più elementari garanzie processuali e la definitiva prevaricazione dello statuto penale;
DELIBERA
nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 18 luglio 2017, organizzando in tale giornata a Salerno una manifestazione nazionale sul tema della riforma del processo di prevenzione denunciando il contrasto di tale progetto di legge con i principi costituzionali e convenzionali;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Fonte:www.camerepenali.it/La confisca del processo: l’Unione delibera l’astensione per il 18 luglio 2017 - Camere Penali sito ufficiale

Ritardo per verifiche non necessarie all'aereo: sì al risarcimento

La Corte di Giustizia (con la sentenza del 4 maggio 2017) chiarisce che la presenza di circostanze eccezionali, che comportano ritardi superiori alle tre ore, non permette sempre alle compagnie di invocare l’esclusione di ogni responsabilità. Infatti, se si verifica un intervento errato del vettore, la compagnia è tenuta a versare un risarcimento ai passeggeri.
Il caso. Due cittadini prenotano tramite Travel Service un volo con partenza da Burgas (Bulgaria) e destinazione Ostrava (Repubblica Ceca), che si inserisce nella sequenza Praga-Burgas-Brno-Burgas-Ostrava. Il velivolo, durante la tratta Praga-Burgas, subisce un guasto tecnico ad una valvola, che comporta un primo ritardo di un’ora e quarantacinque minuti. Successivamente, in fase di atterraggio a Brno, lo stesso aeromobile entra in collisione con un volatile; sottoposto a controlli tecnici, operati da addetti della società locale competente, non viene riscontrato alcun danno. La Travel Service invia però un secondo tecnico per effettuare la messa in servizio dell’aeromobile: il proprietario della compagnia non aveva infatti riconosciuto l’abilitazione della società locale ad effettuare i controlli. Il ritardo complessivo all’arrivo a Ostrava si attesta in cinque ore e 20 minuti.
I passeggeri chiedono un rimborso pari a 250€, ma la compagnia aerea si oppone ritenendo del tutto eccezionali le circostanze del caso di specie. Il Tribunale di Praga, chiamato a decidere nel merito, rinvia alla Corte di Giustizia per ottenere alcuni chiarimenti sul Regolamento che disciplina la compensazione e l’assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Evento eccezionale. La Corte conferma che la collisione tra un volatile e l’aeromobile, non essendo legata al sistema di funzionamento dell’aeromobile, sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo nell’esercizio della sua normale attività. Pertanto, detta collisione deve essere qualificata come circostanza eccezionale.
Misure del caso. La Corte ricorda che la compagnia aerea è liberata dall’onere di compensare pecuniariamente i passeggeri per la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore qualora di tratti di circostanze eccezionali, non altrimenti evitabili. La compagnia aerea deve dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, non avrebbe potuto evitare che le circostanze cui doveva far fronte comportassero cancellazione o ritardi. Le misure del caso, chiarisce la Corte, riguardano anche i controlli preventivi sull’esistenza di detti volatili, a condizione che tali misure possano effettivamente essere adottate dal vettore aereo.
Circostanze non eccezionali. Evidente, secondo la Corte, è che non possa considerarsi dipendente da circostanza eccezionale il ritardo dovuto al fatto che il vettore abbia fatto ricorso ad un secondo esperto di sua scelta per ripetere le verifiche di sicurezza richieste dalla collisione con un volatile, poiché queste erano già state effettuate da un primo esperto. Il ritardo dunque, nel caso di specie,  non è imputabile solo ad evento eccezionale ma anche ad un’altra circostanza non rientrante in questa categoria; il ritardo imputabile a alla seconda verifica, conclude la Corte, deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere risarcito.

Fonte: www.ridare.it/Ritardo per verifiche non necessarie all'aereo: sì al risarcimento - La Stampa