Si segnala la pronuncia Cass. Pen. del 18 giugno 2019, n. 26888 la quale dispone che - in caso di incidente stradale con feriti – non può essere richiesto al “trasportato” (in quanto soggetto che non fa uso attivo della strada) di imporre al guidatore l’obbligo di fermare il veicolo e prestare assistenza.
Tuttavia, qualora dalle indagini emerga che il passeggero abbia sollecitazione la fuga e l'omissione di soccorso del conducente o ne abbia rafforzato la volontà di fuggire o di omettere di prestare assistenza o ponga volontariamente in atto qualunque altra condotta che tenda a quel risultato, risponderà a titolo di concorso con il guidatore per i reati previsti dall’art. 189 c.d.s., commi 6 (omissione dell’obbligo di fermarsi) e 7 (omissione di soccorso).
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
domenica 23 giugno 2019
Il passeggero non risponde di omissione di soccorso in caso di incidente con feriti

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