mercoledì 10 giugno 2020

Società di noleggio: è responsabile in solido per le multe del guidatore

La III Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 2020, n. 9675 ha chiarito che, in riferimento alle multe prese dai guidatori dei veicoli noleggiati, la società è responsabile in solido.
Nella specie, i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso interposto da Avis, chiamata in causa dal Comune di Firenze, per pagare una cartella di Equitalia relativa alle infrazioni stradali.

I fatti
L’Avis Budget Italia aveva ricevuto, da parte di Equitalia e per conto del Comune di Firenze, una cartella di pagamento per violazioni stradali, poste in essere da guidatori di veicoli che la medesima Avis aveva concesso a noleggio, a breve o lungo termine.
La vicenda nei due gradi di merito
L’Avis ha asserito di non essere tenuta in solido coi conducenti, al pagamento della multa, poiché la solidarietà doveva casomai ravvisarsi tra questi ultimi ed il locatario del veicolo, qualora non vi fosse corrispondenza tra i due. Il Giudice di Pace respingeva tale tesi sostenendo che l’art. 196 C.d.S., in ipotesi di noleggio, aggiunge al conducente ed al proprietario, anche il locatario del veicolo, e non già sostituisce quest’ultimo a quello.
Il Tribunale, in appello, concordava col giudice di primo grado, in più ritenendo conforme alla ratio dell’art. 196 C.d.S., la tesi della responsabilità solidale del proprietario in aggiunta a locatario e conducente, anche sulla base della circostanza che le ipotesi ove detta solidarietà risulta esclusa sono tassative, e che in caso di noleggio sussiste una grande variabilità degli individui che godono della disponibilità del veicolo.
L’Avis contesta ratio siffatta, formulando due motivi di ricorso presso la Cassazione, e al contrario sostenendo la tesi della responsabilità solidale del solo locatario e del conducente, come pure dell’omessa considerazione, da parte del giudice, della circostanza che, appena ricevuta la notifica dei verbali di accertamento, aveva provveduto a comunicare i nominativi dei locatari dei veicoli coinvolti.
La responsabilità di locatario e conducente
La Corte, nel rigettare il ricorso, rammenta che l’art. 196 C.d.S., nel ritenere il locatario responsabile in solido col conducente, non lo sostituisce al proprietario, bensì lo aggiunge a quello (Cass. 1845/2018). La ratio di tale interpretazione è di rendere più agevole la posizione dell’amministrazione che contesta la violazione, in quanto in ipotesi di noleggio “il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore” (Cass. 1845/2018 e Cass. 18988/2015).
La ratio dell’art. 196 C.d.S.
Per i giudici di legittimità la norma in esame intende garantire, tramite la titolarità di un diritto accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione: nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è conosciuto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei guidatori (dei locatari), poiché la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del Comune nei confronti di quest’ultimo.

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