sabato 2 novembre 2013

Licenziabile il cassiere di banca che negozia assegni non trasferibili

È legittimo il licenziamento del dipendente di un istituto di credito che abbia negoziato assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari e che abbia effettuato operazioni su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della dipendenza della banca.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24342 del 29 ottobre 2013, rigettando le doglianze del dipendente.
Si conclude così la vicenda di un cassiere della Banca popolare di Lodi, che aveva già perso in primo e secondo grado, a cui era stato comminato il licenziamento disciplinare per giusta causa (ai sensi dell’art. 61 lettera d) Ccnl 11 luglio 1999), a seguito di una serie di  accertamenti ispettivi.
Gli addebiti contestati erano consistiti in transazioni anomale quali: negoziazione di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari; effettuazione di operazioni (cambi di assegni, pagamenti, prelievi) su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della Dipendenza; operazioni la cui relativa documentazione riporta firme non conformi a quelle depositate sugli appositi contratti o effettuate senza una disposizione sottoscritta dai titolari dei rapporti movimentati; applicazione su alcune operazioni contabili di valute non autorizzate da organi competenti e numerose operazioni di cambio, in particolare di assegni tratti su altri istituti, non transitate sui rapporti di conto corrente, al fine sia di recuperare la valuta sia di creare indisponibilità sul rapporto, con conseguenti perdite per l’istituto.
Bocciate tutte le doglianze del dipendente. Per la Suprema corte, infatti, spetta “solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento” e dunque  valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza. “Ciò detto – osserva la Suprema corte – (…) le relazioni degli ispettori della banca (…) sono state ritenute attendibili in quanto concernenti rilevazione di vicende tecniche, oggettive e non contenenti giudizi oltre ad aver trovato riscontro nella documentazione prodotta”.
Mentre il dipendente ha finito soltanto col riproporre le censure già mosse in appello, tendendo a fornire una ricostruzione dei fatti diversa “sollecitando questa Corte ad un inammissibile nuova valutazione del merito della controversia”.

fonte: Lavorofisco.it//Licenziabile il cassiere di banca che negozia assegni non trasferibili | Lavoro e Fisco, tutto ciò che ti serve sapere!

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