Tabulati telefonici inequivocabili. Condannato un uomo, che si è divertito a tempestare con chiamate notturne il marito della donna con cui sta intrattenendo una relazione. Legittimo parlare di molestia in piena regola. Consequenziale l’ammenda di 300 euro e il risarcimento dei danni, fissati in 3mila euro, al destinatario delle telefonate (Cassazione, sentenza 43704/15).
Nessun dubbio per i giudici del Tribunale: è lapalissiana la «responsabilità» dell’uomo finito sotto accusa per una serie di fastidiose telefonate notturne effettuate al numero di un altro uomo. Rilevanti le «dichiarazioni della persona offesa» e decisivi i «tabulati telefonici». Quest’ultima documentazione ha permesso di risalire alla «utenza» da cui provenivano le «chiamate», utenza utilizzata dall’uomo, che, peraltro, è risultato essere l’amante della moglie della persona infastidita dalle telefonate.
Logica la condanna, con «pena di 300 euro di ammenda» e «risarcimento dei danni, liquidati in 3mila euro, a favore della persona offesa». La linea di pensiero tracciata in Tribunale viene ora condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione. Respinte le obiezioni mosse dall’autore delle telefonate, il quale aveva sostenuto la tesi della mancanza dell’«intento di molestare» il marito della propria amante.
Per i giudici del ‘Palazzaccio’ vi sono alcuni dati inequivocabili, emersi grazie ai «tabulati telefonici». Su tutto, è certo che «la maggior parte delle telefonate era stata effettuata in orario notturno, dopo le ore 3.30». Allo stesso modo, alla luce del «numero elevato» e delle «modalità moleste delle chiamate», è illogico ipotizzare una «natura occasionale» dei «contatti telefonici». Anzi, è evidente, secondo i giudici, che le «telefonate» erano connotate da «petulanza». Tutto ciò consente di valutare chiaramente la condotta dell’uomo.
In sostanza, tenendo presenti «le modalità, l’orario notturno e il tenore delle telefonate» – nelle quali «si faceva anche riferimento allusivo ai familiari» del destinatario – è lapalissiana la «natura molesta» dei «contatti telefonici». Definitiva, quindi, la condanna nei confronti dell’uomo, autore di tante, troppe telefonate al marito della sua amante.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Telefonate notturne al marito dell’amante: condannato - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
venerdì 30 ottobre 2015
Telefonate notturne al marito dell’amante: condannato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
giovedì 29 ottobre 2015
Omicidio stradale: le modifiche al codice penale e al codice della strada
La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge C. 3169-A in tema di omicidio stradale, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e poi modificata nel corso dell'esame alla Camera. Previste modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada: saranno introdotte le nuove fattispecie di omicidio stradale colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime stradali. La revoca della patente potrà essere anche di 30 anni nei casi gravissimi. Il testo passa ora all’esame del Senato.
La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge C. 3169-A, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e poi modificata nel corso dell'esame alla Camera. Il testo passa ora all’esame del Senato: con ogni probabilità non ci saranno ulteriori modifiche e il provvedimento sarà legge entro la fine dell’anno.
Il ddl C. 3169-A apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada. Di seguito le principali novità.
Delitto di omicidio stradale (nuovo articolo 589-bis c.p.)
a) Viene punito a titolo di colpa con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica grave (oltre 1,5 grammi/l, ma se il conducente è un autista professionista il limite è abbassato a 0,8 grammi/l) o di alterazione psico-fisica dovuta a stupefacenti.
b) Viene punito a titolo di colpa con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica media, da chi ha superato specifici limiti di velocità, da chi ha abbia attraversato gli incroci con il rosso, da chi procedeva contromano, da chi abbia fatto inversione in corrispondenza di incroci o da chi abbia effettuato sorpassi azzardati.
c) confermata la fattispecie generica di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada (pena: reclusione da 2 a 7 anni)
d) Prevista l’attenuante in caso in cui ci sia anche una condotta colposa della vittima: pena ridotta fino alla metà
e) Prevista un aggravante nel caso in cui il reo non abbia la patente (o questa sia sospesa o revocata) o abbia l’automobile non assicurata
f) Aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reo provochi la morte di più persone: pena aumenta fino al triplo
g) Aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga
Delitto di lesioni personali stradali:
a)le lesioni personali stradali provocate con colpa secondo categorie analoghe a quelle indicate per l’omicidio stradale sono punite in caso queste siano gravi con la pena da 3 a 5 anni. Se le lesioni personali sono gravissime la pena è la reclusione da 3 a 7 anni.
b) la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni nei casi previsti per l’omicidio stradale punito da 5 a 10 anni.
Altre modifiche al codice penale:
a) Computo delle circostanze: divieto di considerate prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti relative all’omicidio stradale o alle lesioni stradali
b) Prescrizione raddoppiata per l’omicidio stradale
Modifiche al codice di procedura penale
a) operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici
b) P.M. potrà avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali
c) arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo stradale
d) proroga del termine di durata delle indagini preliminari
e) citazione diretta a giudizio
Modifiche al codice della strada
a) Revoca della patente di 15 anni nel caso di omicidio stradale (se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima, la revoca è di 10 anni)
b) Revoca della patente fino a 30 anni nel caso di fuga
c) Revoca della patente di 5 anni nei casi meno gravi di omicidio stradale e nel caso di lesioni personali gravi e gravissime (ma termine è raddoppiato nel caso di fuga)
d) Il prefetto può sospendere e ritirare provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
fonte: www.quotidianogiuridico.it//Omicidio stradale: le modifiche al codice penale e al codice della strada | Quotidiano Giuridico
La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge C. 3169-A, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e poi modificata nel corso dell'esame alla Camera. Il testo passa ora all’esame del Senato: con ogni probabilità non ci saranno ulteriori modifiche e il provvedimento sarà legge entro la fine dell’anno.
Il ddl C. 3169-A apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada. Di seguito le principali novità.
Delitto di omicidio stradale (nuovo articolo 589-bis c.p.)
a) Viene punito a titolo di colpa con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica grave (oltre 1,5 grammi/l, ma se il conducente è un autista professionista il limite è abbassato a 0,8 grammi/l) o di alterazione psico-fisica dovuta a stupefacenti.
b) Viene punito a titolo di colpa con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza alcolica media, da chi ha superato specifici limiti di velocità, da chi ha abbia attraversato gli incroci con il rosso, da chi procedeva contromano, da chi abbia fatto inversione in corrispondenza di incroci o da chi abbia effettuato sorpassi azzardati.
c) confermata la fattispecie generica di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada (pena: reclusione da 2 a 7 anni)
d) Prevista l’attenuante in caso in cui ci sia anche una condotta colposa della vittima: pena ridotta fino alla metà
e) Prevista un aggravante nel caso in cui il reo non abbia la patente (o questa sia sospesa o revocata) o abbia l’automobile non assicurata
f) Aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reo provochi la morte di più persone: pena aumenta fino al triplo
g) Aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga
Delitto di lesioni personali stradali:
a)le lesioni personali stradali provocate con colpa secondo categorie analoghe a quelle indicate per l’omicidio stradale sono punite in caso queste siano gravi con la pena da 3 a 5 anni. Se le lesioni personali sono gravissime la pena è la reclusione da 3 a 7 anni.
b) la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni nei casi previsti per l’omicidio stradale punito da 5 a 10 anni.
Altre modifiche al codice penale:
a) Computo delle circostanze: divieto di considerate prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti relative all’omicidio stradale o alle lesioni stradali
b) Prescrizione raddoppiata per l’omicidio stradale
Modifiche al codice di procedura penale
a) operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici
b) P.M. potrà avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali
c) arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio colposo stradale
d) proroga del termine di durata delle indagini preliminari
e) citazione diretta a giudizio
Modifiche al codice della strada
a) Revoca della patente di 15 anni nel caso di omicidio stradale (se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima, la revoca è di 10 anni)
b) Revoca della patente fino a 30 anni nel caso di fuga
c) Revoca della patente di 5 anni nei casi meno gravi di omicidio stradale e nel caso di lesioni personali gravi e gravissime (ma termine è raddoppiato nel caso di fuga)
d) Il prefetto può sospendere e ritirare provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
fonte: www.quotidianogiuridico.it//Omicidio stradale: le modifiche al codice penale e al codice della strada | Quotidiano Giuridico
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
mercoledì 28 ottobre 2015
#Ferrara: commercialista accusata di appropriazione indebita assolta in tribunale
Secondo Mancino, avvocato delle professionista, la questione può rientrare tuttalpiù sul piano civilistico.
Nessuna truffa o appropriazione indebita, ma tuttalpiù una negligenza professionale da approfondire in sede civile. Si chiude con una piena assoluzione il processo verso la commercialista ferrarese 51enne P.G., denunciata da un proprio cliente che chiedeva la condanna della professionista e circa 300mila euro di danni tra danni patrimoniali e morali.
La causa era sorta in seguito ad alcuni controlli dell’Agenzia delle Entrate, che non era stata in grado di risalire alla dichiarazione dei redditi di un ferrarese, che per far fronte alla sanzione fu costretto a ipotecare due immobili e a farsi pignorare un quinto dello stipendio dall’ente pubblico. Una situazione dovuta, a suo avviso, dall’operato della commercialista, che fu denunciata e chiamata a rispondere.
Diversamente dai processi più frequenti che vedono al centro un commercialista, in questo caso non veniva contestato alla professionista l’appropriazione del denaro del proprio cliente, ma solo della sua documentazione fiscale. A confutare le accuse in aula è stato l’avvocato Emiliano Mancino, secondo il quale la questione non ha alcun rilievo penale e può essere tuttalpiù affrontata a livello civilistico, per individuare le eventuali negligenze professionali della commercialista. Una versione che ha convinto il tribunale di Ferrara, che ha assolto la 51enne con formula piena.
fonte: www.estense.com/Commercialista accusata di appropriazione indebita assolta in tribunale | estense.com Ferrara
Nessuna truffa o appropriazione indebita, ma tuttalpiù una negligenza professionale da approfondire in sede civile. Si chiude con una piena assoluzione il processo verso la commercialista ferrarese 51enne P.G., denunciata da un proprio cliente che chiedeva la condanna della professionista e circa 300mila euro di danni tra danni patrimoniali e morali.
La causa era sorta in seguito ad alcuni controlli dell’Agenzia delle Entrate, che non era stata in grado di risalire alla dichiarazione dei redditi di un ferrarese, che per far fronte alla sanzione fu costretto a ipotecare due immobili e a farsi pignorare un quinto dello stipendio dall’ente pubblico. Una situazione dovuta, a suo avviso, dall’operato della commercialista, che fu denunciata e chiamata a rispondere.
Diversamente dai processi più frequenti che vedono al centro un commercialista, in questo caso non veniva contestato alla professionista l’appropriazione del denaro del proprio cliente, ma solo della sua documentazione fiscale. A confutare le accuse in aula è stato l’avvocato Emiliano Mancino, secondo il quale la questione non ha alcun rilievo penale e può essere tuttalpiù affrontata a livello civilistico, per individuare le eventuali negligenze professionali della commercialista. Una versione che ha convinto il tribunale di Ferrara, che ha assolto la 51enne con formula piena.
fonte: www.estense.com/Commercialista accusata di appropriazione indebita assolta in tribunale | estense.com Ferrara
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
sabato 24 ottobre 2015
Da febbraio canone #Rai in bolletta
Per il canone Rai si pagheranno 100 euro in bolletta e in una unica soluzione da febbraio. Mentre se il contratto della luce è intestato a una persona diversa del detentore della televisione il canone lo pagherà quest’ultimo ma con il conto corrente postale. È questo uno dei chiarimenti, per il pagamento del canone tv nella bolletta elettrica, che arriva dalla relazione illustrativa della legge di stabilità trasmessa, ieri, al Quirinale e in Parlamento.
I punti fermi. Il canone, dunque, passerà dall’attuale importo di 113,50 a 100 euro. Nella relazione illustrativa si legge che all’assetto normativo delle regole sul canone, disciplina risalente al 1938, si aggiunge l’indicazione che il pagamento del canone sarà effettuato in via ordinaria nel contesto del pagamento dei corrispettivi delle forniture dell’energia elettrica. Alle norme è aggiunta una presunzione per cui «l’esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo». La presunzione può essere superata con un’autocertificazione da presentarsi all’Agenzia delle entrate, in cui il titolare del contratto di energia elettrica dichiari di non possedere un televisore.
Il pagamento del canone avverrà, si legge nel testo, mediante addebito con una distinta voce non imponibile ai fini fiscali sulle fatture dell’elettricità. È precisato che il canone è dovuto una volta sola in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della famiglia anagrafica, nei luoghi di residenza e dimora. Tutta la fase attuativa è poi demandata a un decreto congiunto del ministero dello sviluppo economica, ministero dell’economia e delle finanze, Autorità per l’energia elettrica, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fonte: www.italiaoggi.it//Da febbraio canone Rai in bolletta - News - Italiaoggi
I punti fermi. Il canone, dunque, passerà dall’attuale importo di 113,50 a 100 euro. Nella relazione illustrativa si legge che all’assetto normativo delle regole sul canone, disciplina risalente al 1938, si aggiunge l’indicazione che il pagamento del canone sarà effettuato in via ordinaria nel contesto del pagamento dei corrispettivi delle forniture dell’energia elettrica. Alle norme è aggiunta una presunzione per cui «l’esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo». La presunzione può essere superata con un’autocertificazione da presentarsi all’Agenzia delle entrate, in cui il titolare del contratto di energia elettrica dichiari di non possedere un televisore.
Il pagamento del canone avverrà, si legge nel testo, mediante addebito con una distinta voce non imponibile ai fini fiscali sulle fatture dell’elettricità. È precisato che il canone è dovuto una volta sola in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della famiglia anagrafica, nei luoghi di residenza e dimora. Tutta la fase attuativa è poi demandata a un decreto congiunto del ministero dello sviluppo economica, ministero dell’economia e delle finanze, Autorità per l’energia elettrica, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fonte: www.italiaoggi.it//Da febbraio canone Rai in bolletta - News - Italiaoggi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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