giovedì 28 novembre 2013

Non c’è legittima difesa senza il pericolo per la propria incolumità

La legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. A ricordarlo è la Cassazione nella sentenza 26595/13.

Il caso
Un uomo è stato condannato per il reato di lesioni personali gravi, in quanto, dopo aver scavalcato arbitrariamente nella fila che si era formata in un impianto caseario, al fine di caricare del siero di latte, alle proteste dello “scavalcato” aveva reagito violentemente, colpendolo ripetutamente al volto con pugni. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l’errata applicazione dei principi della legittima difesa. È stato lo stesso imputato a provocare la vittima con il proprio comportamento. La Suprema Corte ha sottolineato che per l’operare della scriminante è necessario difendere un diritto contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, mentre, nel caso concreto, un’offesa non era in atto e nessun pericolo correva il ricorrente per la propria incolumità. Infatti, la persona offesa, pur protestando per l’abuso subito, non era affatto in condizione, per l’età e le condizioni fisiche, di misurarsi con l’autore della violenza, persona molto più giovane e prestante. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata ha ampiamente spiegato che la vittima, in concreto, non ha posto in essere alcuna azione idonea a porre in pericolo l’incolumità dell’imputato, ma è stata, invece, malmenata dall’avversario con pugni assestati al volto. Pertanto, gli Ermellini, hanno rigettato il ricorso, ritenendo del tutto assertiva la tesi del ricorrente, secondo il quale egli era stato costretto dalla necessità di respingere un’offesa ingiusta. Infine, Piazza Cavour ha considerato improponibile anche la tesi subordinata dell’eccesso colposo in legittima difesa, posto che di quest’ultima non esistevano i presupposti legali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Non c’è legittima difesa senza il pericolo per la propria incolumità

martedì 26 novembre 2013

Magistrati: sì alla responsabilità in caso di ritardo nel deposito delle sentenze

 
Riconosciuta la responsabilità del magistrato per gravi ritardi nel deposito di numerose sentenze con punte di 100-200 giorni: è questo il caso deciso dalle sezioni Unite civili con la sentenza del 25 novembre 2013 n. 26284.

La vicenda
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto a un magistrato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “nel periodo giugno 2003-marzo 2010 numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni”.

Il Csm aveva rilevato che il ritardo nel deposito “appariva grave, ingiustificato e reiterato”, soprattutto nel periodo in cui magistrato aveva svolto la funzione di giudice. In relazione, alle funzioni esercitate “ben 10 sentenze erano state depositate con un ritardo di circa tre anni”. Ma non è finita. Sempre secondo il Csm  “il ritardo era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con una punta di 1400 giorni”. In conclusione,  i carichi e l’organizzazione del lavoro  non potevano giustificare tali ritardi.

La motivazione
Il magistrato nel ricorso in Cassazione ha sostenuto un difetto di motivazione del provvedimento del Consiglio, che ha determinato la perdita dell’anzianità. Secondo le sezioni Unite la motivazione della sezioni disciplinare del Csm è immune da vizi logici e giuridici.
“Dalla lettura – fanno presente le sezioni Unite - della sentenza impugnata emerge infatti che la Sezione disciplinare, dopo avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in ritardo nonché la durata dl detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio 1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con esito a lui favorevole:
menzionati non certamente per ricavarne elementi di addebito nei suoi confronti,ovvero per essere rivalutati in senso sfavorevole,ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari, sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati:e ciò tanto allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale. Ha rilevato dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del presente procedimento disciplinare,in conseguenza del quale Il magistrato era stato obbligato a presentare un piano di rientro del depositi tuttavia rimasto inadempiuto perché buona parte del provvedimenti erano stati depositati assai dopo la scadenza dei termini Indicati nel piano.
Sulla base ditali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere Il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella Immediatamente successiva”.

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fonte: ilsole24ore/Magistrati: sì alla responsabilità in caso di ritardo nel deposito delle sentenze

Delitto di furto se il bene conserva i segni del legittimo possesso altrui

Chi si impossessa di una cosa smarrita che contenga chiari e intatti i segni esteriori di un possesso legittimo altrui, i quali consentano l’individuazione del titolare del diritto, commette un delitto di furto e non di appropriazione indebita, tale da integrare il reato presupposto della ricettazione di cui all’articolo 648 del codice penale. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 46991/13.

La vicenda
Il caso riguardava la condanna per ricettazione, inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, nei confronti di un soggetto che, tra alcuni oggetti smarriti, aveva rinvenuto anche un assegno bancario, dal quale poteva risalirsi agevolmente al titolare del conto corrente.

Le motivazioni
Secondo la Corte, il titolare dell’assegno “nonostante lo smarrimento, non aveva perso la propria signoria sulla cosa, permanendo il suo diritto alla restituzione in caso di rinvenimento della stessa”. Inoltre, in relazione alla mancata successiva restituzione dell’assegno dopo il suo rinvenimento, i giudici affermano che “il soggetto che abbia trovato l’oggetto smarrito, deve provvedere alla restituzione dello stesso ove siano presenti segni che consentano di individuarne il legittimo titolare; il non farlo integra una condotta appropriativa illecita idonea ad integrare sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto, che costituisce il delitto presupposto della ricettazione”.

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fonte: ilsole24ore/Delitto di furto se il bene conserva i segni del legittimo possesso altrui

Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata

La guida in stato d’ebbrezza, se accertata soltanto in chiave sintomatica, deve essere ricondotta all’ipotesi più lieve di cui alla lettera a ), del comma 2, dell’art. 186 del Codice della strada. E' quanto emerge dalla sentenza 10 ottobre 2013, n. 41399 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un conducente essere fermato in stato di ebbrezza, quest'ultimo accertato solo su base sintomatologica, con conseguente condanna, da parte del giudice di prime cure, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad.
Con ricorso per Cassazione l'imputato lamenta l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in questione. Come noto, la novella intervenuta con la legge 120/2010 ha trasformato la guida in stato di ebbrezza (presunta) in mero illecito amministrativo, non essendo più la il fatto previsto dalla legge come reato.
Secondo gli ermellini, in omaggio al principio del favor rei, la fattispecie, depenalizzata dalla riforma del codice della strada, ad opera della legge 29 luglio 2010, n. 120, fa sì che il giudice penale non sia più competente, con la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto della provincia, per quanto di competenza, relativamente alla sospensione della patente di guida.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE IV PENALE
Sentenza 26 settembre - 7 ottobre 2013, n. 41399

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
D.F.A. N. IL (OMISSIS) imputato;
inoltre:
2) D.F.A. N. IL (OMISSIS) - imputato;
avverso la sentenza n. 2576/2007 TRIBUNALE di BARI, del 21/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI estensore Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; invio degli atti al Prefetto in ordine alla sospensione della patente di guida.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bari ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A, commesso il (OMISSIS) e lo ha condannato alla pena di Euro 500 di ammenda.
2. Ha proposto appello l'imputato con atto qualificato come ricorso per cassazione, lamentando che la fattispecie in questione è stata depenalizzata sicchè erroneamente è stata pronunziata sentenza di condanna.
2.1 Ha fatto seguito la presentazione di una memoria per prospettare l'intervenuta prescrizione del reato.
3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica lamentando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
4. Il ricorso dell'imputato è fondato. Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica, sicchè correttamente, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice ha ritenuto, pel principio del favor rei, l'esistenza della fattispecie di cui al novellato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza.
Tuttavia, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in questione è stata trasformata in illecito amministrativo.
In conseguenza, ai sensi dell'art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
5. Per l'effetto è privo di pregio il ricorso dell'accusa pubblica posto che da una lettura integrata degli artt. 221, 222 e 224 C.d.S. emerge che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa viene meno se il procedimento si conclude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e che in ogni caso la sanzione stessa è applicata dal giudice solo con la sentenza di condanna. In tal senso, del resto, questa Corte suprema si è ripetutamente pronunziata (ad es. Sez. 4, 16/3/2004, Rv. 229384; Sez. 4, 23/12/2003 Rv. 229382).
Gli atti vanno trasmessi al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla detta sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale della Repubblica e dispone trasmettersi gli atti al prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla sospensione della patente di guida.

fonte: Altalex.com//Ebbrezza alcolica accertata solo dai sintomi? Fattispecie depenalizzata