sabato 16 gennaio 2021

Aborto terapeutico anche se l'anomalia non si è ancora prodotta e non è strumentalmente accertata

La Terza sezione civile della Cassazione, Relatore Danilo Sestini, con una importante decisione (653 depositata il 15 gennaio) ha esteso le condizioni per operare l'aborto terapeutico, quello dunque che viene praticato oltre il 90° giorno.

Accogliendo il ricorso di due genitori contro il medico e l'Università La Sapienza di Roma (in quanto ente di riferimento del Policlinico Umberto I), ha stabilito che non vi è necessità che "l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata", essendo al contrario sufficiente che la gestante "sappia di aver contratto una patologia atta a produrre, con apprezzabile grado di probabilità, anomalie o malformazioni del feto".
Perché una simile condizione, della quale il medico è tenuto informare la gestante a pena di risarcimento del danno, è di per sé in grado di produrre quel "grave pericolo per la sua salute fisica o psichica", da accertarsi in concreto e caso per caso, che consente l'interruzione oltre i termini di legge.
A tale assunto la Corte è arrivata, con un principio di diritto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 6, lett. b) della legge n. 194/78. Nel caso la donna aveva contratto una infezione da citomegalovirus di cui si era accorta soltanto alle 22° settimana. Il medico, per un verso, l'aveva rassicurata sui possibili esti, per l'altro, aveva affermato che era ormai fuori tempo massimo per intervenire con l'aborto terapeutico. Una posizione condivisa dalla Corte di appello di Roma ma ribaltata oggi dalla Suprema corte.
La norma, spiega la decisione, prevede infatti che l'interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata "quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". L'inciso compreso tra le due virgole ("tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni de feto"), afferma la Corte facendo un salto in avanti, "vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto". Il legislatore ha dunque "posto l'accento sull'esistenza di un "processo patologico" (che può anche non essere attinente ad anomalie o ma formazioni fetali) e sul fatto che lo stesso possa cagionare un grave pericolo per la salute della donna".
Deve pertanto ritenersi, prosegue, che, laddove si riferisce a processi patologici "relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, l'art. 6, lett. b) legge n. 194/1978 non richieda che la anomalia o la menomazione si sia già concretizzata in modo da essere strumentalmente o clinicamente accertabile, ma dia rilievo alla circostanza che il processo patologico possa sviluppare una relazione causale con una menomazione fetale".
Così, tornando al caso in esame "deve ritenersi che anche la sola circostanza dell'esistenza di un'infezione materna da citomegalovirus possa rilevare al fine di apprezzare l'idoneità di tale processo patologico a determinare nella donna - compiutamente edotta dei possibili sviluppi - il pericolo di un grave pregiudizio psichico in considerazione dei potenziali esiti menomanti".
Per la Suprema corte dunque: "l'accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi dell'art. 6, lett. b) della legge n. 194/78, laddove determini nella gestante - che sia stata compiutamente informata dei rischi - un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata".
Inoltre, sotto il profilo risarcitorio, la Corte ha stabilito che "il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica".
fonte: ilsole24ore.com

venerdì 15 gennaio 2021

Affitti, il contributo a fondo perduto è per tutti

Il contributo a fondo perduto per i locatori che riducono i canoni di affitto agli inquilini spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires. Questa la risposta fornita ieri dall'Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi, relativamente al nuovo contributo introdotto con la legge di bilancio 2021. Tale interpretazione estremamente inclusiva, conferma quanto già sostenuto sulle pagine di ItaliaOggi il 19/12/2020 relativamente alla problematica dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. La disposizione infatti non circoscrive in modo puntuale la platea dei soggetti possibili fruitori del bonus ma cita genericamente la figura del «locatore». L'art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il bonus (norma clone parziale dell'articolo 9-quater del dl 137/2020, il decreto ristori) prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa (il cui elenco è contenuto nella delibera Cipe del 13 novembre 2003, n. 87) in caso di riduzione del canone di locazione.
Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Su specifico quesito in merito, l'Agenzia ha risposto indicando che «l'ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento». Dunque, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, ovvero che l'immobile il cui canone è oggetto di rinegoziazione costituisca l'abitazione principale del locatario e che venga comunicata in via telematica all'Agenzia la rinegoziazione, tale contributo è aperto sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires.
L'Agenzia inoltre sottolinea che il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati). Di conseguenza vengono escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto, ecc). A questo punto però, aumentando in modo esponenziale la platea dei beneficiari, comprensiva anche dei locatori persone giuridiche, si pone nuovamente e con più incisività il problema della congruità dello stanziamento previsto per tale agevolazione. Al comma 384 della norma in commento viene infatti stabilito che per tale contributo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Facendo un rapidissimo calcolo, se 50 milioni di euro sono lo stanziamento e 1.200 euro è il massimo contributo ottenibile, il bonus in forma piena potrà essere erogato solo a circa 41.700 richiedenti. Ma questo calcolo in realtà è ben noto anche al legislatore. Al comma 383 viene infatti previsto che, con provvedimento del direttore delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono individuate le modalità di attuazione del contributo e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
fonte:italiaoggi.it

Dpcm, Conte firma il nuovo provvedimento valido fino al 5 marzo 2021

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19. Le disposizioni, si legge nel provvedimento, "si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021". Quasi tutta l'Italia in zona arancione e il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Dal 16 gennaio parte la nuova stretta per evitare che anche l'Italia finisca nella stessa situazione di Gran Bretagna e Germania, costringendo il governo all'unica soluzione possibile in quel caso: un nuovo lockdown nazionale. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito: "La situazione non può essere sottovalutata, lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata" del virus".
Nessun passo indietro, dunque, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì: con Rt 1 o con un livello di rischio 'alto' o, ancora, con un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si va in arancione, con Rt a 1,25 in rosso. Secondo gli ultimi dati da lunedì 18 gennaio potrebbero essere fascia arancione Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto. In bilico verso il rosso ci sono invece la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Calabria. Potrebbero rimanere in giallo Toscana, Molise e Campania.
Se però a mandare in rosso la Lombardia sono i numeri, a far scattare le restrizioni più dure in Sicilia è la richiesta del presidente Nello Musumeci. "Alla luce dell'aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la 'zona rossa' in Sicilia. Ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le 'zone rosse' in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci", ha dichiarato.
Fino al 15 febbraio è vietato andare nelle seconde case che si trovano fuori regione. Se si è residenti in una regione in fascia arancione è vietato andare nella seconda casa fuori Comune salvo casi di urgenza, come, ad esempio riparare un guasto e solo per il tempo limitato a risolvere il problema.
Gli studenti di licei e scuole superiori torneranno sui banchi, in presenza al 50%, fino al 75%, dal 18 gennaio. Per le scuole dell'infanzia, per le elementari e le medie, la didattica continua a svolgersi "integralmente in presenza".
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un
coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
In caso di limitazioni alla mobilità tra comuni, "sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia". Confermata anche la regola che consente a un massimo di due persone (minori di 14 anni e disabili esclusi) di andare a visitare amici e parenti una volta al giorno. Anche fuori dal proprio comune se ci si trova in zona arancione o rossa. "In ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori oltre a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".
Confermati il coprifuoco, lo stop all'asporto dalle 18 (sarà consentito solo il domicilio). Ristoranti e bar aperti fino alle 18 nelle zone gialle, chiusi nelle altre. Negozi aperti nelle zone gialle e arancioni. Confermata la chiusura di palestre, piscine, cinema, teatri, potrebbero riaprire i musei nelle zone gialle. Più facile il passaggio in zona arancione o rossa. Con indice Rt maggiore di 1 si finisce in area arancione, maggiore di 1,25 in area rossa. In arancione finiranno anche tutte quelle Regioni classificate a rischio alto secondo i 21 parametri, anche se l'indice Rt è minore di 1.
Secondo il nuovo Dpcm, gli impianti nei comprensori sciistici non riapriranno fino al 15 febbraio. Possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni. Questo, si legge nel testo del decreto, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci". A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali ma "solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".
Non si potranno superare i confini anche se le regioni sono in fascia gialla. Secondo il nuovo provvedimento «fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».
Infine, la zona bianca. In cui riaprono palestre, piscine, teatri, cinema, ristoranti e bar h24. Ma per ora non ci rientra nessuno: riguarderà le Regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso, indice Rt inferiore a 1 e un'incidenza settimanale dei contagi per tre settimane consecutive inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. In queste regioni "cessano di applicarsi le misure" previste dal decreto legge.
fonte:italiaoggi.it

giovedì 14 gennaio 2021

Sms phishing, Smishing o Sim swapping: come difendersi dalle nuove truffe online

Se c'è un settore che non conosce crisi, anche in tempi di pandemia, è senza dubbio quello delle frodi online. Stando all'ultimo report diffuso dalla Polizia postale, nei primi mesi del 2020 si è registrato un aumento del 600% delle email di phishing in tutto il mondo, con l'incremento dell'utilizzo di temi correlati al Covid-19 per colpire bacini di utenti (e aziende) sempre più ampi. Dopo il recente caso che ha coinvolto gli utenti dell'operatore ho. mobile vittime di un furto informatico, il tema della violazione dei dati e della privacy degli utenti è ritornato sotto i riflettori. E difendersi in uno scenario in costante evoluzione non è così semplice. 

Smishing o Sms phishing: di cosa si tratta
Lo Smishing o Sms phishing può essere definito come un'evoluzione del phishing. A differenza di quanto avviene nel phishing, però, lo smishing utilizza gli sms per raggiungere gli utenti, utilizzando tecniche piuttosto simili a quelle già viste per le email. Gli sms vengono generati con automatismi e sono così in grado di raggiungere automaticamente centinaia di persone al minuto. Nei messaggi in genere viene richiesto all'utente di aggiornare urgentemente il proprio account, viene promessa la possibilità di vincere premi o ricariche gratuite oppre viene informato che un dispositivo non autorizzato è connesso al conto online, quindi si invita l'utente a cliccare su un link per ovviare al problema. Se si clicca sul link si viene rimandati a pagine web fantasma di siti commerciali o di banche (spesso identiche alle originali) che possono essere confuse con quelle ufficiali, per questo motivo è opportuno fare attenzione. Con queste operazioni i malintenzionati riescono a carpire ogni giorno migliaia di dati personali, incluse le informazioni d'accesso di come user id e password di utenti ignari. 
Sim swapping, la truffa che clona le schede
Diretta conseguenza dello smishing sono le truffe chiamate "Sim swapping", letteralmente "scambio di Sim". La logica dietro questo tipo di attacchi sta nel fatto che alcuni malware si possono introdurre nel nostro smartphone (attenzione quindi ai link che clicchiamo sugli sms) e clonare la Sim del telefono. Dopo aver carpito il codice ICCID, il numero seriale che identifica in maniera univoca una scheda, è possibile per i malintenzionati ottenere un duplicato della Sim rivolgendosi direttamente all'operatore telefonico: a questo punto, con la Sim clonata è possibile ricevere chiamate e sms al posto del legittimo proprietario, oltre che accedere al mobile banking. Si tratta di frodi ben architettate e complesse, dato che richiedono anche il passaggio dall'operatore telefonico, e che sfruttano i bug sia del sistema bancario che quelli delle compagnie telefoniche. In questo disegno, chi ha la peggio è il cliente, ovvero la vittima finale. Banca d'Italia e Agcom sono al lavoro per mettere in campo misure adeguate, in grado di evitare il più possibile frodi di questo tipo. In attesa di vederle applicate, è importantissimo fare attenzione e sapere come muoversi in caso di necessità.
Hai subito una truffa? Ecco cosa fare
Se hai ricevuto un sms di questo tipo, la prima cosa da fare è inviare una segnalazione alla Polizia postale e alla tua banca, eviterai così che altre persone possano cadere nella trappola.
Se hai subito una perdita economica a causa di una truffa, ricorda che la banca è sempre responsabile dei malfunzionamenti dei propri sistemi: questo significa che non può addebitare al cliente gli utilizzi fraudolenti della sua carta o dell'home banking (a meno che non venga dimostrata la colpa o il dolo del cliente).
Nel caso di truffa in cui risultino dispositi bonifici fraudolenti o effettuati pagamenti dal tuo conto online o dalla tua carta, fai subito un reclamo per iscritto alla banca o all'emittente della carta e chiedi il rimborso delle somme addebitate frutto di truffa.
Se la banca non risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo o se risponde negativamente, non rimane che fare un ricorso all'Arbitro bancario e finanziario.

Ferrara, all'Ariosto con il coltello