Se per le lesioni subite per un incidente stradale non si può partire per le ferie, l’assicurazione deve risarcire il danno da vacanza rovinata. Anche al coniuge della persona ferita nell’incidente.
Il tribunale di Reggio Emilia (sentenza 434/2016) riconosce la risarcibilità non solo delle penali e delle spese sostenute per l’annullamento del viaggio, ma anche il danno non patrimoniale per non aver potuto fruire del riposo, garantito dall’articolo 36 della Costituzione. Nel conteggio del risarcimento oltre al danno biologico, al danno patrimoniale, la sentenza in esame aggiunge la «personalizzazione» (danno non patrimoniale) e aggiunge anche il danno da vacanza rovinata. Nella vicenda in esame, a causa dell’incidente, in cui si era fatto male il conducente, la famiglia di quest’ultimo è stata costretta a far saltare il pacchetto delle vacanze «all inclusive».
Nel corso della causa per il risarcimento, il danneggiato è riuscito a far aumentare il risarcimento per sé e per la moglie. Anche se quest’ultima non si trovava in auto al momento del sinistro, non aveva potuto comunque usufruire del viaggio prenotato.
Il risarcimento da vacanza rovinata è stato riconosciuto anche se il periodo di ferie si era convertito in periodo di malattia, senza intaccare, dunque il monte ferie dell’interessato. Il giudice ha considerato, infatti, che il sinistro è avvenuto in un periodo molto vicino a quello della partenza fissata per le ferie, costringendo a rinunciare alla vacanza già organizzata. In altre parole, il danneggiato non ha avuto altra alternativa se non rinunciare alla ferie, considerata la difficoltà dell’interessato, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie.
La diminuita possibilità di godimento del riposo feriale è stata risarcita, in via equitativa, nella misura di euro 400 per il danneggiato e nella stessa somma per la moglie.
Fonte: www.italiaoggi.it//SENTENZE: Vacanza rinviata. Danno risarcito (Italia Oggi) -
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 21 aprile 2016
Vacanza rinviata per incidente stradale: danno risarcito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
martedì 19 aprile 2016
La riforma costituzionale del 2016 conclude il suo iter parlamentare
Il 12 aprile 2016 si è concluso a due anni dal suo inizio il cammino parlamentare del progetto di revisione costituzionale presentato in Parlamento dal governo Renzi nel marzo 2014. Il Testo di legge costituzionale (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione) è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e dovrà pertanto essere sottoposto a referendum confermativo. Ecco cosa prevede la riforma costituzionale.
1. Il 12 aprile 2016 la Camera dei deputati ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 contrari il progetto di revisione costituzionale presentato in Parlamento dal governo Renzi nel marzo 2014, che ha pertanto concluso il suo lungo cammino parlamentare. Si è trattato di un cammino piuttosto accidentato, ostacolato da una opposizione “di principio” delle forze parlamentari di estrema sinistra, di una parte del centro-destra (che peraltro sul punto non è stato né compatto né costante nelle sue determinazioni) e del Movimento cinquestelle; al tempo stesso la riforma è stata fortemente voluta dal governo e dalla sua maggioranza, malgrado non poche resistenze interne, provenienti soprattutto dalla minoranza PD. Per questo motivo, la conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma non significa necessariamente che essa entrerà in vigore: sarà decisivo, infatti, il referendum confermativo che si terrà su di essa dopo l’estate e il cui esito non appare per il momento scontato. Al fine di consentire la presentazione delle richieste di referendum la delibera legislativa di revisione costituzionale è stata pubblicata il 15 aprile sulla Gazzetta ufficiale.
In ogni caso, una tappa si è conclusa il 12 aprile, nell’attesa della pronuncia dei cittadini elettori. Si tratta di una tappa di un percorso – quello della riforma della parte organizzativa della Costituzione italiana – assai lungo e per nulla lineare, le cui origini possono essere fatte risalire per lo meno agli anni ottanta del secolo scorso. Ed è forse utile, in questa sede, provare a periodizzare la storia del dibattito sulle riforme in Italia, suddividendolo in tre fasi.
La prima comprende il periodo che va dal “decalogo Spadolini” (1982) alle elezioni del 1994, nel quale il tema centrale era la razionalizzazione del regime parlamentare, al fine di agevolarne efficienza e stabilità, con l’obiettivo di adempiere alla promessa non mantenuta dalla Costituente con l’ordine del giorno Perassi. L’agenda delle riforme riguardava allora solo la forma di governo – e fra l’altro l’assetto del bicameralismo – e la legge elettorale, per lo più concepita come strumento di razionalizzazione del regime parlamentare.
La seconda fase fu aperta dalla dichiarazione dei vincitori delle elezioni del 1994, gli on. Berlusconi, Fini e Bossi, che il 1° aprile 1994 annunciarono l’intenzione di promuovere una radicale riscrittura della Costituzione, riformandola in senso presidenziale e federale. Questa fase, caratterizzata da un confronto politico sull’impianto complessivo della Carta costituzionale del 1947, che era contestata nel suo insieme, si concluse con la sconfitta della riforma costituzionale del centro-destra nel referendum del 25 e 26 giugno 2006.
La terza fase coincide con la XV, la XVI e la XVII legislatura, durante le quali il dibattito è rientrato nell’alveo della razionalizzazione della forma di governo e della riforma del bicameralismo (con l’aggiunta del tema della correzione del titolo V, generato dal boicottaggio e dal fallimento della riforma costituzionale del 2001). In quest’ottica si collocano la c.d. bozza Violante, il c.d. “ABC costituzionale” della XVI legislatura, la relazione della Commissione di esperti nominata dal Governo Letta e, da ultimo, la riforma costituzionale Renzi-Boschi.
Quest’ultima, malgrado la sua ampiezza in termini di numero di articoli modificati (un numero elevato, anche a causa di esigenze di coordinamento testuale imposto dalla riforma del bicameralismo), non è una “grande riforma” nel senso a suo tempo usato da Gianfranco Miglio, in quanto non altera l’impianto di fondo della Carta costituzionale. Essa è piuttosto una “manutenzione costituzionale straordinaria”, imposta dall’inerzia in quella essenziale attività di aggiornamento di un testo costituzionale, che serve a preservarne l’attualità, svecchiandolo riguardo ai suoi profili superati e adeguandolo ai tempi.
2. I contenuti della riforma costituzionale Renzi-Boschi possono forse essere schematizzati mettendo in evidenza da un lato una pars destruens, che essa contiene e, in positivo, cinque grandi assi tematici, fra loro distinti, ma al tempo stesso strettamente connessi (almeno per quanto riguarda i primi tre), in cui la riforma stessa si articola.
Il primo contenuto ha carattere anzitutto “negativo”, nel senso che rimuove una parte antiquata della Costituzione vigente: il bicameralismo perfetto e paritario nel rapporto fiduciario e nella legislazione. Si tratta di un sistema superato dalla storia, oggi previsto (fra i regimi parlamentari) solo in Italia. Il bicameralismo paritario rischia di essere devastante in presenza di qualsiasi sistema elettorale che non sia un proporzionale puro (le due Camere potrebbero avere maggioranze diverse, come nel 1994, nel 2006 e, soprattutto, nel 2013), in assenza di partiti solidi ed organizzati come quelli presenti in Italia prima del 1994 e nel contesto di una cultura politica maggioritaria (che rende le forze politiche poco disponibili al compromesso e rende più ardua la formazione di coalizioni).
3. La seconda innovazione contenuta nella riforma consiste nella direzione in cui il superamento del bicameralismo perfetto viene realizzato: quella della trasformazione del Senato in una Camera delle autonomie territoriali. Il Senato disegnato dalla riforma, infatti, oltre a non avere più – come si diceva poco sopra – una posizione paritaria con la Camera dei deputati riguardo alla funzione legislativa e a quella di indirizzo politico, non sarà più eletto a suffragio diretto e (quasi) universale, come previsto dalla Costituzione vigente, ma sarà eletto per 95 dei suoi 100 componenti dai Consigli regionali: 74 di tali componenti dovranno essere scelti fra i consiglieri stessi, mentre 21 dovranno essere eletti fra i sindaci, con una distribuzione dei senatori fra le diverse Regioni che assegna a ciascuna di esse almeno due senatori (un sindaco e un consigliere regionale) ed inoltre un numero supplementare di senatori in proporzione alla popolazione.
La finalità della creazione di un Senato delle autonomie sta nella predisposizione di un raccordo fra il Parlamento nazionale e le istituzioni territoriali autonome, in modo da dare a queste ultime una “voce” nel procedimento di formazione della legge statale, secondo una prospettiva di riforma più volte invocata – soprattutto in dottrina – nel corso del dopoguerra, e in particolare negli ultimi 40 anni. Tuttavia, alcuni profili del modello di Senato delle regioni realizzato dalla riforma sono stati oggetto di critiche non infondate: è il caso della presenza in Senato non solo di consiglieri regionali, ma anche dei sindaci (e ancor più dei cinque senatori di nomina presidenziale, che non appare sorretta da adeguata giustificazione), dello squilibrio eccessivo nel numero dei senatori a vantaggio delle Regioni più popolose, e di alcune scelte mancate che avrebbero forse potuto caratterizzare in maniera più chiara la rappresentanza delle autonomie da parte del Senato. In effetti la riforma costituzionale ha delineato solo in parte il “volto” del nuovo Senato, che per alcuni aspetti sembra essere ancora una “pagina bianca”, che dovrà essere scritta in futuro: saranno decisivi, a questo proposito, la legge elettorale e il regolamento del nuovo Senato nonché, per quanto concerne la prassi che si genererà se la riforma entrerà in vigore, la scelta del primo presidente dell’Assemblea di Palazzo Madama, oltre all’approccio dei partiti politici e dei Consigli regionali al lavoro senatoriale e al rapporto che verrà costruito col “sistema delle conferenze” (che deve a mio avviso essere preservato, ma che andrà coordinato con il nuovo Senato).
Particolarmente criticabile, inoltre, in quanto fonte di incertezza sulla stessa forma di elezione del Senato è quel passaggio dell’art. 57, 5° comma, ove – a seguito di un emendamento reso necessario per fronteggiare le pressioni della minoranza PD in favore del mantenimento di un Senato eletto a suffragio universale – è stabilito che i senatori sono eletti dai Consigli regionali “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. In tal modo si è introdotta una ibridazione fra la scelta centrale della riforma costituzionale – un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali – e l’idea di una Camera delle autonomie eletta a suffragio universale (che non costituisce la forma tecnicamente più adeguata per rappresentare le istituzioni territoriali autonome).
Nel complesso, tuttavia, queste incertezze del testo della riforma non sono tali da far venir meno la scelta di fondo della Camera delle autonomie territoriali all’interno di un bicameralismo non più paritario. Una scelta che appare funzionale rispetto alle caratteristiche del sistema regionale italiano, nel quale l’assenza di una Camera delle autonomie era l’anello mancante nell’articolazione fra poteri centrali e poteri locali.
4. Il ruolo di “connettore” fra Stato e autonomie territoriali che la riforma attribuisce al Senato si manifesta in vario modo, ma riguarda anzitutto l’esercizio della funzione legislativa: il Senato, infatti, continuerà a prendere parte a tale funzione – la più importante funzione di un parlamento – ma ciò avverrà con un ruolo ben diverso da quello attuale, in virtù del quale il Senato vanta un potere di co-decisione paritaria su qualsiasi legge, ordinaria o costituzionale.
Il nuovo procedimento legislativo, disegnato nell’art. 70, distingue invece fra una serie di leggi “bicamerali” per le quali sopravviverebbe il sistema attuale di codecisione paritaria (fra queste leggi, oltre a quelle di revisione costituzionale, vanno menzionate quelle di approvazione dei trattati in materia di Unione europea, quelle relative ai referendum e ad altre forme di consultazione popolare, le leggi in alcune materie relative ai rapporti fra Stato e autonomie territoriali, oltre che al Senato e quelle relative alle minoranze linguistiche). In tutti gli altri casi, invece, il procedimento legislativo inizierebbe necessariamente alla Camera, cui spetterebbe il potere di approvare la legge.
Il Senato potrebbe quindi chiedere – su iniziativa di un terzo dei suoi componenti – di riesaminare il disegno di legge approvato dalla Camera (c.d. potere di richiamo) e potrebbe approvare “proposte di modificazione” entro un termine breve.
Dopo la pronuncia del Senato (o decorso inutilmente il termine per essa senza che il Senato si sia pronunciato), la Camera potrebbe approvare in via definitiva la legge, anche prescindendo dai rilievi del Senato.
Per le leggi di bilancio e per le leggi di esercizio della clausola di supremazia, l’esame del Senato sarebbe necessario (non eventuale come nell’ipotesi generale), ma la Camera potrebbe comunque pronunciarsi in via definitiva anche prescindendo dal parere del Senato.
5. La quarta colonna portante della riforma è il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, almeno per quanto riguarda il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni. Da questo punto di vista, l’art. 117, che disciplina tale riparto, è stato oggetto di una riscrittura complessiva, ispirata nel suo complesso da un chiaro disegno ricentralizzatore.
La riforma, infatti, non si è limitata ad una correzione delle ormai note lacune degli elenchi di materie di competenza legislativa statale, ma ha fatto almeno tre scelte di portata strategica (nessuna delle quali, a nostro avviso, è stata meditata con l’attenzione che sarebbe stata necessaria):
a) è stata soppressa la competenza legislativa concorrente e le relative materie sono state spostate nell’elenco delle competenze esclusive statali o nella sfera della potestà residuale regionale;
b) ben 21 materie sono state aggiunte all’elenco delle competenze legislative statali;
c) allo Stato è stata infine riconosciuta la potestà di adottare leggi anche fuori materia, avvalendosi della cosiddetta clausola di supremazia o di esercizio, qualora siano in gioco esigenze di tutela dell’interesse nazionale o dell’unità giuridica ed economica su tutto il territorio della Repubblica.
Al tempo stesso è mancata un’accurata analisi dell’esatta portata di ciascuna materia elencata in Costituzione, con il rischio che si ripeta quanto è già accaduto negli ultimi quindici anni, vale a dire l’incertezza sul senso degli elenchi materiali riportati in Costituzione.
Il senso complessivo della riforma è un netto riaccentramento legislativo rispetto al titolo V approvato nel 2001, del resto in continuità con lo Zeitgeist degli ultimi anni, già ben visibile in alcuni interventi normativi e progetti di legge dell’ultima fase del IV governo Berlusconi e del governo Monti. Questo limite della riforma è in parte attenuato dal raffronto fra di esso e la Verfassungswirkilchkeit, come risultante dal combinato disposto fra il basso profilo politico delle Regioni, la legislazione statale e l’antiregionalismo della giurisprudenza costituzionale, che, nel loro insieme, hanno quasi del tutto svuotato il riparto di competenze legislative previsto dall’art. 117 Cost.
A ciò deve aggiungersi che il riaccentramento legislativo non opera per tutte le Regioni: le Regioni speciali sono state infatti sottratte all’operatività della riforma del titolo V, mediante l’art. 38 della legge costituzionale Renzi-Boschi, con la conseguenza che la divaricazione fra la condizione giuridica delle Regioni ordinarie e quella delle Regioni speciali, già oggi per molti aspetti criticabile, rischia di assumere dimensioni non più sostenibili.
La spinta riaccentratrice che pervade la riforma non si è tuttavia spinta oltre il riparto di competenze legislative e non si è estesa all’amministrazione, atteso che l’art. 118 della Costituzione è rimasto quasi del tutto immutato. Del resto sia tale disposizione, sia l’art. 119 abbisognano tuttora di un coerente processo attuativo.
6. Il quinto pilastro della riforma è connesso a qualcosa che sta fuori da essa, ma che ad essa è strettamente connesso: la legge elettorale per la Camera dei deputati (l. n. 52/2015, c.d. Italicum). La connessione è duplice: da un lato la legge elettorale regola solo il sistema di elezione della Camera, presupponendo che la riforma del Senato non renda più necessario il voto di fiducia di quest’ultimo al Governo e che dunque l’esecutivo possa fondarsi sulla sola maggioranza della Camera bassa, come accade in tutti i regimi parlamentari. D’altro lato la riforma non modifica la forma di governo, affidando alla legge elettorale la soluzione dei problemi di governabilità e stabilità.
Tuttavia la connessione fra le due riforme – costituzionale ed elettorale – non esiste solo nella forma di una divisione del lavoro tra di esse, ma anche in quanto la riforma del bicameralismo rafforza la posizione del governo e della sua maggioranza nella Camera, che la legge elettorale aiuta a costruire (mediante il premio di maggioranza ed il doppio turno). Proprio per questo, la stessa riforma Renzi-Boschi contiene alcune norme che sono ispirate alla finalità di irrobustire i contrappesi al circuito governo-maggioranza: la riforma del sistema di elezione del Presidente della Repubblica (per il quale non sarà più possibile, neppure dopo il terzo scrutinio, un’elezione a maggioranza assoluta, ma saranno sempre necessari almeno i tre quindi dei votanti), l’apertura a un rafforzamento degli istituti di democrazia diretta, il controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali (applicabile allo stesso Italicum), il riconoscimento di uno statuto dei diritti delle minoranze e delle opposizioni in Parlamento, oltre ad un rafforzamento degli istituti di partecipazione popolare, peraltro ancora solo abbozzato.
7. L’ultimo punto della riforma Renzi-Boschi rischia di avere carattere meramente populistico, per il modo in cui risponde ad una domanda diffusa, quello della riduzione delle cariche politiche e dei relativi costi.
Vanno in questa direzione la diminuzione del numero dei senatori da 315 a 100, la previsione che la carica di senatore sarà esercitata da soggetti già titolari di altro mandato elettivo e non percepiranno emolumenti ulteriori rispetto a quelli previsti per questo e la soppressione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Si tratta di una serie di scelte che non vanno sopravvalutate – in quanto la riduzione dei costi della politica non è certo un valore in sé e istituzioni funzionali sono preferibili a istituzioni disfunzionali, anche se meno costose – ma non è neppure opportuno sottovalutare che le forze politiche, approvando la riforma istituzionale, abbiano inteso adottare un atteggiamento di maggiore umiltà e sobrietà. Di per sé nulla di risolutivo, ma forse un segnale da non trascurare.
Fonte: www.quotidianogiuridico.it//La riforma costituzionale del 2016 conclude il suo iter parlamentare | Quotidiano Giuridico
1. Il 12 aprile 2016 la Camera dei deputati ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 contrari il progetto di revisione costituzionale presentato in Parlamento dal governo Renzi nel marzo 2014, che ha pertanto concluso il suo lungo cammino parlamentare. Si è trattato di un cammino piuttosto accidentato, ostacolato da una opposizione “di principio” delle forze parlamentari di estrema sinistra, di una parte del centro-destra (che peraltro sul punto non è stato né compatto né costante nelle sue determinazioni) e del Movimento cinquestelle; al tempo stesso la riforma è stata fortemente voluta dal governo e dalla sua maggioranza, malgrado non poche resistenze interne, provenienti soprattutto dalla minoranza PD. Per questo motivo, la conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma non significa necessariamente che essa entrerà in vigore: sarà decisivo, infatti, il referendum confermativo che si terrà su di essa dopo l’estate e il cui esito non appare per il momento scontato. Al fine di consentire la presentazione delle richieste di referendum la delibera legislativa di revisione costituzionale è stata pubblicata il 15 aprile sulla Gazzetta ufficiale.
In ogni caso, una tappa si è conclusa il 12 aprile, nell’attesa della pronuncia dei cittadini elettori. Si tratta di una tappa di un percorso – quello della riforma della parte organizzativa della Costituzione italiana – assai lungo e per nulla lineare, le cui origini possono essere fatte risalire per lo meno agli anni ottanta del secolo scorso. Ed è forse utile, in questa sede, provare a periodizzare la storia del dibattito sulle riforme in Italia, suddividendolo in tre fasi.
La prima comprende il periodo che va dal “decalogo Spadolini” (1982) alle elezioni del 1994, nel quale il tema centrale era la razionalizzazione del regime parlamentare, al fine di agevolarne efficienza e stabilità, con l’obiettivo di adempiere alla promessa non mantenuta dalla Costituente con l’ordine del giorno Perassi. L’agenda delle riforme riguardava allora solo la forma di governo – e fra l’altro l’assetto del bicameralismo – e la legge elettorale, per lo più concepita come strumento di razionalizzazione del regime parlamentare.
La seconda fase fu aperta dalla dichiarazione dei vincitori delle elezioni del 1994, gli on. Berlusconi, Fini e Bossi, che il 1° aprile 1994 annunciarono l’intenzione di promuovere una radicale riscrittura della Costituzione, riformandola in senso presidenziale e federale. Questa fase, caratterizzata da un confronto politico sull’impianto complessivo della Carta costituzionale del 1947, che era contestata nel suo insieme, si concluse con la sconfitta della riforma costituzionale del centro-destra nel referendum del 25 e 26 giugno 2006.
La terza fase coincide con la XV, la XVI e la XVII legislatura, durante le quali il dibattito è rientrato nell’alveo della razionalizzazione della forma di governo e della riforma del bicameralismo (con l’aggiunta del tema della correzione del titolo V, generato dal boicottaggio e dal fallimento della riforma costituzionale del 2001). In quest’ottica si collocano la c.d. bozza Violante, il c.d. “ABC costituzionale” della XVI legislatura, la relazione della Commissione di esperti nominata dal Governo Letta e, da ultimo, la riforma costituzionale Renzi-Boschi.
Quest’ultima, malgrado la sua ampiezza in termini di numero di articoli modificati (un numero elevato, anche a causa di esigenze di coordinamento testuale imposto dalla riforma del bicameralismo), non è una “grande riforma” nel senso a suo tempo usato da Gianfranco Miglio, in quanto non altera l’impianto di fondo della Carta costituzionale. Essa è piuttosto una “manutenzione costituzionale straordinaria”, imposta dall’inerzia in quella essenziale attività di aggiornamento di un testo costituzionale, che serve a preservarne l’attualità, svecchiandolo riguardo ai suoi profili superati e adeguandolo ai tempi.
2. I contenuti della riforma costituzionale Renzi-Boschi possono forse essere schematizzati mettendo in evidenza da un lato una pars destruens, che essa contiene e, in positivo, cinque grandi assi tematici, fra loro distinti, ma al tempo stesso strettamente connessi (almeno per quanto riguarda i primi tre), in cui la riforma stessa si articola.
Il primo contenuto ha carattere anzitutto “negativo”, nel senso che rimuove una parte antiquata della Costituzione vigente: il bicameralismo perfetto e paritario nel rapporto fiduciario e nella legislazione. Si tratta di un sistema superato dalla storia, oggi previsto (fra i regimi parlamentari) solo in Italia. Il bicameralismo paritario rischia di essere devastante in presenza di qualsiasi sistema elettorale che non sia un proporzionale puro (le due Camere potrebbero avere maggioranze diverse, come nel 1994, nel 2006 e, soprattutto, nel 2013), in assenza di partiti solidi ed organizzati come quelli presenti in Italia prima del 1994 e nel contesto di una cultura politica maggioritaria (che rende le forze politiche poco disponibili al compromesso e rende più ardua la formazione di coalizioni).
3. La seconda innovazione contenuta nella riforma consiste nella direzione in cui il superamento del bicameralismo perfetto viene realizzato: quella della trasformazione del Senato in una Camera delle autonomie territoriali. Il Senato disegnato dalla riforma, infatti, oltre a non avere più – come si diceva poco sopra – una posizione paritaria con la Camera dei deputati riguardo alla funzione legislativa e a quella di indirizzo politico, non sarà più eletto a suffragio diretto e (quasi) universale, come previsto dalla Costituzione vigente, ma sarà eletto per 95 dei suoi 100 componenti dai Consigli regionali: 74 di tali componenti dovranno essere scelti fra i consiglieri stessi, mentre 21 dovranno essere eletti fra i sindaci, con una distribuzione dei senatori fra le diverse Regioni che assegna a ciascuna di esse almeno due senatori (un sindaco e un consigliere regionale) ed inoltre un numero supplementare di senatori in proporzione alla popolazione.
La finalità della creazione di un Senato delle autonomie sta nella predisposizione di un raccordo fra il Parlamento nazionale e le istituzioni territoriali autonome, in modo da dare a queste ultime una “voce” nel procedimento di formazione della legge statale, secondo una prospettiva di riforma più volte invocata – soprattutto in dottrina – nel corso del dopoguerra, e in particolare negli ultimi 40 anni. Tuttavia, alcuni profili del modello di Senato delle regioni realizzato dalla riforma sono stati oggetto di critiche non infondate: è il caso della presenza in Senato non solo di consiglieri regionali, ma anche dei sindaci (e ancor più dei cinque senatori di nomina presidenziale, che non appare sorretta da adeguata giustificazione), dello squilibrio eccessivo nel numero dei senatori a vantaggio delle Regioni più popolose, e di alcune scelte mancate che avrebbero forse potuto caratterizzare in maniera più chiara la rappresentanza delle autonomie da parte del Senato. In effetti la riforma costituzionale ha delineato solo in parte il “volto” del nuovo Senato, che per alcuni aspetti sembra essere ancora una “pagina bianca”, che dovrà essere scritta in futuro: saranno decisivi, a questo proposito, la legge elettorale e il regolamento del nuovo Senato nonché, per quanto concerne la prassi che si genererà se la riforma entrerà in vigore, la scelta del primo presidente dell’Assemblea di Palazzo Madama, oltre all’approccio dei partiti politici e dei Consigli regionali al lavoro senatoriale e al rapporto che verrà costruito col “sistema delle conferenze” (che deve a mio avviso essere preservato, ma che andrà coordinato con il nuovo Senato).
Particolarmente criticabile, inoltre, in quanto fonte di incertezza sulla stessa forma di elezione del Senato è quel passaggio dell’art. 57, 5° comma, ove – a seguito di un emendamento reso necessario per fronteggiare le pressioni della minoranza PD in favore del mantenimento di un Senato eletto a suffragio universale – è stabilito che i senatori sono eletti dai Consigli regionali “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. In tal modo si è introdotta una ibridazione fra la scelta centrale della riforma costituzionale – un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali – e l’idea di una Camera delle autonomie eletta a suffragio universale (che non costituisce la forma tecnicamente più adeguata per rappresentare le istituzioni territoriali autonome).
Nel complesso, tuttavia, queste incertezze del testo della riforma non sono tali da far venir meno la scelta di fondo della Camera delle autonomie territoriali all’interno di un bicameralismo non più paritario. Una scelta che appare funzionale rispetto alle caratteristiche del sistema regionale italiano, nel quale l’assenza di una Camera delle autonomie era l’anello mancante nell’articolazione fra poteri centrali e poteri locali.
4. Il ruolo di “connettore” fra Stato e autonomie territoriali che la riforma attribuisce al Senato si manifesta in vario modo, ma riguarda anzitutto l’esercizio della funzione legislativa: il Senato, infatti, continuerà a prendere parte a tale funzione – la più importante funzione di un parlamento – ma ciò avverrà con un ruolo ben diverso da quello attuale, in virtù del quale il Senato vanta un potere di co-decisione paritaria su qualsiasi legge, ordinaria o costituzionale.
Il nuovo procedimento legislativo, disegnato nell’art. 70, distingue invece fra una serie di leggi “bicamerali” per le quali sopravviverebbe il sistema attuale di codecisione paritaria (fra queste leggi, oltre a quelle di revisione costituzionale, vanno menzionate quelle di approvazione dei trattati in materia di Unione europea, quelle relative ai referendum e ad altre forme di consultazione popolare, le leggi in alcune materie relative ai rapporti fra Stato e autonomie territoriali, oltre che al Senato e quelle relative alle minoranze linguistiche). In tutti gli altri casi, invece, il procedimento legislativo inizierebbe necessariamente alla Camera, cui spetterebbe il potere di approvare la legge.
Il Senato potrebbe quindi chiedere – su iniziativa di un terzo dei suoi componenti – di riesaminare il disegno di legge approvato dalla Camera (c.d. potere di richiamo) e potrebbe approvare “proposte di modificazione” entro un termine breve.
Dopo la pronuncia del Senato (o decorso inutilmente il termine per essa senza che il Senato si sia pronunciato), la Camera potrebbe approvare in via definitiva la legge, anche prescindendo dai rilievi del Senato.
Per le leggi di bilancio e per le leggi di esercizio della clausola di supremazia, l’esame del Senato sarebbe necessario (non eventuale come nell’ipotesi generale), ma la Camera potrebbe comunque pronunciarsi in via definitiva anche prescindendo dal parere del Senato.
5. La quarta colonna portante della riforma è il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, almeno per quanto riguarda il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni. Da questo punto di vista, l’art. 117, che disciplina tale riparto, è stato oggetto di una riscrittura complessiva, ispirata nel suo complesso da un chiaro disegno ricentralizzatore.
La riforma, infatti, non si è limitata ad una correzione delle ormai note lacune degli elenchi di materie di competenza legislativa statale, ma ha fatto almeno tre scelte di portata strategica (nessuna delle quali, a nostro avviso, è stata meditata con l’attenzione che sarebbe stata necessaria):
a) è stata soppressa la competenza legislativa concorrente e le relative materie sono state spostate nell’elenco delle competenze esclusive statali o nella sfera della potestà residuale regionale;
b) ben 21 materie sono state aggiunte all’elenco delle competenze legislative statali;
c) allo Stato è stata infine riconosciuta la potestà di adottare leggi anche fuori materia, avvalendosi della cosiddetta clausola di supremazia o di esercizio, qualora siano in gioco esigenze di tutela dell’interesse nazionale o dell’unità giuridica ed economica su tutto il territorio della Repubblica.
Al tempo stesso è mancata un’accurata analisi dell’esatta portata di ciascuna materia elencata in Costituzione, con il rischio che si ripeta quanto è già accaduto negli ultimi quindici anni, vale a dire l’incertezza sul senso degli elenchi materiali riportati in Costituzione.
Il senso complessivo della riforma è un netto riaccentramento legislativo rispetto al titolo V approvato nel 2001, del resto in continuità con lo Zeitgeist degli ultimi anni, già ben visibile in alcuni interventi normativi e progetti di legge dell’ultima fase del IV governo Berlusconi e del governo Monti. Questo limite della riforma è in parte attenuato dal raffronto fra di esso e la Verfassungswirkilchkeit, come risultante dal combinato disposto fra il basso profilo politico delle Regioni, la legislazione statale e l’antiregionalismo della giurisprudenza costituzionale, che, nel loro insieme, hanno quasi del tutto svuotato il riparto di competenze legislative previsto dall’art. 117 Cost.
A ciò deve aggiungersi che il riaccentramento legislativo non opera per tutte le Regioni: le Regioni speciali sono state infatti sottratte all’operatività della riforma del titolo V, mediante l’art. 38 della legge costituzionale Renzi-Boschi, con la conseguenza che la divaricazione fra la condizione giuridica delle Regioni ordinarie e quella delle Regioni speciali, già oggi per molti aspetti criticabile, rischia di assumere dimensioni non più sostenibili.
La spinta riaccentratrice che pervade la riforma non si è tuttavia spinta oltre il riparto di competenze legislative e non si è estesa all’amministrazione, atteso che l’art. 118 della Costituzione è rimasto quasi del tutto immutato. Del resto sia tale disposizione, sia l’art. 119 abbisognano tuttora di un coerente processo attuativo.
6. Il quinto pilastro della riforma è connesso a qualcosa che sta fuori da essa, ma che ad essa è strettamente connesso: la legge elettorale per la Camera dei deputati (l. n. 52/2015, c.d. Italicum). La connessione è duplice: da un lato la legge elettorale regola solo il sistema di elezione della Camera, presupponendo che la riforma del Senato non renda più necessario il voto di fiducia di quest’ultimo al Governo e che dunque l’esecutivo possa fondarsi sulla sola maggioranza della Camera bassa, come accade in tutti i regimi parlamentari. D’altro lato la riforma non modifica la forma di governo, affidando alla legge elettorale la soluzione dei problemi di governabilità e stabilità.
Tuttavia la connessione fra le due riforme – costituzionale ed elettorale – non esiste solo nella forma di una divisione del lavoro tra di esse, ma anche in quanto la riforma del bicameralismo rafforza la posizione del governo e della sua maggioranza nella Camera, che la legge elettorale aiuta a costruire (mediante il premio di maggioranza ed il doppio turno). Proprio per questo, la stessa riforma Renzi-Boschi contiene alcune norme che sono ispirate alla finalità di irrobustire i contrappesi al circuito governo-maggioranza: la riforma del sistema di elezione del Presidente della Repubblica (per il quale non sarà più possibile, neppure dopo il terzo scrutinio, un’elezione a maggioranza assoluta, ma saranno sempre necessari almeno i tre quindi dei votanti), l’apertura a un rafforzamento degli istituti di democrazia diretta, il controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali (applicabile allo stesso Italicum), il riconoscimento di uno statuto dei diritti delle minoranze e delle opposizioni in Parlamento, oltre ad un rafforzamento degli istituti di partecipazione popolare, peraltro ancora solo abbozzato.
7. L’ultimo punto della riforma Renzi-Boschi rischia di avere carattere meramente populistico, per il modo in cui risponde ad una domanda diffusa, quello della riduzione delle cariche politiche e dei relativi costi.
Vanno in questa direzione la diminuzione del numero dei senatori da 315 a 100, la previsione che la carica di senatore sarà esercitata da soggetti già titolari di altro mandato elettivo e non percepiranno emolumenti ulteriori rispetto a quelli previsti per questo e la soppressione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Si tratta di una serie di scelte che non vanno sopravvalutate – in quanto la riduzione dei costi della politica non è certo un valore in sé e istituzioni funzionali sono preferibili a istituzioni disfunzionali, anche se meno costose – ma non è neppure opportuno sottovalutare che le forze politiche, approvando la riforma istituzionale, abbiano inteso adottare un atteggiamento di maggiore umiltà e sobrietà. Di per sé nulla di risolutivo, ma forse un segnale da non trascurare.
Fonte: www.quotidianogiuridico.it//La riforma costituzionale del 2016 conclude il suo iter parlamentare | Quotidiano Giuridico
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Sovraffollamento carceri in Italia: 4mila detenuti senza letto
Secondo il dodicesimo rapporto annuale dell’associazione Antigone, diminuiscono i carcerati ma la situazione del sistema penitenziario non migliora. Lo Stato spende per ogni persona 140 euro al giorno, tre volte la Spagna. Diritto all’affettività solo parzialmente garantito. Tra le buone notizie: riduzione percentuale suicidi.
Ci sono quasi 14mila e 800 detenuti in meno rispetto al 2010, eppure il ritratto delle carceri italiane è tutt’altro che confortante. Perché nei primi mesi del 2016 i numeri dei reclusi sono tornati a crescere, e con loro il tasso di sovraffollamento che oggi raggiunge il 108%. Basta pensare che sono 3950 le persone senza un posto letto, mentre altre 9mila hanno meno di 4 metri quadri a testa. Uno spazio talmente piccolo da non rispettare nemmeno gli standard minimi previsti dal Consiglio d’Europa, ma allo stesso tempo costosissimo, visto che per ogni detenuto lo Stato spende più di 140 euro al giorno. Quasi tre volte quello che paga la Spagna.
A scattare la fotografia delle nostre prigioni è l’associazione Antigone, che ha presentato il suo dodicesimo rapporto annuale “Galere d’Italia”. Dentro ci sono dati che vanno letti andando oltre le cifre, così da riuscire ad avere un’idea dello stato di salute del nostro sistema penitenziario e capire chi vive oggi dietro le sbarre ma soprattutto come. Le condizioni sono migliorate rispetto a sei anni fa, quando si parlava di una vera e propria emergenza: nel 2010 i detenuti erano 68mila e 258, oggi invece si fermano a 53mila e 495 (dato che si riferisce al 31 marzo 2016). Non si può esultare, però, perché negli ultimi tre mesi il numero dei detenuti è tornato a crescere, aumentando di 1331 unità. E l’associazione teme che i progressi fatti fino a oggi possano svanire in fretta di fronte a questa inversione di rotta.
Per quanto riguarda il sovraffollamento i numeri sono ancora preoccupanti e di certo non permettono di abbassare la guardia. I posti letto sono 49mila e 545 (e non tutti realmente disponibili), circa 4mila in meno rispetto a quelli necessari. Questo vuol dire che ci sono migliaia di persone che stanno in cella senza un posto regolare. Anche lo spazio vitale per molti reclusi, circa 9mila, è ridottissimo: meno di 4 metri quadri pro capite. Siamo ancora lontani da ciò che ci detta l’Europa. Il record negativo va all’istituto di Latina, con un tasso di sovraffollamento del 192,1%, seguito da quello di Como (183,3%), di Lodi (176%), di Brescia (175,1%) e Catania (173,9%). “Negli ultimi anni – ha commentato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, partecipando alla presentazione del dossier di Antigone – la situazione del sovraffollamento è molto migliorata, ma bisogna tenerla sempre sotto osservazione”.
Nel rapporto si fa anche una sorta di identikit dei detenuti. Sono in maggioranza uomini: le donne sono 2mila e 198, circa 4 su 100. Una percentuale in calo rispetto al passato, e più bassa di almeno un punto e mezzo rispetto al resto d’Europa. L’età media è 40 anni. Il 34,6% del totale dei detenuti, quindi più di un terzo, sono in attesa di sentenza definitiva. Dato questo molto superiore alla media europea, che invece si attesta sul 20,4%. Dell’intera popolazione carceraria, poi, il 33,45% è composto da stranieri, percentuale in calo rispetto al 2009. Si tratta in particolare di persone provenienti da Marocco, Romania, Albania, Tunisia, Nigeria ed Egitto. Mentre tra gli italiani la gran parte proviene dal sud Italia, soprattutto dalla Campania (quasi uno su cinque), seguiti dai siciliani (12%) e dai pugliesi (7,1%).
Aprendo il capitolo sul bilancio, l’associazione spiega come la spesa per le carceri sia andata aumentando fino al 2013, quando abbiamo stanziato oltre 3 miliardi di euro. “Da allora è scesa, e il bilancio preventivo per il 2015 era di 2,7 miliardi”. Più delll’80% del bilancio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria “è assorbito dalle spese di personale, mentre le spese per i detenuti assorbono meno dell’8%”. Per ogni persona in cella lo Stato paga più di 140 euro al giorno. Un costo altissimo se si paragona a quello di un detenuto inglese, pari a 109 euro, o a quello di uno francese che supera di poco i 100 euro, o quello di uno spagnolo, inferiore ai 53 euro.
Il diritto all’affettività, viene sottolineato nelle pagine del dossier, “è solo parzialmente garantito” nonostante gli obblighi di legge. Solo 2, ad esempio, le strutture che permettono ai detenuti di fare delle telefonate via skype ai familiari. Tradotto: una percentuale di attuazione della legge pari all’1%. In 123 carceri è possibile per i familiari prenotare le visite, con una percentuale di attuazione della legge del 63,7%. In 148 si possono fare colloqui di domenica (attuazione della legge al 76,6%), mentre in 98 le visite sono sei giorni a settimana (attuazione della legge al 50,7%). In 172 istituti poi vi sono spazi, anche se non sempre sufficienti, per i bambini figli di detenuti (attuazione della legge uguale all’89,1%).
Tra le buone notizie c’è la diminuzione dei suicidi, sia tra i detenuti, sia tra gli agenti di polizia penitenziaria, sottoposti anche loro a un stress fortissimo per via delle condizioni di vita nelle carceri. Nel 2015 ci sono stati 7mila episodi di autolesionismo. Mentre 43 persone si sono tolte la vita dietro le sbarre. Significa, si legge nel report, “8,2 detenuti ogni 10mila mediamente presenti”. Nel 2009, quando i detenuti erano 15mila in più, la percentuale di suicidi fu di 9,2 detenuti, ogni 10mila mediamente presenti. “E migliora anche la vita degli agenti. Nel 2015 2 suicidi contro gli 11 del 2014. Conviene a tutti un carcere più umano”.
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it//CARCERI: Sovraffollamento carceri in Italia: 4mila detenuti senza letto. Ma il sistema è tra i più costosi d’Europa (Il Fatto Quotidiano) -
Ci sono quasi 14mila e 800 detenuti in meno rispetto al 2010, eppure il ritratto delle carceri italiane è tutt’altro che confortante. Perché nei primi mesi del 2016 i numeri dei reclusi sono tornati a crescere, e con loro il tasso di sovraffollamento che oggi raggiunge il 108%. Basta pensare che sono 3950 le persone senza un posto letto, mentre altre 9mila hanno meno di 4 metri quadri a testa. Uno spazio talmente piccolo da non rispettare nemmeno gli standard minimi previsti dal Consiglio d’Europa, ma allo stesso tempo costosissimo, visto che per ogni detenuto lo Stato spende più di 140 euro al giorno. Quasi tre volte quello che paga la Spagna.
A scattare la fotografia delle nostre prigioni è l’associazione Antigone, che ha presentato il suo dodicesimo rapporto annuale “Galere d’Italia”. Dentro ci sono dati che vanno letti andando oltre le cifre, così da riuscire ad avere un’idea dello stato di salute del nostro sistema penitenziario e capire chi vive oggi dietro le sbarre ma soprattutto come. Le condizioni sono migliorate rispetto a sei anni fa, quando si parlava di una vera e propria emergenza: nel 2010 i detenuti erano 68mila e 258, oggi invece si fermano a 53mila e 495 (dato che si riferisce al 31 marzo 2016). Non si può esultare, però, perché negli ultimi tre mesi il numero dei detenuti è tornato a crescere, aumentando di 1331 unità. E l’associazione teme che i progressi fatti fino a oggi possano svanire in fretta di fronte a questa inversione di rotta.
Per quanto riguarda il sovraffollamento i numeri sono ancora preoccupanti e di certo non permettono di abbassare la guardia. I posti letto sono 49mila e 545 (e non tutti realmente disponibili), circa 4mila in meno rispetto a quelli necessari. Questo vuol dire che ci sono migliaia di persone che stanno in cella senza un posto regolare. Anche lo spazio vitale per molti reclusi, circa 9mila, è ridottissimo: meno di 4 metri quadri pro capite. Siamo ancora lontani da ciò che ci detta l’Europa. Il record negativo va all’istituto di Latina, con un tasso di sovraffollamento del 192,1%, seguito da quello di Como (183,3%), di Lodi (176%), di Brescia (175,1%) e Catania (173,9%). “Negli ultimi anni – ha commentato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, partecipando alla presentazione del dossier di Antigone – la situazione del sovraffollamento è molto migliorata, ma bisogna tenerla sempre sotto osservazione”.
Nel rapporto si fa anche una sorta di identikit dei detenuti. Sono in maggioranza uomini: le donne sono 2mila e 198, circa 4 su 100. Una percentuale in calo rispetto al passato, e più bassa di almeno un punto e mezzo rispetto al resto d’Europa. L’età media è 40 anni. Il 34,6% del totale dei detenuti, quindi più di un terzo, sono in attesa di sentenza definitiva. Dato questo molto superiore alla media europea, che invece si attesta sul 20,4%. Dell’intera popolazione carceraria, poi, il 33,45% è composto da stranieri, percentuale in calo rispetto al 2009. Si tratta in particolare di persone provenienti da Marocco, Romania, Albania, Tunisia, Nigeria ed Egitto. Mentre tra gli italiani la gran parte proviene dal sud Italia, soprattutto dalla Campania (quasi uno su cinque), seguiti dai siciliani (12%) e dai pugliesi (7,1%).
Aprendo il capitolo sul bilancio, l’associazione spiega come la spesa per le carceri sia andata aumentando fino al 2013, quando abbiamo stanziato oltre 3 miliardi di euro. “Da allora è scesa, e il bilancio preventivo per il 2015 era di 2,7 miliardi”. Più delll’80% del bilancio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria “è assorbito dalle spese di personale, mentre le spese per i detenuti assorbono meno dell’8%”. Per ogni persona in cella lo Stato paga più di 140 euro al giorno. Un costo altissimo se si paragona a quello di un detenuto inglese, pari a 109 euro, o a quello di uno francese che supera di poco i 100 euro, o quello di uno spagnolo, inferiore ai 53 euro.
Il diritto all’affettività, viene sottolineato nelle pagine del dossier, “è solo parzialmente garantito” nonostante gli obblighi di legge. Solo 2, ad esempio, le strutture che permettono ai detenuti di fare delle telefonate via skype ai familiari. Tradotto: una percentuale di attuazione della legge pari all’1%. In 123 carceri è possibile per i familiari prenotare le visite, con una percentuale di attuazione della legge del 63,7%. In 148 si possono fare colloqui di domenica (attuazione della legge al 76,6%), mentre in 98 le visite sono sei giorni a settimana (attuazione della legge al 50,7%). In 172 istituti poi vi sono spazi, anche se non sempre sufficienti, per i bambini figli di detenuti (attuazione della legge uguale all’89,1%).
Tra le buone notizie c’è la diminuzione dei suicidi, sia tra i detenuti, sia tra gli agenti di polizia penitenziaria, sottoposti anche loro a un stress fortissimo per via delle condizioni di vita nelle carceri. Nel 2015 ci sono stati 7mila episodi di autolesionismo. Mentre 43 persone si sono tolte la vita dietro le sbarre. Significa, si legge nel report, “8,2 detenuti ogni 10mila mediamente presenti”. Nel 2009, quando i detenuti erano 15mila in più, la percentuale di suicidi fu di 9,2 detenuti, ogni 10mila mediamente presenti. “E migliora anche la vita degli agenti. Nel 2015 2 suicidi contro gli 11 del 2014. Conviene a tutti un carcere più umano”.
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it//CARCERI: Sovraffollamento carceri in Italia: 4mila detenuti senza letto. Ma il sistema è tra i più costosi d’Europa (Il Fatto Quotidiano) -
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Gli avvocati divorzisti detective su Facebook
Alla ex moglie aveva detto di non poter andare a prendere i figli al calcetto perché immobilizzato da una tibia rotta. Invece era su un panfilo a Montecarlo (e senza ombra di gesso alla gamba). Al ritorno dalle vacanze si è trovato un’intimazione del giudice e il rischio di vedere la responsabilità genitoriale sospesa. Niente investigatori privati o amici che fanno la spia: è bastato sfogliare le sue foto su Facebook, dove le lussuose ferie erano documentate con selfie e foto di gruppo. «Si credeva furbo perché aveva bloccato la ex dai suoi contatti. Ma lei ha creato un account falso con la foto di una donna bella e provocante e gli ha chiesto l’amicizia: lui ha accettato subito ed è caduto in trappola», racconta Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani (Ami). Di casi così ne vede ogni giorno. Da anni.
I segreti svelati dalla Rete
C’è quello che sostiene di non avere i mezzi per pagare l’assegno di mantenimento e poi pubblica su Facebook le foto su uno yacht alle Maldive, quella che nega relazioni extraconiugali e poi su Instagram posta foto romantiche con l’hashtag #love. C’è l’irreprensibile che si geolocalizza sempre nello stesso posto, e così si viene a sapere che ha una seconda casa segreta comprata all’insaputa del partner. Segreta, si fa per dire. Perché la posizione, l’arrendamento e pure le piante sul terrazzo sono a disposizione con pochi click, frugando tra un social e l’altro. Ma soprattutto sono tutti documenti facili da stampare e da inserire nei dossier da portare davanti ai giudici. Ormai ciò che si trova sui social non è altro che una prova in più e come tale utilizzabile nei processi sul diritto alla famiglia, che si tratti di dimostrare un’infedeltà o di valutare la potenzialità economiche di una persona.
I casi all’estero
Succede all’estero, soprattutto in Usa e in Nord Europa dove, spiega Gassani, «le penali previste dai patti prematrimoniali rendono gli studi legali ancora più attenti e spregiudicati: alcuni usano anche software speciali per accedere alle chat private». Strumenti sofisticati che spesso non servono nemmeno: la piattaforma di blog francese Rue 89 ha pubblicato nei giorni scorsi l’intervista ad una avvocata di Marsiglia che ha raccontato di vincere le sue cause proprio grazie agli screenshot da Facebook. Perché spesso le persone lasciano i loro account «aperti»: per vedere cosa pubblicano non serve nemmeno essere loro amici, basta cercare i profili e sfogliare i contenuti che pubblicano.
I primi esempi in Italia
Di legali così ce ne sono anche in Italia. Secondo l’avvocato matrimonialista Cesare Rimini «il livello di guardia delle persone si è talmente abbassato che molti non impostano la privacy su Facebook e lasciano il profilo aperto. Agli avvocati bastano pochi screenshot ben mirati per avere in mano prove sufficienti a “incastrare” chi pensa di fare il furbo». Annamaria Bernardini De Pace, invece, preferisce che siano i suoi stessi clienti a raccogliere gli indizi: «La prima domanda che faccio è: «Il vostro coniuge usa i social?». Se la risposta è «sì» il gioco è fatto: «Spiego loro cosa devono cercare e che tipo di documenti devono raccogliere. Poi, con un po’ di intelligenza e malizia, si incrociano i dati e spesso qualcosa salta fuori». Non è difficile e basta un po’ d’intuito, altro che pedinamenti da film: «Una persona che segue su Twitter, commenta spesso i post su Facebook e compare negli scatti pubblicati su Instagram magari è qualcosa di più di un’amica. Un partner che piange miseria e poi pubblica foto di piatti chic geolocalizzandosi in ristoranti di lusso forse non ha tutte le difficoltà economiche che sostiene di avere», enumera l’avvocato. E i giudici, come reagiscono? «Dicono: bravi. Ai nostri clienti per aver trovato gli elementi giusti, a noi avvocati per aver unito i puntini trasformando gli indizi in prove», conclude Bernardini De Pace. Anche quelli che a prima vista potrebbero non esserlo. Come quella signora, ricorda l’avvocato, «che si dipingeva come una mamma perfetta ma pubblicava così tanti post sui social che abbiamo finito per chiederci quanto tempo dedicasse ai figli, visto che pareva vivere attaccata a internet. Se lo sono chiesto anche i giudici, e abbiamo vinto la causa».
Fonte: www.corriere.it//AVVOCATI: Gli avvocati divorzisti detective su Facebook (così trovano le prove) (Il Corriere della Sera) -
I segreti svelati dalla Rete
C’è quello che sostiene di non avere i mezzi per pagare l’assegno di mantenimento e poi pubblica su Facebook le foto su uno yacht alle Maldive, quella che nega relazioni extraconiugali e poi su Instagram posta foto romantiche con l’hashtag #love. C’è l’irreprensibile che si geolocalizza sempre nello stesso posto, e così si viene a sapere che ha una seconda casa segreta comprata all’insaputa del partner. Segreta, si fa per dire. Perché la posizione, l’arrendamento e pure le piante sul terrazzo sono a disposizione con pochi click, frugando tra un social e l’altro. Ma soprattutto sono tutti documenti facili da stampare e da inserire nei dossier da portare davanti ai giudici. Ormai ciò che si trova sui social non è altro che una prova in più e come tale utilizzabile nei processi sul diritto alla famiglia, che si tratti di dimostrare un’infedeltà o di valutare la potenzialità economiche di una persona.
I casi all’estero
Succede all’estero, soprattutto in Usa e in Nord Europa dove, spiega Gassani, «le penali previste dai patti prematrimoniali rendono gli studi legali ancora più attenti e spregiudicati: alcuni usano anche software speciali per accedere alle chat private». Strumenti sofisticati che spesso non servono nemmeno: la piattaforma di blog francese Rue 89 ha pubblicato nei giorni scorsi l’intervista ad una avvocata di Marsiglia che ha raccontato di vincere le sue cause proprio grazie agli screenshot da Facebook. Perché spesso le persone lasciano i loro account «aperti»: per vedere cosa pubblicano non serve nemmeno essere loro amici, basta cercare i profili e sfogliare i contenuti che pubblicano.
I primi esempi in Italia
Di legali così ce ne sono anche in Italia. Secondo l’avvocato matrimonialista Cesare Rimini «il livello di guardia delle persone si è talmente abbassato che molti non impostano la privacy su Facebook e lasciano il profilo aperto. Agli avvocati bastano pochi screenshot ben mirati per avere in mano prove sufficienti a “incastrare” chi pensa di fare il furbo». Annamaria Bernardini De Pace, invece, preferisce che siano i suoi stessi clienti a raccogliere gli indizi: «La prima domanda che faccio è: «Il vostro coniuge usa i social?». Se la risposta è «sì» il gioco è fatto: «Spiego loro cosa devono cercare e che tipo di documenti devono raccogliere. Poi, con un po’ di intelligenza e malizia, si incrociano i dati e spesso qualcosa salta fuori». Non è difficile e basta un po’ d’intuito, altro che pedinamenti da film: «Una persona che segue su Twitter, commenta spesso i post su Facebook e compare negli scatti pubblicati su Instagram magari è qualcosa di più di un’amica. Un partner che piange miseria e poi pubblica foto di piatti chic geolocalizzandosi in ristoranti di lusso forse non ha tutte le difficoltà economiche che sostiene di avere», enumera l’avvocato. E i giudici, come reagiscono? «Dicono: bravi. Ai nostri clienti per aver trovato gli elementi giusti, a noi avvocati per aver unito i puntini trasformando gli indizi in prove», conclude Bernardini De Pace. Anche quelli che a prima vista potrebbero non esserlo. Come quella signora, ricorda l’avvocato, «che si dipingeva come una mamma perfetta ma pubblicava così tanti post sui social che abbiamo finito per chiederci quanto tempo dedicasse ai figli, visto che pareva vivere attaccata a internet. Se lo sono chiesto anche i giudici, e abbiamo vinto la causa».
Fonte: www.corriere.it//AVVOCATI: Gli avvocati divorzisti detective su Facebook (così trovano le prove) (Il Corriere della Sera) -
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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