sabato 21 marzo 2020

Bonus autonomi e partite IVA: l’INPS spiega come presentare le domande

Pubblicate le prime istruzioni dell'INPS sulle indennità previste dal decreto Cura Italia a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Nel comunicare l'emanazione di una prossima circolare che definirà i criteri di applicazione dei benefici, l'Istituto chiarisce quali sono i destinatari delle indennità dell’importo di 600 euro riconosciute per il mese di marzo 2020.

"L’Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia". E' quanto aveva dichiarato l'Istituto nella serata del 19 marzo con comunicato stampa per rassicurare aziende e lavoratori su un celere avvio delle nuove misure contenute nel decreto legge n. 18 del 2020, in vigore dalla scorso 17 marzo.
E' così è stato. Le prime istruzioni sono arrivate con i messaggi del 20 marzo 2020:
· n. 1281, su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting,
· n. 1286, sulla proroga del termine di presentazione delle domande di NASpI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola
· n. 1287, su cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga,
· n. 1288, sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.
Quest'ultimo (atteso) messaggio pone definitivamente fine alla querelle dai toni accesi sorta sull'ipotesi di un possibile click day, smentita dal Governo e dall'INPS.
Con il messaggio n. 1288 del 2020 l'INPS fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle cinque indennità previste, per il mese di marzo 2020, a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.
Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari delle indennità, evidenziando che l'INPS si riserva di fornire istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei benefici con una circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro.
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27)
L'indennità è riconosciuta ai:
- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell’INPS (sono pertanto esclusi i liberi professionisti iscritti ad Albi e,quindi, alle Casse di previdenza professionale).
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Entrambe le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28)
Si tratta dei lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Entrambe le categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)
Si tratta dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Tali lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Con riferimento a questa categoria di lavoratori, nel messaggio n. 1288 del 2020, l'INPS preannuncia che, nella circolare di prossima emanazione, si valuterà l’opportunità di fare riferimento alle attività svolte dai lavoratori impiegati in tali settori.
Lavoratori agricoli (art. 30)
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo (art. 38)
Si tratta dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con i seguenti requisiti:
· almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
·con reddito non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019;
· non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Domande
I lavoratori indicati, per ricevere l'indennità, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
L'INPS non ha ancora rilasciato i moduli per le domande che saranno disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

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