Inammissibile il ricorso presentato dal condannato dei reati di dichiarazione infedele e di distruzione di documenti contabili (in continuazione tra loro e rispettivamente puniti dagli artt. 4 e 10 D.Lgs. n. 74/00) commessi all’età di vent’anni. Così è stato dichiarato dalla Cassazione con la sentenza del 15 maggio, n. 20265. La difesa denunciava l’insussistenza del primo reato, sostenendo che gli elementi, che consentivano di calcolare il volume d’affari ed il reddito, fossero presenti negli archivi dell’Agenzia, raccolti in occasione della precedente verifica che accertava l’avvenuta emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ne derivava, secondo il condannato, l’inidoneità della sua condotta ad impedire l’attività dell’Ufficio. In tal senso anche le lamentele circa la sua condizione di semplice prestanome della società, ove la contabilità era gestita da un terzo. Sul motivo di ricorso, come ricorda la Corte, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il reato di distruzione (o occultamento) di scritture e documenti obbligatori “non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o il reddito”, bastando un’impossibilità relativa, “non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde”. In tal senso, il reato sussiste anche quando sia necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Viceversa, in tema di amministrazione di fatto, secondo un principio espresso sempre dalla costante giurisprudenza con riguardo alla bancarotta, ma che può essere applicato anche al caso in esame, risponde del reato “l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda, esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto, abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture”. Infine, per la Suprema Corte, pure inammissibile era la lamentela circa l’irragionevole mancata applicazione delle attenuanti (tra cui la giovane età), negate dall’Appello in virtù della recidiva plurima del condannato, tenuto presente che, in tale contesto, non è necessario che il giudice territoriale prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti “ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri”.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Distruzione delle scritture contabili: il reato è punito anche se la ricostruzione del reddito resta possibile
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 20 maggio 2014
Distruzione delle scritture contabili: il reato è punito anche se la ricostruzione del reddito resta possibile

lunedì 19 maggio 2014
Tassazione dei redditi dei terreni, tutte le novità
In vista della scadenza, fissata per il prossimo 3 giugno, per la presentazione del modello 730/2014 ai CAF dipendenti o ai professionisti abilitati da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno provveduto alla presentazione tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico entro il 30 aprile scorso, Assonime riepiloga, nella Circolare n. 15 del 14 maggio scorso, le principali modifiche normative che incidono sulla compilazione del modello. Tra le novità, alcune riguardano la tassazione dei redditi dei terreni. Nella compilazione del quadro A, relativo ai “Redditi dei terreni”, bisogna tener conto delle disposizioni sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012). Dette disposizioni si applicano ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. L’art. 1, co. 512, della citata Legge di Stabilità 2013 prevede la rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, con riferimento sia alla quota agraria, sia alla quota dominicale: nella misura del 15%, in linea generale; nella misura del 5%, se il proprietario e conduttore del terreno è un imprenditore agricolo professionale (IAP) o un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola. Le predette percentuali si applicano sulla tariffa d'estimo risultante in catasto, già rivalutata dell’80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario (art. 3, comma 50, della Legge n. 662/1996), per cui, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni: prima operando quella prevista dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662/1996 e poi, sull'importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 citato. Sempre per quanto riguarda la determinazione dei redditi relativi ai terreni, ricordiamo che l’art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 23/2011 aveva previsto che l’IMU sostituisse, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. In particolare, secondo quanto precisato nelle istruzioni al modello: nel caso di terreni non affittati, l’IMU – salvo le ipotesi di esenzione, nel qual caso i terreni sono assoggettati a IRPEF - sostituisce effettivamente l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la c.d. “Mini IMU”), mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi; per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU sia l’IRPEF. Le ipotesi di esclusione della debenza dell’IMU sono state previste, per l’anno d’imposta 2013, con riferimento ai terreni agricoli (nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, co. 5, D.L. n. 201/2011) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (D.L. n. 54, n. 102 e n. 133 del 2013). Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, co. 5, del citato D.L. n. 133/2013, il contribuente era tenuto a versare, entro il 24 gennaio 2014, una quota (mini IMU), pari al 40%, dell’eventuale differenza tra l’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal comune per l’anno 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali. A tal proposito, nella Risoluzione n. 41/E del 18 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trovano comunque applicazione le regole generali e che il principio di sostituzione IMU - IRPEF si applica anche per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali sia risultata dovuta la mini IMU.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Tassazione dei redditi dei terreni, tutte le novità
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Tassazione dei redditi dei terreni, tutte le novità

Continue offerte commerciali per telefono? Stop all’utilizzo dei dati personali che non siano stati comunicati direttamente dal cliente
Una società che abbia acquisito indirettamente nomi di alcuni clienti di altra società, deve astenersi dall’utilizzare i dati personali per comunicare offerte commerciali, ma non è tenuta a cancellarli se la richiesta non è pervenuta tempestivamente. Lo ha precisato la Cassazione nell' ordinanza 5452/14.
Il caso
Un socio accomandatario di una società d’assicurazioni proponeva dinanzi al Tribunale di Ferrara opposizione avverso la decisione adottata dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali, con cui quest’ultimo aveva accolto il ricorso presentato da tre persone. Costoro avevano lamentato di ricevere continue telefonate per conto di una società che offriva loro tariffe vantaggiose, sostenendo che i dati utili all’effettuazione delle telefonate provenissero dall’archivio dell’agenzia assicurativa di cui erano clienti. Il Garante aveva accolto il ricorso, intimando alla società di non utilizzare ulteriormente i dati personali per comunicare offerte commerciali, mentre aveva rigettato la richiesta di cancellazione dei dati, attesi che essa era stata formulata tardivamente dai ricorrenti. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso il titolare dell’azienda chiedendone l’annullamento e la conseguente cancellazione dal sito internet del Garante dei nomi relativi alle parti processuali. Il ricorrente lamentava che poiché l’interpello non era stato proceduto ex art. 7 d.lgs 196/2003, lo stesso doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b) d.lgs. citato. La Corte ritiene il ricorso inammissibile, perché a contrario di quanto affermato invece dai ricorrenti, risulta che in sede d’interpello i signori non avevano chiesto sola la cancellazione dei dati. Pertanto la decisione del Garante era assolutamente coerente, e quindi corretta l’inibizione all’utilizzare i dati da parte della società, ma non la cancellazione degli stessi in quanto venne richiesta dagli interessati solo successivamente all’interpello e in sede di ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Continue offerte commerciali per telefono? Stop all’utilizzo dei dati personali che non siano stati comunicati direttamente dal cliente
Il caso
Un socio accomandatario di una società d’assicurazioni proponeva dinanzi al Tribunale di Ferrara opposizione avverso la decisione adottata dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali, con cui quest’ultimo aveva accolto il ricorso presentato da tre persone. Costoro avevano lamentato di ricevere continue telefonate per conto di una società che offriva loro tariffe vantaggiose, sostenendo che i dati utili all’effettuazione delle telefonate provenissero dall’archivio dell’agenzia assicurativa di cui erano clienti. Il Garante aveva accolto il ricorso, intimando alla società di non utilizzare ulteriormente i dati personali per comunicare offerte commerciali, mentre aveva rigettato la richiesta di cancellazione dei dati, attesi che essa era stata formulata tardivamente dai ricorrenti. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso il titolare dell’azienda chiedendone l’annullamento e la conseguente cancellazione dal sito internet del Garante dei nomi relativi alle parti processuali. Il ricorrente lamentava che poiché l’interpello non era stato proceduto ex art. 7 d.lgs 196/2003, lo stesso doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b) d.lgs. citato. La Corte ritiene il ricorso inammissibile, perché a contrario di quanto affermato invece dai ricorrenti, risulta che in sede d’interpello i signori non avevano chiesto sola la cancellazione dei dati. Pertanto la decisione del Garante era assolutamente coerente, e quindi corretta l’inibizione all’utilizzare i dati da parte della società, ma non la cancellazione degli stessi in quanto venne richiesta dagli interessati solo successivamente all’interpello e in sede di ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Continue offerte commerciali per telefono? Stop all’utilizzo dei dati personali che non siano stati comunicati direttamente dal cliente

sabato 17 maggio 2014
Gerico 2014, on-line la versione definitiva
Gerico 2014 è on - line. La versione definitiva del software per la compilazione degli studi di settore - con la guida alle nuove funzionalità - è disponibile da ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione "Studi di settore", e prevede, per tutti i quadri del modello, una specifica funzionalità che mostra a video i dati rilevanti ai fini dell’analisi discriminante, della stima, della coerenza e della normalità economica. La versione on - line è aggiornata con i correttivi “crisi” approvati con il D.M. 2 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Detti correttivi, lo ricordiamo, sono stati introdotti, come già nel 2012, per adeguare gli studi per il periodo d’imposta 2013 alla congiuntura economica negativa, perdurata anche nel corso dello scorso anno. I correttivi per il 2013 rientrano nelle quattro categorie già previste per il 2012: specifici per la crisi, congiunturali di settore, congiunturali individuali e interventi relativi all’analisi di normalità economica. Le imprese ed i lavoratori autonomi interessati dagli studi di settore, attraverso Gerico 2014, possono calcolare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi 2014, la congruità (tenuto conto della normalità economica), la coerenza economica e l’effetto dei correttivi “crisi” per i 205 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2013. Ricordiamo che è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate anche il software Parametri 2014 per la gestione dei ricavi o compensi da parametri per l’anno 2014, rivolto ai contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/gerico-2014-line-la-versione-definitiva//La Stampa - Gerico 2014, on-line la versione definitiva
Fonte: http://fiscopiu.it/news/gerico-2014-line-la-versione-definitiva//La Stampa - Gerico 2014, on-line la versione definitiva

Iscriviti a:
Post (Atom)
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
In base all’art. 42 dpr 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato ...