mercoledì 22 febbraio 2023

Tamponamento: prevale la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante

Sul soggetto che urta da tergo un veicolo lungo la medesima corsia di marcia grava l'onere di provare che il tamponamento è derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 3398/2023)

Due auto si scontrano e, all’esito dell’urto, una di esse tampona un ciclomotore. Il conducente di quest’ultimo agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno, ma i giudici di merito ritengono operante la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ascrivendo a ciascuno il 50% della colpa nella causazione del sinistro. Il tamponato, invece, ritiene che debba applicarsi la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398, considera fondato il ricorso presentato dal conducente del ciclomotore che ha subito il tamponamento. Infatti, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada). Il soggetto che tampona un veicolo ha l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Ad esempio, egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che «il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».
La vicenda
Due auto di scontrano frontalmente e, a causa dell’urto, una di esse tampona un ciclomotore che si trova davanti. Il motocilista tamponato agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, viene ascritta una responsabilità pari al 70% ai conducenti delle due auto che si sono scontrate e il 30% al tamponato. Questi, infatti, aveva trasportato un passeggero sul suo mezzo a due ruote, benché non fosse omologato al trasporto, in violazione dell’art. 170 Codice della Strada.
In sede di gravame, la decisione viene riformata e il giudice ritiene operante la presunzione di eguale responsabilità (ex art. 2054 c. 2 c.c.), riducendo così il credito risarcitorio. I giudici, da una parte, escludono qualsiasi efficienza causale in relazione alla presenza del passeggero, mentre, dall’altra, attribuiscono rilievo al fatto che il ciclomotore, al momento del sinistro, si trovasse al di là della linea di mezzeria, seppur di poco.
La dinamica del sinistro non è stata dimostrata pienamente, così come non è stato dimostrato che il ciclomotore fosse impegnato in una manovra di sorpasso. In ogni caso, è certo che si trovasse oltre la linea di mezzeria, sulla corsia sinistra, e il giudice ha ritenuto che la posizione del mezzo a due ruote costituisse una violazione dell’obbligo di procedere sul margine destro della carreggiata, così fondando la pronuncia di corresponsabilità.
Vediamo come si sono pronunciati i supremi giudici.
Prevale la presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza
Il conducente del ciclomotore ricorre in Cassazione, ritenendo che, nel caso di specie, non sia operante la presunzione di pari colpa (ex art. 2054 c. 2 c.c.) ma la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante (ex art. 149 Codice della Strada).
L’art. 149 c. 1 C.d.S. dispone che “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Orbene, secondo il ricorrente, il fatto che l’urto tra la vettura e il ciclomotore sia avvenuto da tergo rientra nell’ambito applicativo della mentovata disposizione che, ut supra ricordato, introduce una presunzione de facto sull’inosservanza della distanza di sicurezza. Pertanto, l’accertamento del tamponamento è sufficiente ad escludere la pari responsabilità dei conducenti.
Inoltre, la sentenza gravata ha affermato che non fosse possibile ricostruire la dinamica del sinistro né stabilire se la posizione del ciclomotore fosse dovuta (o meno) ad una manovra di sorpasso, pertanto, la motivazione della pronuncia impugnata appare contraddittoria in relazione alla posizione del mezzo a due ruote.
La Suprema Corte considera fondata la doglianza.
In effetti, l'unica certezza emersa all'esito dell'istruttoria, in merito alla dinamica del sinistro, riguarda il tamponamento. Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto applicare la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante. La suddetta presunzione deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti (ex art. 2054 c. 2 c.c.) e per superarla il soggetto tamponante ha l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile(Cass. 8051/2016, Cass. 21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014).
Spetta al tamponante fornire la prova liberatoria
La giurisprudenza è costante nell’affermare che, in caso di tamponamento da tergo, spetta al soggetto tamponante fornire la prova della non imputabilità della causa del sinistro. La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico”. L’autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione (Cass. 17206/2015).
L’anomalia in discorso non sussiste in caso di normale marcia dei veicoli e in assenza di improvvisi e imprevedibili ostacoli. Invece, la presunzione è vinta in presenza di eventi inopinati ed estemporanei quali sbandamenti, sorpassi ed invasioni di corsia da parte dell'autovettura tamponata. In generale, va esclusa la presunzione di pari responsabilità (ex art. 2054 c. 2 c.c.) in caso di tamponamento nell’ipotesi di scontro tra veicoli in movimento (Cass. 27134/2006).
Secondo gli ermellini, i giudici di merito hanno errato nell’attribuire rilievo solo al fatto che il motociclista abbia violato l’obbligo di procedere sul margine della strada, poiché, per superare la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante cui all’art. 149 C.d.S., occorre che il soggetto che ha provocato l’urto offra la prova liberatoria. E, nel caso in esame, ciò non è accaduto.
Conclusioni: il principio di diritto
La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello per la decisione nel merito che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: «in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».
fonte: altalex.com

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