martedì 2 febbraio 2016

L’assegno di invalidità si eredita anche senza prestare assistenza

Gli eredi dell’invalido hanno diritto a percepire la quota dell’indennità di accompagnamento, senza che sia ravvisabile un indebito arricchimento, anche se non hanno provveduto all’effettiva assistenza del soggetto invalido.

Così ha affermato la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 1323/16, depositata il 26 gennaio scorso.

Il caso. L’erede si rivolge alla Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi. Questo Tribunale aveva accolto la domanda proposta dalla sorella, in cui si chiedeva la devoluzione dell’intero importo pagato dalla Prefettura, a titolo di indennità di accompagnamento per la madre, poiché era stata l’unica ad assistere la donna fino al decesso. A dire del fratello, trattandosi di un diritto degli eredi, l’attribuzione delle somme in questione, non può costituire, come configurato dal giudice brindisino, un arricchimento senza causa.

Il diritto degli eredi. Partendo proprio da quest’ultima considerazione la Cassazione afferma che gli eredi dell’invalido hanno diritto alle quote della pensione d’inabilità e dell’indennità di accompagnamento, sempre che l’accertamento dell’invalidità sia avvenuto in epoca anteriore, maturate dalla domanda amministrativa alla morte dell’invalido. Inoltre, questo credito è produttivo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, se l’accertamento dei presupposti della prestazione avviene successivamente al decesso dell’interessato o se la prestazione è liquidata agli eredi, poiché viene in rilievo non la situazione di assistenza sociale obbligatoria, ma una tipica situazione successoria.

Il diritto alle prestazioni assistenziali si può trasmettere per successione ereditaria. Il diritto alle prestazioni assistenziali, dovute agli invalidi civili, nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti d’invalidità previsti dalla legge, rientra a far parte del patrimonio del titolare e si trasmette, in caso di morte dell’avente diritto, per successione ereditaria. In altre parole, per la Cassazione nel caso in questione sussiste il diritto degli eredi dell’invalida alla quota dell’indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che sia ravvisabile un indebito arricchimento per gli eredi che non abbiano provveduto all’effettiva assistenza del soggetto invalido.

Per tali motivi la Corte ha accolto il ricorso presentato dal fratello. Ora la causa verrà nuovamente decisa dal Tribunale di Brindisi su cui incombe il dovere di uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione.

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Nebbia, quando i limiti alla velocità sono solo un consiglio (da accettare)

Quest’inverno al Nord la nebbia è tornata ad essere frequente e fitta. Così talvolta sulle autostrade delle zone più esposte si sono visti limiti di velocità temporanei, imposti dai pannelli a messaggio variabile. Prescrizioni che è bene rispettare. Anche se, per come sono state segnalate, non hanno valore dal punto di vista giuridico. La preoccupazione dei gestori è legata al fatto che i guidatori, ormai disabituati a nebbie di questo tipo, possano causare uno di quei maxi-tamponamenti che non si vedono da anni. Così si sta pensando di usare le opportunità offerte dai pannelli a messaggio variabile, molto aumentati nell’ultimo decennio, per regolare la velocità secondo le condizioni meteo; si sono visti limiti di 70 km/h. Ma, paradossalmente, questo può prendere in contropiede chi non ha mai visto questo tipo di regolazione e magari ha solo appreso dai media che quando la visibilità è inferiore a 100 metri non si possono superare i 50 km/h.

Dal punto di vista giuridico, questo non è esatto: il limite di 50 km/h fu imposto da una direttiva ministeriale che risale al 1992 e vale solo per i tratti individuati localmente e riconoscibili per il segnale che vieta di superare i 50 ed è accompagnato dal pannello con la scritta «In caso di nebbia». Peraltro, è impossibile capire quanto siano estesi questi tratti: mancano i segnali che ne indicano la fine. Dal punto di vista pratico, normalmente tutto è rimesso alla coscienza dei guidatori: far rispettare certi limiti in certe condizioni non è semplice, se non altro perché è impossibile misurare esattamente i metri di visibilità presenti in ciascun punto. Per questo in alcuni casi delle scorse settimane si è pensato di indicare una velocità meno penalizzante, 70 km/h appunto.

Ma lo si è fatto utilizzando solo la parte alfanumerica dei pannelli a messaggio variabile: in sostanza, è stato scritto un messaggio all’utenza, senza accompagnarlo con il pittogramma (cioè la figura) del segnale «limite di velocità 70 km/h», che tecnicamente è possibile far comparire sulla parte sinistra della maggior parte dei pannelli (quelli della generazione attuale). Questo comporta che il limite sia da intendere esclusivamente come un consiglio: la direttiva dell’allora ministero dei Lavori pubblici sui pannelli, datata 3 luglio 1998, chiarisce che i contenuti della parte alfanumerica non sono cogenti come invece lo sono i pittogrammi (a patto che essi riproducano esattamente i corrispondenti segnali di obbligo o divieto previsti dal Codice della strada).

È verosimile che i gestori abbiano scelto di non usare i pittogrammi perché essi richiedono loro l’emanazione di precise ordinanze che impongano il limite da un punto preciso a un altro. E queste ordinanze non sono semplici da adottare in tempi brevi, oltre ad essere impegnative dal punto di vista delle responsabilità.

In ogni caso, meglio attenersi ai consigli. Se non altro perché gli altri utenti spesso non sanno che sono solo consigli e vi si attengono con scrupolo. Quindi la differenza di velocità potrebbe facilmente causare tamponamenti.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Nebbia, quando i limiti alla velocità sono solo un consiglio (da accettare) - Il Sole 24 ORE

Positiva all'alcoltest ma è diabetica, assolta

Sin da bambina è affetta da diabete mellito di tipo 1, una patologia in grado di sfasare l'esito dell'alcoltest. Deriva da questa condizione l'assoluzione con formula piena 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di guida in stato di ebbrezza. E' la sentenza che il presidente di sezione del tribunale di Cremona, Pio Massa, ha emesso oggi nei confronti di una donna di 27 anni. Due anni fa l'imputata stava rientrando a casa da una cena trascorsa con un'amica. Aveva bevuto un solo bicchiere di vino rosso. Durante il viaggio fu coinvolta in un incidente. E fu sottoposta all'alcoltest. La prima prova con l'etilometro rivelò un valore di 1,51; il secondo di 0,89. Alla giovane venne prima sospesa la patente per sei mesi. “E' una sentenza rilevante, in quanto la materia di cui si occupa è dibattuta in giurisprudenza e certamente quest'ultima concorrerà a tracciare un orientamento giurisprudenziale in casi analoghi”, hanno commentato gli avvocati Christine Faticati e Barbara Pedrazzani, legali dell'automobilista.

fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-02-02/positiva-alcoltest-ma-e-diabetica-assolta-123346.php

Oltraggio a pubblico ufficiale, ora chi offende paga salato

L’oltraggio a pubblico ufficiale diventa reato plurioffensivo, perché colpisce sia il pubblico ufficiale stesso che l’Amministrazione da cui dipende. Così, dopo la recente configurazione legislativa, la Giunta comunale di Ferrara ha quantificato l’entità del risarcimento dovuto da chi commette tale reato.

La Giunta in particolare ha stabilito che “il danno patito dall’Ente, risarcibile ai sensi del richiamato art. 341 bis del Codice Penale, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di derogare al limite massimo stabilito nei casi di particolare ed eccezionale gravità dell’offesa, è quantificato in una somma compresa tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 4.000 euro”.

La determinazione dell’importo, secondo quanto stabilito dalla Giunta, va effettuata tenendo in considerazione diversi parametri: la gravità dell’offesa e in generale del comportamento offensivo tenuto dal reo, il luogo, le condizioni ambientali, in particolare se in presenza di molte persone, anche concorrenti nel reato, le motivazioni apparenti dell’oltraggio. Inoltre vanno considerate l’eventuale recidiva e le altre particolari circostanze concrete valutabili di volta in volta.

Offendere un pubblico ufficiale, dunque, potrà d’ora in poi costare molto caro. Sarà comunque demandata “al Comandante del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi la puntuale determinazione, nell’ambito degli importi minimi e massimi sopra indicati, della somma riparatoria ai fini di una comunicazione, qualora richiesta dall’imputato, o ai fini della valutazione sull’adeguatezza del risarcimento da lui proposto”.

fonte: www.estense.com//Oltraggio a pubblico ufficiale, ora chi offende paga salato | estense.com Ferrara