lunedì 4 novembre 2013

Assegno di divorzio: occorre distinguere tra tenore di vita e stile di vita

In materia di assegno di divorzio occorre distinguere tra “stile di vita” e “tenore di vita”. Lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche può essere “understatement", ovvero sottotono o dimesso, per scelta personale. Il tenore di vita in costanza del matrimonio va valutato in relazione al complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per un rilevante cambiamento di stile di vita.

Con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23442 la Cassazione introduce un concetto nuovo per la corretta determinazione dell’assegno divorzile. Uno dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento è l’inadeguatezza dei mezzi economici da parte del coniuge “debole”. Il concetto di adeguatezza va ricercato con riferimento all'idoneità o meno alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Non si parla dunque di stato di bisogno dell'avente diritto, che può anche essere economicamente autosufficiente.

Il caso. Siamo in presenza di una coppia benestante, lei primario dell’ospedale presso cui lavora e proprietaria dell’immobile in cui abita, lui oltre al reddito lavorativo è proprietario di svariati immobili di elevatissimo valore tra cui un casale di oltre 500 mq con annessi, giardino e piscina, un appartamento a Parigi, due immobili di pregio a Roma e svariati immobili nel territorio di Siena e Chianciano Terme.

Il Tribunale di Montepulciano, nel pronunciare il divorzio, dispone l’obbligo di versare un mantenimento alla moglie di 1.200 euro, ma il marito non ci sta e ricorre in Appello, sede in cui viene confermato l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.

Entrambe le pronunce di merito si fondano sul raffronto della situazione economica e patrimoniale dei due coniugi, in particolare tenendo conto del patrimonio immobiliare del marito indice della disponibilità di risorse economiche importanti.

Si arriva in Cassazione, dove l’uomo lamenta che entrambe le decisioni non hanno tenuto conto né della brevità del matrimonio né della circostanza che in tale periodo la coppia non ha praticamente convissuto, pertanto non si è consolidato un regime di vita comune, avendo i due coniugi abitato nelle proprie residenze e proseguito ognuno lo stile di vita precedente.

Erroneamente i giudici avrebbero valutato solo il dislivello economico delle due parti e di conseguenza avrebbero disposto un mantenimento fondandolo sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sensibilmente più elevato di quello di cui avrebbe goduto la moglie dopo la fine del matrimonio, nonostante la rispettabile posizione economica della stessa.

La sentenza. I giudici della Cassazione specificano che nel valutare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile, bisogna distinguere lo stile di vita dal tenore di vita.

Lo stile di vita, pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche può essere “understatement", ovvero sottotono o dimesso, per scelta. Tale scelta non elimina però le potenzialità di una condizione economica molto agiata quale era indubbiamente quella della coppia di coniugi.

Inoltre devono essere considerate anche le aspettative che derivano dalla convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare che si concretano in una legittima aspirazione ad un rilevante cambiamento di stile di vita. Anche tali aspettative concorrono a determinare il tenore di vita.

In conclusione i giudici di merito hanno avuto ragione nel determinare l’assegno di mantenimento quantificandolo nella misura di 1.200 euro, tenendo conto anche della brevità del matrimonio e della ridotta convivenza, poiché altrimenti il mantenimento sarebbe stato ancora più elevato.

Pur introducendo il concetto di stile di vita da tenere distinto dal tenore di vita, la Corte Suprema ha ribadito un principio già affermato in precedenza.

Il tenore di vita da valutare non è tanto quello di fatto goduto durante il matrimonio, ma quello che le potenzialità economiche dei coniugi avrebbero consentito loro (Cass. Civ. nn. 2626/06, 18547/06, 23071/05).

In particolare, la sentenza della prima sezione civile della Cassazione n. 6699/2009 aveva parlato di irrilevanza del più “modesto tenore di vita subito o tollerato”. Infatti, “il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, oltre che di fondate aspettative per il futuro”.

fonte: Altalex.com//Assegno di divorzio: occorre distinguere tra tenore di vita e stile di vita

sabato 2 novembre 2013

Licenziabile il cassiere di banca che negozia assegni non trasferibili

È legittimo il licenziamento del dipendente di un istituto di credito che abbia negoziato assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari e che abbia effettuato operazioni su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della dipendenza della banca.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24342 del 29 ottobre 2013, rigettando le doglianze del dipendente.
Si conclude così la vicenda di un cassiere della Banca popolare di Lodi, che aveva già perso in primo e secondo grado, a cui era stato comminato il licenziamento disciplinare per giusta causa (ai sensi dell’art. 61 lettera d) Ccnl 11 luglio 1999), a seguito di una serie di  accertamenti ispettivi.
Gli addebiti contestati erano consistiti in transazioni anomale quali: negoziazione di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari; effettuazione di operazioni (cambi di assegni, pagamenti, prelievi) su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della Dipendenza; operazioni la cui relativa documentazione riporta firme non conformi a quelle depositate sugli appositi contratti o effettuate senza una disposizione sottoscritta dai titolari dei rapporti movimentati; applicazione su alcune operazioni contabili di valute non autorizzate da organi competenti e numerose operazioni di cambio, in particolare di assegni tratti su altri istituti, non transitate sui rapporti di conto corrente, al fine sia di recuperare la valuta sia di creare indisponibilità sul rapporto, con conseguenti perdite per l’istituto.
Bocciate tutte le doglianze del dipendente. Per la Suprema corte, infatti, spetta “solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento” e dunque  valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza. “Ciò detto – osserva la Suprema corte – (…) le relazioni degli ispettori della banca (…) sono state ritenute attendibili in quanto concernenti rilevazione di vicende tecniche, oggettive e non contenenti giudizi oltre ad aver trovato riscontro nella documentazione prodotta”.
Mentre il dipendente ha finito soltanto col riproporre le censure già mosse in appello, tendendo a fornire una ricostruzione dei fatti diversa “sollecitando questa Corte ad un inammissibile nuova valutazione del merito della controversia”.

fonte: Lavorofisco.it//Licenziabile il cassiere di banca che negozia assegni non trasferibili | Lavoro e Fisco, tutto ciò che ti serve sapere!

venerdì 1 novembre 2013

Divieto di sosta: preavviso ammesso allo “sconto” del 30%


Anche il cosiddetto preavviso di accertamento, lasciato sul parabrezza dell’auto soprattutto in caso di divieto di sosta in molti comuni, può essere pagato con lo “sconto” del 30%, introdotto lo scorso 21 agosto, con la conversione in legge del decreto del fare (Dl 69/2013), e ora previsto dall’articolo 202 del Cds, senza dover attendere la formale notificazione e o contestazione. Lo ha chiarito il ministero dell’Interno con una nota del 7 ottobre in risposta ad un quesito della Polizia municipale di Firenze.

Cosa prevede la norma
Sull’argomento si è sentito di tutto e sono fioccate le interpretazioni più diverse. Proviamo a fare chiarezza. L’articolo 202 del codice della strada, al comma primo, secondo periodo, prevede che: “Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. Le parole “dalla contestazione o dalla notificazione”, se lette “a compartimenti stagni”, possono avere come conseguenza qualche errore interpretativo: per la verità di non poco conto, per non dire con effetti devastanti.

Le diverse tesi in campo
Infatti qualcuno potrebbe pensare che, essendo previsto “lo sconto” solo per i pagamenti  “entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”, il preavviso lasciato sul vetro del veicolo, finché non viene contestato o notificato non possa godere della riduzione del 30%. Questa interpretazione, non corretta a parere di chi scrive, avrebbe pertanto come conseguenza immediata:

1. impossibilità di godere della riduzione del 30% sull’importo minimo edittale per i preavvisi non contestati o notificati;
2. necessità, per chi volesse “approfittare dello sconto” di attendere la contestazione o notificazione facendo pertanto in tal modo scattare i 5 giorni per l’importo ridotto del 30%.

Si parlava sopra di lettura “a compartimenti stagni”: niente di più pericoloso!
Da una lettura organica del comma 1 dell’articolo 202 Cds, se è vero che il secondo periodo prevede i termini di applicazione della riduzione del 30%, è altrettanto vero che, al precedente primo periodo, prevede per il pagamento “entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”.

Sia il primo periodo (pagamento ridotto del 30% entro 5 giorni), che il secondo periodo (pagamento ridotto al minimo edittale entro 5 giorni), fanno entrambi riferimento ad un conteggio di giorni (60 il primo periodo, 5 il secondo periodo) decorrente dalla contestazione o notificazione.

Allora delle due l’una:

-  se è vero che fino all’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 202, per i preavvisi era ammesso il pagamento del minimo edittale anche prima della contestazione o notificazione, nonostante le parole “entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione”, allora allo stesso modo è ammesso il pagamento con “sconto del 30%” anche prima della contestazione o notificazione, visto lo stesso tenore del secondo periodo.
-  Per chi ritenesse non applicabile “lo sconto del 30%” per i preavvisi anche prima di essere contestati o notificati, allora, chi è di questo parere, tenuto conto dello stesso tenore dei due periodi dell’articolo 202, deve dare per scontato che per i preavvisi, fino a quando non avviene contestazione o notificazione, non è ammesso nemmeno il pagamento al minimo edittale (visto il 202 primo comma, primo periodo (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione).

Una prassi risalente
Del resto, dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti come, negli ultimi venti anni, per i preavvisi sia stato ammesso il pagamento in misura ridotta fino alla notifica (fosse avvenuta anche ben oltre 60 giorni ma entro i termini di cui all’art. 201) e poi, dalla notifica (o contestazione) per altri 60 giorni.

Allo stesso modo, pertanto, tenuto conto che il primo e secondo periodo del comma primo dell’articolo 202 sono sostanzialmente “gemelli” nella terminologia, sarà ammesso il pagamento con importo “scontato del 30%” fino alla notifica e, dalla notifica (o contestazione) per altri 5 giorni.

Quale l’alternativa?
- Non ammettere al pagamento “scontato” i preavvisi non contestati o notificati, ma non se ne vede il motivo visto quanto sopra spiegato.
- Il cittadino per avere “lo sconto” attende la notifica, ma alla fine, viste le spese addebitate, vanifica lo sconto.
- Il cittadino sicuramente pagherà sostanzialmente la stessa cifra come se non vi fosse stata la modifica all’articolo 202, ma il “mancato sconto” non porta benefici all’ente verbalizzante, in quanto è di fatto rappresentato dalle spese (che l’ente deve anticipare).

In sostanza quindi:
-  o è ammesso lo sconto anche prima della contestazione o notificazione (nel caso specifico parliamo dei preavvisi in quanto è difficilmente ipotizzabile che in altri casi il cittadino abbia coscienza della violazione prima che gli sia contestata);
-  oppure, come qualcuno pensa, è ammesso “sconto 30%” solo dopo contestazione, ma se così fosse, visto il tenore dell’articolo 202/1 primo periodo (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione), significa che negli ultimi venti anni gli organi di polizia si sono sbagliati in quanto non è possibile ammettere al pagamento i preavvisi non contestati prima della notifica.

La soluzione del ministero
Come detto però a dirimere ogni dubbio finalmente su un quesito della Polizia Municipale di Firenze il Mininterno si è pronunciato ed ha ammesso la possibilità di pagamento con lo sconto del 30% anche per i preavvisi.
 
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fonte: ilsole24ore/Divieto di sosta: preavviso ammesso allo “sconto” del 30%

Licenziabile la cassiera che accumula punti con la spesa altrui

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 31 ottobre 2013 n. 24588

Sì al licenziamento, per giusta causa, della cassiera del supermercato che utilizza la “Carta punti” caricandoci su la spesa dei clienti privi della tessera fedeltà. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 24588/2013, respingendo il ricorso della dipendente contro il diniego di reintegro stabilito dalla Corte di appello di Catania.

Per la Suprema corte i giudici di merito, correttamente, hanno proceduto “ad un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la Carta Club Sma per acquisti di clienti sprovvisti della carta con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 88 premi tra il 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004”.

Il comportamento della cassiera, “oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del vincolo fiduciario”.

Bocciata, dunque, la doglianza della cassiera che lamentava la mancata affissione del codice disciplinare. Per Piazza Cavour, la Corte territoriale “facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7 -1° comma - della legge n. 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.
Neppure sono state accolte le censure relative alla gravità della sanzione irrogata, in quanto in Appello è stato valutato proprio questo aspetto tenendo conto sia della “reiterazione della condotta vietata” sia della proporzionalità della sanzione “in rapporto alle sue delicate mansioni di cassiera”.
 
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fonte: ilsole24ore/Licenziabile la cassiera che accumula punti con la spesa altrui