martedì 20 ottobre 2026

#Ferrara, il P.M. rinuncia all'ausilio del proprio Consulente Tecnico


 

sabato 3 ottobre 2026

Ferrara, all'Ariosto con il coltello


 

venerdì 2 ottobre 2026

Ferrara, aggressione col coltello al liceo Ariosto


 

venerdì 3 luglio 2026

#Ferrara "Zingari di m... vi uccido": a processo per stalking viene prosciolto da ogni accusa

 


giovedì 11 giugno 2026

Accusato di violenza sulla cuginetta ma non si trova, sentenza di non luogo a procedere e ricercato fino al 2046

La decisione del Tribunale di Ferrara alla luce della riforma Cartabia: tutto sospeso perché l’imputato non sa del procedimento a suo carico.

Non c’è la prova che l’imputato sia a conoscenza del procedimento aperto a suo carico, per questo ieri il Tribunale di Ferrara ha deciso che venga chiuso, almeno per ora, con una sentenza di non doversi a procedere. E ricerche che dureranno per vent’anni, fino al 2046. Si chiude così il processo per una bruttissima violenza sessuale su minore, che vedeva imputato un uomo sudamericano, accusato di aver a più riprese violentato la cuginetta nell’estate del 2022, quando lei era ancora 14enne.

La vicenda

Secondo l’accusa, lui, oggi 26enne, avrebbe costretto la cugina a dei rapporti sessuali, usando la forza fisica per trattenerla e le minacce per evitare che andasse a raccontarlo a qualcuno. Il tutto sarebbe avvenuto nella casa della ragazzina, nel corso di una serata conviviale in famiglia. L’imputato avrebbe approfittato di un momento in cui era rimasto solo con la cuginetta per compiere l’abuso. La ragazzina, però, nonostante la minaccia di subire ritorsioni violente, ha raccontato tutto ai genitori che poi, assistiti dall’avvocato Nicola Marani, hanno fatto denuncia alla Polizia.

In tribunale

Sulla richiesta di rinvio a giudizio era pendente la decisione del giudice dell’udienza preliminare. Nel frattempo però è stato rilevato che l’imputato non aveva mai ricevuto alcun avviso dell’indagine e del procedimento avviato nei suoi confronti, non essendoci stata alcuna notifica, alcun contatto con gli inquirenti, nemmeno con il legale che lo assiste d’ufficio, l’avvocato Emiliano Mancino. Una situazione che, con la cosiddetta riforma Cartabia, è diventata ostativa al proseguimento del procedimento penale: in caso di mancata conoscenza dello stesso, infatti, non si può più procedere. E così ieri mattina il giudice ha deciso per il non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento. Non è una parola fine definitiva sulla vicenda: la sentenza comporta che il procedimento entri in uno stato di sospensione e potrà riprendere nel caso in cui l’imputato venga rintracciato e venga informato. C’è tempo fino al 2046 per farlo.

fonte: lanuovaferrara.it

venerdì 30 gennaio 2026

FERRARA: VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE, ASSOLTO


 

mercoledì 26 novembre 2025

Il medico imputato può chiamare in giudizio (per il risarcimento) l’assicurazione dell’Asl

È illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 170, depositata oggi.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Verona, sezione penale, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, che aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio.

Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), con i quali era già stata riconosciuta la possibilità per l’imputato di chiedere la citazione nel processo penale dell’assicuratore nei casi di assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dall’attività venatoria.

Anche nel settore sanitario – ha osservato la Corte – l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge numero 24 del 2017 svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Si tratta, del resto, di una misura che mira anche a contrastare la dannosa dinamica della medicina difensiva.

Impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice – ha concluso la pronuncia – determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La decisione, per ragioni di coerenza sistematica, dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24 del 2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Anche in questo caso, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.

(fonte: DirittoPlus)

Via libera al reato di femminicidio, la pena prevista è l’ergastolo

Via libera definitivo all’unanimità (con 237 voti favorevoli e nessun contrario) dall’Aula della Camera al disegno di legge di “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Il provvedimento già approvato dal Senato è legge. Il Ddl di iniziativa governativa era stato trasmesso dal Senato il 23 luglio 2025 e non modificato, si compone di 14 articoli.

L’articolo 1, comma 1, lett. a), introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio si introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

L’articolo 1, comma 1 lett. b), reca modifiche al reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” ex art. 572 c.p. da un lato, estendendo il novero dei soggetti passivi del reato e, dall’altro lato, introducendo una nuova circostanza aggravante qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L’articolo 1, comma 1 lett. c), prevede l’applicazione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

L’articolo 1, comma 1, alle lettere da d) a h) prevede l’introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L’articolo 2, prevede l’annuale presentazione alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame.

L’articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice. In particolare, viene attribuita al tribunale in composizione monocratica la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati ai sensi del secondo e quinto comma. Si prevede, inoltre, un deciso ampliamento dei diritti di informazione della persona offesa qualora si proceda per uno dei reati legati alla violenza di genere. Si specifica, dunque, che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati dalla legge ad esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono essere considerati anche i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati. Sono inoltre modificati i requisiti per disporre la custodia cautelare in carcere.

L’articolo 4 modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio ampliando l’ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

L’articolo 5 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, con una modifica intervenuta nel corso dell’esame presso il Senato, è stata prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.

L’articolo 6 prevede la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

L’articolo 7 prevede l’istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti.

L’articolo 8 prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L’articolo 9 consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, nonché alle modifiche procedurali previste dal disegno di legge.

L’articolo 11 estende l’applicazione della c.d. “registrazione a debito” ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio di cui all’articolo 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, n. 1, o secondo comma, o di femminicidio di cui all’articolo 577-bis del codice penale. Individua, inoltre, un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già effettuati.

L’articolo 12 estende l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma primo, n. 1) e di tentato femminicidio.

L’articolo 13 reca una disposizione di coordinamento prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all’omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al reato di femminicidio, come introdotto dall’articolo 1. Inoltre, si inserisce il reato di femminicidio tra quelli per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l’autore e la vittima ai fini delle rilevazioni statistiche.

L’articolo 14, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, reca la clausola d’invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

(fonte: DirittoPlus)

sabato 22 novembre 2025

#violenza #minori #giustoprocesso #ferrara

 


mercoledì 30 luglio 2025

LO STUDIO LEGALE MANCINO RIAPRE LUNEDÌ 1 SETTEMBRE

 


giovedì 29 maggio 2025

Tribunale di Ferrara: Patente falsa, prosciolto


 

lunedì 30 dicembre 2024

Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato

Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

La polizia può sottoporre l’automobilista all’alcoltest senza bisogno di una motivazione e senza dover dimostrare la sussistenza di indizi dello stato di alterazione. Il conducente non può opporsi all’etilometro: diversamente risponde del reato di guida in stato di ebbrezza, con applicazione delle sanzioni più gravi (quelle per chi viene trovato con un tasso superiore a 1,5 gr/l).

In questo articolo, analizzeremo una recente sentenza della Cassazione (n. 47324/2024) che chiarisce un aspetto importante del diritto alla nomina di un avvocato di fiducia in caso di rifiuto dell’alcoltest.

Rifiuto dell’alcoltest: le conseguenze

Rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest è un reato, punito con sanzioni severe:

ammenda da 1.500 a 6.000 euro; arresto da 6 mesi a 1 anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni; confisca del veicolo se di proprietà del conducente.

La Cassazione ritiene tuttavia applicabile il beneficio della particolare tenuità del fatto, se non si sono provocati incidenti e se la condotta di guida non era da giudicare pericolosa. In tale ipotesi vengono applicate solo le sanzioni amministrative e non anche quelle penali (ammenda e arresto).

Il diritto alla nomina di un avvocato

In generale, durante un accertamento come l’alcoltest, il conducente ha il diritto di farsi assistere da un difensore. Ciò è garantito dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. A tal fine, la polizia deve comunicare all’automobilista la possibilità di nominare un proprio avvocato e di chiamarlo affinché questi intervenga.

Che succede se l’avvocato non risponde al telefono o non fa in tempo ad arrivare?

Consentire al conducente di nominare un difensore non significa però che la polizia debba necessariamente attendere il suo arrivo. Diversamente l’esito del test potrebbe essere pregiudicato: difatti, il decorso del tempo può far decrescere il tasso di alcol e falsare il risultato dell’alcoltest.

Dunque se il legale non fa in tempo ad arrivare o non risponde al telefono, gli agenti possono procedere alla verifica del tasso di alcol nel sangue del conducente ed elevare nei suoi confronti il verbale. Ecco perché è sempre meglio nominare, come proprio difensore, un soggetto facilmente reperibile e non troppo distante dal posto di controllo.

In caso di rifiuto dell’alcoltest ho diritto a nominare l’avvocato?

La Corte di Cassazione ha precisato che l’avviso alla nomina di un difensore non si applica in caso di rifiuto dell’alcoltest. In altri termini, se il conducente non intende sottostare all’esecuzione dell’etilometro, la polizia non deve fornire l’avviso della possibilità di farsi assistere da un avvocato.

Nel caso analizzato dalla Corte, una conducente coinvolta in un incidente stradale si era rifiutata di sottoporsi agli esami per verificare il tasso alcolemico. Il Tribunale l’aveva assolta, ritenendo che il rifiuto non fosse valido perché la polizia non l’aveva informata del diritto all’assistenza di un difensore.

I giudici supremi hanno però ribaltato la sentenza, chiarendo che l’obbligo di avviso del diritto al difensore non sussiste in caso di rifiuto dell’alcoltest.

Perché non è necessario l’avviso in caso di rifiuto?

La Cassazione ha spiegato che il diritto all’assistenza di un difensore è previsto per garantire che l’accertamento (l’alcoltest) sia condotto nel rispetto dei diritti della persona. Tuttavia, se il conducente si oppone a tale esame, il reato si considera già consumato nel momento stesso del rifiuto, e quindi l’avviso diventa superfluo.

L’avviso è obbligatorio solo quando la polizia richiede al conducente di effettuare l’alcoltest o ad altri esami per verificare lo stato di ebbrezza.

Cosa succede se la polizia non mi avvisa del diritto al difensore?

Se la polizia non ti avvisa e tu ti sottoponi all’alcoltest, i risultati potrebbero essere invalidati nel corso del processo penale.

venerdì 18 ottobre 2024

Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale

Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É stata riconosciuta una provvisionale di cinquantamila euro.

Pochi minuti dopo avere ascoltato la sentenza di condanna a dieci anni di reclusione per l’uomo finito a processo dopo averlo violentato, lui, la giovane vittima, è corso fuori dall’auto della Corte di Assise, in lacrime e ha abbracciato un’amica che lo stava aspettando. Una liberazione , otto anni dopo quella notte da incubo a Ferrara. La sentenza di condanna per Bruno Minutie, cittadino bulgaro di 32 anni, già detenuto per altro reato è stata letta ieri pochi minuti prima delle 13, dal presidente del Collegio, giudice Piera Tassoni. Oltre gli anni di reclusione – un anno in più di quelli che erano stati chiesti dal pubblico ministero Andrea Maggioni – sono state comminate pene accessorie, come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori. Oltre al risarcimento dei danni, da calcolare in separata sede, ma intanto riconosciuta una provvisionale di cinquantamila euro. Si è chiusa così la vicenda giudiziaria di primo grado che ruota attorno all’abuso sessuale subìto dal giovane, all’epoca minorenne, che aveva cercato e trovato un passaggio sulla piattaforma online, ’Blablacar’.

La storia. All’epoca dei fatti, era gennaio 2016, la vittima aveva quindici anni e fu agganciata dall’imputato, che gli offrì un passaggio tramite la piattaforma ‘Blablacar’. E poi, una volta in auto insieme, lo straniero ha abusato sessualmente di lui. Girando anche un video che poi gli è servito per ricattare il giovane. Costringendolo a inviare sempre nuovi video dal contenuto hard. Una spirale dalla quale la vittima ha avuto la forza di uscire sporgendo denuncia, alcuni anni dopo. Non solo. Nel corso del processo che si è chiuso ieri, il giovane stuprato (assistito dall’avvocato Emiliano Mancino) ha dovuto ripercorrere quella sera, raccontandone i passaggi al Collegio. Che a prenderlo con l’auto era arrivato l’imputato e che poi, una volta insieme, lo avrebbe violenta sul sedile posteriore della vettura, dopo averlo legato con un laccio da scarpe. Finita la violenza, sarebbero iniziati i ricatti.

Il testimone. Nell’udienza precedente aveva testimoniato un detenuto, un ex compagno di cella del trentaduenne. "Abbiamo condiviso tre mesi – ha raccontato al Collegio giudicante – da aprile a giugno scorsi nel carcere di Belluno. Ho all’inizio detto che lo avrei aiutato, ma gli ho chiesto di raccontarmi dettagli, altrimenti non avrei potuto farlo". Dettagli che poi il detenuto, per "senso di giustizia e per alcuni comportamenti ricevuti" ha invece utilizzato contro di lui. Frammenti di che cosa sarebbe accaduto ben otto anni e mezzo fa. "L’imputato mi ha spiegato - ha proseguito l’ex compagno di cella – del rapporto sessuale e ha aggiunto ’A quel f..... sicuramente è pure piaciuto’. E poi continuava a chiedere se una volta cancellato un account si riesce a risalire a chi lo ha attivato". Esprimo grande soddisfazione per l’entità della pena inflitta. Soddisfazione non solo professionale ma anche umana – ha commentato l’avvocato Mancino – perché so quanto ha sofferto il mio assistito in questi anni. Finalmente può lasciarsi questa brutta storia alle spalle".



© Riproduzione riservata Fonte: https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/violento-minore-in-auto-si-erano-conosciuti-su-piattaforma-online-condanna-a-dieci-anni-4b2c44b9?fbclid=IwY2xjawF_cfhleHRuA2FlbQIxMQABHXJWLNtN9GLHnQ5oFgUf4-UUCMsTn-hfLvhA3nkrLTKSa7cPfhit9ZX8Sw_aem_kdWeZBUjw6RbIq7gdx-YXA 


mercoledì 11 settembre 2024

Abusi su un minore, si difende in aula a Ferrara: «L’ho adescato ma non violentato»

 Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, in una specie di autodifesa, consultando atti, chiedendo acquisizioni di lettere, contestando le dichiarazioni altrui, spogliandosi della camicetta per far vedere che non aveva i tatuaggi che gli erano stati attributi, salvo un colpo di scena.

Sembrava una messa in scena studiata, l’esame reso da Bruno Minute, 31enne di origini bulgare, con un passato abusi subiti e problemi psichiatrici (non tali da renderlo incapace di intendere e volere), a processo per aver adescato, violentato e ricattato un ragazzo (parte civile tramite l’avvocato Emiliano Mancino) che all’epoca dei fatti, parliamo del 2016, era minorenne e non privo di altre fragilità. Minute - che è in carcere per altri episodi simili di adescamento e ricatto compiuti in maniera seriale nel Nord Italia - ha negato di aver mai violentato il ragazzo, pur ammettendo le chat a sfondo sessuale con lui, nate, sostiene, dopo averlo agganciato con un profilo falso su Facebook, e le minacce: quella della diffusione dei video in cui la vittima doveva compiere atti sessuali, se non ne avesse prodotti di altri.

Tutte originate da un video, che nella tesi d’accusa è quello della violenza, che però non è stato ritrovato nel cellulare di Minute. L’imputato ha contestato che il violentatore che il ragazzo avrebbe riconosciuto sia proprio lui - anche se ieri ha confermato «al 100%» che era lui - affermando che, a differenza di quanto aveva descritto lui non ha tatuaggi sulle braccia. Per dimostrarlo prima ha tirato su le maniche della camicia, mostrando avambracci liberi da disegni. Poi è stato invitato a togliersi la camicia del tutto. Un tatuaggio è spuntato sulla spalla destra, in discesa verso il bicipite: una madonna. La vittima non l’ha riconosciuto, lui ricordava che era un animale. E mentre Minute si stava per rivestire, è stato l’intervento di una cancelliera a rovinargli lo spettacolo: «C’è un tatuaggio sulla spalla destra». Era una testa di capra, «un capricorno». «Eccolo», ha detto a voce alta la vittima mentre Minute si girava per mostrare il disegno al tribunale. Altro show. L’invio alla procura di una missiva con richiesta di far testimoniare il suo compagno di cella, al quale aveva fatto confessioni. Ma questi ha scritto alla procura, sostenendo di essere convinto che Minute fosse colpevole. I due verranno messi a confronto l’11 settembre.

fonte: https://www.lanuovaferrara.it/ferrara/cronaca/2024/06/26/news/abusi-su-un-minore-si-difende-in-aula-a-ferrara-l-ho-adescato-ma-non-violentato-1.100545170

sabato 25 maggio 2024

QUANTO COSTA RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO?

Sono in tanti a chiedermi quanto costa rivolgersi ad un avvocato, interessati e preoccupati (ahimè!) più dell'aspetto economico che di quello professionale.

Come regola generale da adottare prima di dare un incarico, è bene chiedere la stesura di un preventivo consono al caso. Questo tipo di servizio è solitamente offerto gratuitamente, poiché rientra nei diritti basilari del cliente.

Bisogna tener ben presente che affidare un problema legale ad un abile professionista può, nella gran parte dei casi, condizionare decisamente l’esito finale del processo. Per questa ragione, è raccomandabile l'individuazione dell'avvocato che nel suo curriculum può vantare di avere maturato una importante esperienza sull’argomento in questione. Purtroppo sono moltissimi i professionisti che, pur di accaparrarsi l’occasione di guadagno, provano in tutti i modi ad improvvisarsi specialisti, occhio!

Il costo di un supporto legale è molto mutevole e lo determina la natura del problema per il quale ci si rivolge al professionista ovvero al carico di lavoro da effettuare per far fronte alle esigenze del caso. In linea del tutto orientativa, l’avvocato può richiedere dai 500 ai 1.000 euro per la fase di istruttoria, ossia lo studio preliminare del caso.

Una consulenza isolata può avere la medesima spesa o lievemente maggiore, poiché la continuazione del rapporto professionale non è sicura. Per le fasi seguenti al primo incontro che coinvolgono anche le sessioni di tribunale sarà necessario aggiungere cifre che si aggirano tra 1.500 - 2.000 euro per casi abbastanza semplici.


sabato 23 marzo 2024

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una condanna. La “Commissione per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica”, istituita circa un anno fa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, e guidata dal magistrato Adelchi d’Ippolito, è arrivata "all'ultimo miglio". Tra le misure individuate dalla commissione, per correggere la legge 24 del 2017 (la cosiddetta Legge Gelli-Bianco) e ridurre così il numero delle cause, c'è proprio l’introduzione dell’istituto della lite temeraria, grazie al quale si dovrebbe riuscire a contenere il fenomeno delle denunce (molto spesso viene avviato un processo penale contro un medico, salvo poi ritirare la denuncia quando si è addivenuti a una transazione economica). "Da statistiche ufficiali su 100 denunce contro medici per responsabilità professionale, nel penale, la percentuale delle condanne è al di sotto del 5%", ha spiegato al Senato Adelchi d'Ippolito, intervenendo a Roma a un convegno su "Colpa Medica: dalla medica difensiva alla medicina preventiva", organizzato da Valore, nel contesto del Forum Valore Club, su iniziativa dei senatori di Fratelli d’Italia Raoul Russo e Gianni Berrino. "Le 95 assoluzioni però, non è come se non fosse accaduto nulla; quelle denunce hanno comunque lasciato nel medico una traccia profonda, lo hanno reso preoccupato, costringendolo alla medicina difensiva, con i maggiori costi che questa rappresenta per la sanità pubblica". "Non si può seguire la strada della depenalizzazione, perché comunque bisogna lasciare al cittadino una tutela piena davanti al giudice. Occorre però trovare un punto di equilibrio perfetto. Vogliamo quindi introdurre degli istituti che puntino a ridurre le denunce nei confronti dei medici", ha aggiunto d'Ippolito.

Tra le modifiche alla legge Gelli Bianco, la commissione starebbe pensando quindi a un intervento sulle consulenze tecniche, cercando di innalzare il livello di terzietà ed equidistanza di questi da pm e paziente, limitando il fenomeno delle numerose nomine che riguardano sempre i medesimi professionisti a discapito di una reale indipendenza di giudizio. Infine la commissione punta a ribaltare, nelle cause civili, l’onere della prova ponendola in capo al ricorrente e non più al medico o alla struttura sanitaria. 

Passare dalla logica del risarcimento del danno a quella dell'indennità

Una delle ipotesi che da molti addetti ai lavori è stata portata avanti è quella di rivedere il principio del risarcimento del danno e trasformarlo in un maccnismo di indennizzo, come avvenuto peraltro di recente con le controversie relative al Covid.  “La responsabilità medica è un sistema complesso dove la specificità dell’atto medico si intreccia con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, i cambiamenti socio-culturali e, non da ultimo, l’impatto delle nuove tecnologie.” – ha deetto il Dott. Francesco de Micco, clinical risk manager della Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico – “ In quest’ottica, è necessario promuovere una sempre maggiore umanizzazione delle cure per recuperare pienamente l’alleanza terapeutica, rispetto alla quale una relazione tra medico e paziente fondata sulla fiducia si pone come un prerequisito irrinunciabile".

Il Prof. Giuseppe Vetrugno, Associato di Medicina Legale e Responsabile dell'UOS Risk Management presso la Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli" IRCCS, ha evidenziato l'evoluzione del concetto di rischio clinico e la necessità di adottare approcci radicalmente diversi nella gestione degli errori in medicina. Ha inoltre esposto la complessità normativa e giurisprudenziale che circonda la responsabilità medica, sottolineando l'importanza di un'azione legislativa mirata a favorire una gestione del rischio più efficace e equa.

“La logica sottesa alle norme penali che definiscono la colpa medica, persegue obiettivi e utilizza strumenti affatto diversi rispetto a quelli propri della gestione del rischio sanitario. Ciò rappresenta un ostacolo all’apprendimento organizzativo e all’utilizzo di strumenti di analisi del rischio di tipo proattivo. Inoltre, incoraggia la medicina difensiva e compromette ulteriormente l’alleanza terapeutica tra operatori sanitari e persone assistite.”- ha dichiarato Giuseppe Sabatelli, Coordinatore del Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) della regione Lazio – “ È pertanto auspicabile la ricerca di soluzioni alternative al solo diritto penale al fine di perseguire la migliore tutela delle persone assistite, degli operatori e delle organizzazioni, nonché assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.”

Per Francesco Napolitano, avvocato assicurativo e founder dello studio legale NapolitanoLex, ha sottolineato come in tema di indicazione dei massimali sia opportuno un meccanismo bonus-malus per sinistri non denunciati e quanti si chiudono con rigetto della richiesta. Un meccanismo di premio in diminuzione per analisi e gestione rischio e cause. La scelta deve risultare da apposita delibera aziendale, che specifica motivazioni e modalità di operatività. Infine la costituzione fondo al termine di ogni esercizio sulla base dei rischi/sinistri individuabili, utilizzabile solo per risarcimento dei danni individuati; in caso di insufficienza deve essere subito ricostituito ovvero stipulata una polizza assicurativa; I protocolli di gestione, compiutamente declinati in polizza, garantiscono massima collaborazione ed efficienza tra compagnia ed assicurato nella gestione del sinistro, anche ai fini di formulare un’offerta condivisa, sia in caso di auto-ritenzione che di franchigia contrattuale.

Diversi gli esperti che si sono confrontati sulla necessità di riformare il sistema sanitario in direzione di una pratica medica più consapevole, orientata alla prevenzione e alla promozione della salute, piuttosto che alla difesa legale retroattiva. "Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto promosso da Valore volto a portare l'attenzione dei decisori politici, mondo professionale e società di assicurazioni e gestori di fondi sanitari sull'agenda di una più completa riforma della responsabilità medica e della sostenibilità finanziaria del sistema sanitario nazionale" ha detto Stefano Ronchi, Ceo di Valore.

fonte:italiaoggi.it


martedì 2 gennaio 2024

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si estrinseca in qualsiasi forma di sopraffazione nei confronti della vittima, che, a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell’autore della condotta (Cassazione penale, sentenza n. 47018/2023).

Il fatto

Il giudizio in relazione al quale è intervenuta la pronuncia in esame si era concluso nei gradi di merito con la condanna dell’imputato, paramedico di una casa di cura privata, per la violenza sessuale aggravata consumata nei confronti di una paziente, consistita in toccamenti della zona sovra-pubica e pubica con penetrazione delle dita in vagina, mentre era ancora ricoverata in seguito a un intervento chirurgico e sotto l’effetto dell’anestesia.

I Giudici di merito avevano accertato in fatto che: la persona offesa, dopo aver subito un intervento chirurgico in orario pomeridiano, aveva trascorso la notte in una camera della casa di cura, nella quale l’imputato, quale infermiere di turno nel reparto, aveva eseguito vari accessi per verificare la spontanea ripresa della minzione e, nell’occasione, aveva praticato massaggi in zona pubica e sovrapubica penetrandola più volte con le dita in vagina; la donna aveva percepito l’abuso, allertando durante la notte la figlia della signora del letto accanto che faceva la notte per la madre, per poi parlarne la mattina dopo a un’amica via chat, al medico che era passato per la visita di controllo e alla madre e decidere di sporgere formale querela il giorno successivo.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo plurimi motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare, per quel che maggiormente interessa, denunciava la mancata correlazione tra accusa e sentenza dal momento che il fatto gli era stato contestato come “costrizione” all’atto sessuale ex art. 609 bis comma 1 c.p.p., mentre la condanna in sede di giudizio abbreviato era stata pronunciata (e confermata in appello) per “induzione” a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto ex art. 609 bis comma 2 n. 1 c.p.p.. Evidenziava che le manovre sulla persona offesa erano state eseguite per favorire la minzione spontanea e che la donna aveva mal interpretato la pratica sanitaria a causa dell’anestesia.

La sentenza

La sentenza assume particolare interesse in relazione alle motivazioni rese sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza denunciato dal ricorrente.

In merito al principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. la Corte ha ricordato che per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; e che tale pregiudizio non sussiste quando la riqualificazione sia prevedibile.

In applicazione di tali principi, nella prassi, la violazione del principio di correlazione nella materia sessuale è stata ritenuta allorquando si sia passati dalla costrizione all’induzione senza che nella descrizione del fatto ricorressero entrambe le ipotesi mentre è stata esclusa quando la contestazione comprendeva sia gli elementi della costrizione che quelli dell’induzione perchè è stato accertato in concreto che l’induzione costituiva la proiezione della costrizione per cui l’imputato si era potuto difendere da tutti i fatti ascrittigli.

Nel caso in esame la contestazione era stata formulata ai sensi dell’art. 609 bis c.p.p. comma 1, tuttavia, secondo i giudici di merito non vi era stata una violenza con costrizione fisica, perchè la paziente era allettata, ancora sotto gli effetti dell’anestesia per l’intervento pomeridiano, e quindi in condizioni di minorata difesa.

Di qui, la riqualificazione del fatto come induzione senza che fosse ravvisabile una modifica sostanziale dello stesso posto che nella descrizione formulata nel capo di imputazione si dava conto delle condizioni della donna, limitata nella sua libertà personale dopo l’intervento chirurgico, nonchè della circostanza di tempo notturna, e del delicato contesto, stante il rapporto non paritario tra il paramedico e la paziente.

La Sezione assegnataria del ricorso ha quindi escluso nella specie la violazione del principio di correlazione precisando che l’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, non si identifica solo con una subdola attività di persuasione della vittima per convincerla a prestare il proprio consenso all’atto sessuale, ma si estrinseca in qualsiasi forma di sopraffazione posta in essere dall’agente, anche senza ricorso ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima, la quale soggiace al volere dell’autore della condotta, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità; quest’ultima è concetto ampio che colpisce qualunque condizione di menomazione permanente o transeunte della vittima che venga strumentalizzata a fini sessuali: ad esempio, la disabilità mentale, a prescindere dall’esistenza di una vera e propria patologia; la subdola opera di persuasione o di ricatto morale dell’agente; l’abuso di alcol e stupefacenti che possono eventualmente anche annientare del tutto la percezione della violenza sessuale, come nel caso del dormiente.

Nel caso di specie la donna aveva subito la condotta nelle particolari condizioni sopradescritte e nell’ignoranza della pratica medica, di cui aveva acquisito piena consapevolezza solo dopo il confronto con il sanitario il giorno successivo.


domenica 22 ottobre 2023

Bonus dipendenti: nel 2024 può andare anche a chi non ha figli

 Con la manovra di bilancio per il 2024 attualmente in discussione, viene estesa a tutto il prossimo anno la possibilità per le aziende di erogare fringe benefit esenti da imposta per i dipendenti. Normalmente il limite massimo esente da imposta per i lavoratori che lo ricevono è di 258 euro, ma nel 2023 è stato portato a 3 mila euro solo per nuclei famigliari con figli a carico. Nel 2024 il nuovo limite sarà di mille euro per tutti, cifra che raddoppia in caso di dipendenti con figli.

Bonus 2024: le novità

Al momento la legge di bilancio è ancora in discussione, quindi, non si conoscono nel dettaglio tutti i requisiti tecnici; tuttavia è molto probabile che la misura ricalchi quella in vigore già quest'anno (2023) ma che permetta di allargare la platea di chi può ricevere i benefit esenti da imposta: se nel 2023 erano riservati solo ai dipendenti con figli (per un massimo di 3 mila euro), ora con la nuova legge di bilancio, potranno andare anche a tutti gli altri dipendenti (per un massimo di mille euro), mentre per chi ha figli l'importo massimo esente da imposta è stato abbassato a 2 mila euro.

È bene comunque ribadire che si tratta di benefit che il datore di lavoro non è obbligato a dare ai dipendenti, e che spetta solo al datore di lavoro scegliere se e a chi erogare il benefit. Vediamo allora come funziona oggi questo bonus e come viene concesso quello che si definisce bonus bollette. 

Bonus 2023: chi può riceverlo

Durante il 2023 il limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i benefit concessi dall’azienda è di 3 mila euro, contro i 258 euro ordinari. In pratica, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, compreso il bonus bollette non concorrono, entro il limite 3 mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente, di conseguenza non sono tassati. Questo nuovo limite riguarda esclusivamente i lavoratori con figli a carico, per tutti gli altri il limite rimane quello dei 258 euro.

All'interno di questo limite non rientra il bonus benzina che non concorre al raggiungimento del limite di spesa massimo per le erogazioni di beni e servizi da parte dell'azienda.

Come si può ottenere il bonus da 3 mila euro 

I beneficiari dell’agevolazione possono essere i lavoratori dipendenti e coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che però abbiano figli fiscalmente a carico per tutto il 2023. Se concessa dal dartore di lavoro, l’agevolazione può spettare a ogni genitore, anche con un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, a prescindere dalla percezione delle detrazioni per figli o dell’assegno unico universale.

Per poter ottenere il bonus il lavoratore deve presentare una dichiarazione al datore di lavoro in cui conferma di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Allo stesso modo, qualora non ci siano più i presupposti per ottenerlo, ad esempio perché il figlio ha iniziato a percepire un reddito che non lo fa più risultare a carico del lavoratore bisogna comunicarlo prontamente al datore di lavoro che può effettuare i conguagli. Non esiste un modello di dichiarazione ufficiale, infatti, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. 

Chi può ottenere il bonus bollette

Il bonus può esser erogato solo dalle aziende che operano nel settore privato, sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni. I beneficiari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, cioè coloro che percepiscono uno stipendio da lavoro dipendente. Chi riceve il contributo non paga alcuna imposta se ha figli a carico perché non è considerato reddito imponibile. Allo stesso modo, l’azienda lo deduce completamente dal proprio reddito.

Tuttavia, grazie a una circolare dell’Agenzia delle entrate è stato chiarito che se non opera la soglia dei 3 mila euro perché il dipendente non ha figli, rimane la soglia ordinaria di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che però non è estensibile ai rimborsi per il bonus bollette per il quale resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente. In pratica, chi non ha figli non può ricevere un rimborso per le bollette, ma solo un contributo generico, nel limite massimo di 258 euro per far sì che non sia imponibile.

Per quali immobili

I contributi per il pagamento delle utenze possono riguardare immobili ad uso abitativo del dipendente, del coniuge o dei suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano stabilito la residenza o il domicilio. L’unica condizione necessaria è che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Rientrano tra le utenze agevolabili per i dipendenti anche quelle per uso domestico intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle intestate al locatore se nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito non forfetario a carico del locatario (o del coniuge e familiari).

In ogni caso ogni singola utenza può usufruire di un solo contributo.

Come poter ottenere il contributo

Il contributo non deve esser richiesto, infatti è l’azienda che decide se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo. Quindi non si tratta di un contributo percepito indistintamente da tutta la popolazione dipendente dell’azienda.

sabato 21 ottobre 2023

Come vendere casa tra privati senza agenzia

 Vendere la propria la propria casa senza agenzia è più semplice di quello che sembra. Il primo passo è fare una valutazione del valore dell'immobile per stabilire un prezzo di vendita che sia in linea con il mercato, si comincia con guardare i prezzi degli immobili venduti in zona leggendo gli annunci di vendita e controllando presso le borse immobiliari delle Camere di Commercio.

Bisogna poi tener conto di altri parametri che incidono sul prezzo come: l’età dello stabile, lo stato di manutenzione, il piano, la presenza dell’ascensore e di altri servizi, il tipo di riscaldamento/raffrescamento, l’esposizione, la rumorosità, la vicinanza di parcheggi ecc.

I documenti necessari 

Il notaio ha il dovere di informare le parti riguardo tutti gli obblighi che la legge prevede per la documentazione da allegare alla vendita, inoltre ha il dovere di fare la maggior parte degli accertamenti. Dal momento che ogni immobile è un caso a sé, la mossa più saggia, per chi vende casa senza agenzia, è quella di consultare il notaio sin dall’inizio per ricevere il supporto necessario e verificare quali documenti siano davvero necessari. Importante anche informarsi presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune per avere informazioni precise sulle norme urbanistiche locali. Di norma il venditore deve preparare: 

- attestato di Prestazione Energetica (APE);

- atto di provenienza dell'immobile (ad esempio il rogito, la donazione);

- visura e planimetria catastale aggiornate ed eventuali condoni edilizi;

- visura ipotecaria dell'immobile;

- documenti che attestano la regolarità dell'immobile (permesso di costruire, o, autorizzazione amministrativa concessa dal Comune, Certificato di abitabilità);

- documenti che attestano la regolarità degli impianti (certificato di conformità degli impianti elettrico, termico e idraulico, radiotelevisivo ecc.).

La chiusura della trattativa

È importante avviarsi alla trattativa avendo ben chiaro il prezzo che si vuole raggiungere, il prezzo minimo sotto il quale non si vuole scendere ed eventuali concessioni che si è disposti a fare. Oltre agli aspetti economici bisogna considerare anche le modalità di pagamento e quante tranche sono previste, ad esempio potrebbe essere conveniente concedere uno sconto sul prezzo in cambio di un congruo anticipo che l’acquirente può esborsare già alla firma del preliminare.

In altre ipotesi si potrebbe mantenere alto il prezzo concedendo all’acquirente di anticipare o posticipare la data del rogito in base alle sue esigenze. Fondamentale è essere pazienti sapendo che difficilmente si arriva ad una conclusione in pochi giorni. Da un punto di vista legale, la trattativa si conclude quando chi ha fatto la proposta riceve l’accettazione dell’altra parte. 

Il contratto preliminare 

Il contratto preliminare, denominato impropriamente “compromesso”, non determina il passaggio di proprietà dell’immobile, ma fa sorgere in entrambi i contraenti l’obbligo di stipulare il contratto definitivo. Non bisogna sottovalutare la firma di questo atto dal momento che gli elementi essenziali dell’accordo si fissano proprio con il contratto preliminare e il notaio dovrà tenerne conto nella redazione del rogito.

Modalità di pagamento, necessità di accedere ai locali per lavori prima della vendita, eventuale permanenza di un inquilino, sono tutti aspetti che vanno regolati al momento di fare il compromesso. Ricordati che da marzo scorso i preliminari si posso registrare direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate senza dover recarsi fisicamente in un ufficio. Rivolgiti al notaio per ogni dubbio.

I rischi di vendere casa da privato

In una compravendita il venditore è sicuramente la parte forte, i rischi che corre non sono tanto legati all’assenza di un mediatore quanto al fatto di accordarsi correttamente sulle modalità di pagamento e di consegna dell’immobile e nell’essere estremante corretto nelle informazioni che si danno al venditore.

Riguardo al primo aspetto è necessario essere chiari sulle modalità di pagamento dell’immobile non accettando acconti ma solo caparre. Farsi pagare il saldo con assegno circolare o depositando la somma presso il notaio prima del rogito, in questo modo il venditore ha la garanzia d’incassare la sua parte.

Riguardo al secondo aspetto, per mettersi al riparo da successive rivalse dell’acquirente è necessario essere completamente trasparenti sulle qualità dell’immobile, riportando sul contratto preliminare tutti i vizi, le spese condominiali in sospeso, la presenza di ipoteche o la mancata conformità degli impianti. 

Bisogna tener presente che né il notaio né l’agenzia immobiliare sono tenuti a verificare la presenza di eventuali difformità urbanistiche, quindi in caso di dubbi meglio chiedere una relazione tecnica a un professionista (ad esempio architetto, ingegnere).

Vendere casa a un parente 

La vendita di un immobile a un parente non è differente da quella tra privati, quindi, non esistono agevolazioni o sconti sulle tasse. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione quando lo si fa perché se il prezzo di vendita non è congruo, cioè non in linea con i prezzi di mercato si potrebbero ledere i diritti di altri parenti e cadere nell’ipotesi di donazione fittizia. Ad esempio, se un figlio comprasse dal genitore un appartamento che ha un valore di mercato di 200 mila euro pagandolo solo 50 mila, l’eventuale altro figlio potrebbe impugnare l’atto per simulazione di donazione, cioè il genitore ha registrato una vendita fittizia per escluderlo dalla successione di quel bene in favore del fratello. 

martedì 13 giugno 2023

Furto di generi alimentari: lo stato di bisogno non è scriminante

 La causa di giustificazione dello stato di bisogno deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque ad una sottrazione minimale, destinata ad una immediata soddisfazione dell'esigenza alimentare non diversamente soddisfacibile e sempre imposta dalla necessità di evitare il pericolo di un danno grave alla persona. Questo è quanto emerge dalla sentenza 22 maggio 2023, n. 21900 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo senza fissa dimora, ritenuto responsabile del delitto di furto di generi alimentari, ricorrere per cassazione lamentando la mancata applicazione della scriminante dello stato di bisogno, ex art. 54 c.p., ricollegabile al proprio stato di indigenza economica.

Secondo gli ermellini, l'asserita situazione di indigenza non è, di per sé, idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Cass. pen., Sez. V, 19 marzo 2008, n. 27049).

Si è ritenuto, infatti, che lo stato di bisogno dell'imputato non possa integrare la scriminante ex art. 54 c.p., e che non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, poiché la possibilità di ricorrere all'assistenza di enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto degli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona.

Nè la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell'uso di cui l'autore dell'impossessamento fa del bene.

Si può affermare, quindi, che in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di furto di generi alimentari, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un bisogno quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore sociale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui.

La stato di necessità deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale oggettivo per sottrarre se stesso o altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, deve trovarsi di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un'azione od omissione prevista penalmente dalla legge.