giovedì 1 ottobre 2015

Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato

In tema di sinistri stradali cagionati da veicoli non identificati la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, all'art. 19, sancisce la costituzione presso la Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) di un "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Tramite la costituzione di questo fondo si è inteso attivare un servizio utile al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione stradale nei casi in cui il veicolo investitore non sia stato identificato.

Tale articolo, individuando il diritto della vittima di un sinistro cagionato da veicolo non identificato ad un adeguato risarcimento del danno, prevede due presupposti per l'applicazione della norma stessa:

1) che il veicolo danneggiante non sia stato identificato, e quindi non sia stato possibile risalire alle generalità del proprietario;

2) che ciò non sia addebitabile a colpa della vittima, la quale deve aver agito quindi utilizzando l'ordinaria diligenza.

Proprio rispetto a tale norma si è recentemente pronunciata la Cassazione civile, sez. III, con sentenza datata 13/01/2015, n.274, giungendo ad effettuare significative precisazioni a riguardo.

Ha infatti elaborato il seguente principio di diritto: "Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l'obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima".

Nel caso di specie la ricorrente veniva investita da un autoveicolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il danneggiante non fuggiva nell'immediatezza del sinistro stradale, ma si fermava per accertarsi delle condizioni di salute della vittima. Questa rispondeva con una generica affermazione circa le sua condizione (affermava semplicemente "sto bene"), al che l'investitore lasciava il luogo del sinistro senza ulteriori accertamenti e senza fornire alcun dato personale.

Successivamente la vittima riportava dei danni dovuti all'incidente e procedeva quindi, non avendo identificato il soggetto che la aveva investita, a richiedere il risarcimento dei danni alla Consap S.p.a.

La Corte di Appello di Trieste rigettava la richiesta risarcitoria, ritenendo non sussistenti i presupposti per agire nei confronti della Consap S.p.a. Si affermava infatti che non era stata fornita la prova circa la circostanza che la vittima venne a trovarsi, al momento del sinistro, nella impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore.

La Corte adita aveva ritenuto che la responsabilità risarcitoria in capo alla Società convenuta sussisteva solo nei casi in cui il responsabile del sinistro si fosse dato alla fuga, rimanendo quindi non identificato. Poiché nel caso di specie il danneggiante si era fermato, si era informato sulle condizioni della vittima e solo dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte di questa ripartiva; non vi erano i requisiti necessari a procedere nei confronti della Consap S.p.a.

La Corte di Cassazione cassava in toto la sentenza di secondo grado, rinviandola alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Osservava la violazione e falsa applicazione della norma, nel momento in cui veniva affermato che la responsabilità della Consap S.p.a. non sussisteva in quanto non c'era stata, nel caso di specie, la fuga dell'investitore. La Corte di Cassazione ha affermato che "la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett a)".

Questa norma infatti, come già ricordato, pone a carico della Società il risarcimento del danno per "veicolo non identificato" qualora il responsabile del sinistro non sia stato individuato. Prevede inoltre come ulteriore condizione che la mancata individuazione non sia addebitabile a colpa della vittima (e questo profilo deve essere accertato caso per caso).

La Corte giunge quindi alla conclusione che, dato che la norma non fa alcun riferimento alla necessaria fuga del veicolo investitore, questo non è requisito necessario per procedere alla richiesta del risarcimento danni alla società Consap.

fonte: www.ilsole24ore.com//Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato

Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti

I contenuti di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.

Il principio è stato riaffermato dal Garante della privacy nell’accogliere il ricorso proposto da una dipendente. La donna lamentava l’illecita acquisizione da parte del proprio datore di lavoro di conversazioni intrattenute con alcuni clienti e fornitori che erano poi state poste alla base del suo licenziamento.

A seguito del provvedimento del Garante, il datore di lavoro «non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria». La violazione è avvenuta tramite l’installazione di un software.

Nel caso esaminato, ha sottolineato il Garante, il datore di lavoro è incorso «in una grave interferenza nelle comunicazioni», attuata, come ha ammesso lo stesso datore, tramite l’installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente. Per mezzo di tale software, il datore ha potuto visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall’azienda, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.

Una procedura – prosegue il Garante – evidentemente irrispettosa delle Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet e delle disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.

Spetta al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, però le modalità devono comunque rispettare «la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy». Si tratta di principi, conclude il Garante, da tenere sempre presenti, poiché l’esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti - La Stampa

La notifica della cartella esattoriale va fatta con raccomandata se il contribuente è momentaneamente irreperibile

Perché la notifica di una cartella di pagamento sia valida, deve essere inviata una raccomandata all’indirizzo del contribuente, se il messo notificatore non l'ha rintracciato di persona. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 17177/15.

La Commissione tributaria regionale aveva affermato che la notificazione a mezzo affissione era stata eseguita correttamente, e che non servisse una nuova comunicazione all’interessato per mezzo raccomandata, perchè il contribuente risultava irreperibile nella sua abitazione. Il contribuente, però, confermava la sua residenza abituale all’indirizzo al quale l’Agenzia aveva dichiarato di non averlo rintracciato, quindi la notifica doveva seguire l’iter previsto, con il deposito di copia dell’atto presso il comune, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e quindi la spedizione di raccomandata.

La procedura dell’affissione e del deposito nell’albo del Comune è applicabile solo nei casi di irreperibilità assoluta, quando ci si sia accertati che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto. Quindi la Cassazione cancella la precedente sentenza di appello, dando torto alla Commissione tributaria.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La notifica della cartella esattoriale va fatta con raccomandata se il contribuente è momentaneamente irreperibile - La Stampa

Hashish a casa: 440 grammi divisi in ‘panetti’. Condannato per spaccio

Oltre 400 grammi di hashish, conservati a casa. E' illogico pensare ad una scorta personale. Molto più sensato ipotizzare che la sostanza stupefacente sia destinata allo spaccio, anche tenendo presenti gli strumenti ritrovati nell’abitazione. La condanna a sedici mesi di reclusione viene di conseguenza (Cassazione, sentenza n. 36729/15).

Il caso

L’uomo è da considerare uno spacciatore in piena regola anche perchè la «sostanza stupefacente» è stata ritrovata suddivisa «in panetti». Senza dimenticare, poi, le diverse lame rinvenute nell’abitazione – tra cui addirittura «una lametta tagliacalli» –, tutte «sporche di droga», e un «bilancino di precisione». E' inevitabile la condanna, con pena ridotta, in secondo grado, a «un anno e quattro mesi di reclusione» e «3mila e 400 euro di multa».

In Cassazione, il legale dell’uomo ripropone la tesi del «consumo personale». Tutto inutile, però: per i Giudici del Palazzaccio, è solida la ricostruzione, tracciata tra primo e secondo grado, per la semplice ragione che sono stati evidenziati elementi assolutamente «idonei a dimostrare la detenzione per uso non personale». Su questo fronte, in particolare, è irrilevante la mancanza, evidenziata dal legale, di «involucri e sostanze da taglio», mentre, evidenziano i giudici, è decisivo il riferimento alla disponibilità di un «bilancino di precisione, attrezzo solitamente usato dagli spacciatori e non anche da semplici assuntori di droga», a cui va aggiunta poi la «parcellizzazione in quattro ‘panetti’» del grosso quantitativo di hashish.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Hashish a casa: 440 grammi divisi in ‘panetti’. Condannato per spaccio - La Stampa