giovedì 6 giugno 2019

Guida ubriaco la bici con pedalata assistita: revoca della patente dipende dalla potenza

Il Tribunale, in sede di patteggiamento, aveva applicato la pena concordata fra le parti, per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso accertato 2,98 g/l) commesso a bordo di un velocipede a pedalata assistita, conducibile con patente di guida AM (cd. patentino) ai sensi del Reg. UE n. 168/2013, così provocando un incidente. Il giudice, al contempo, aveva ordinato la revoca della patente di guida.
La vicenda approda a Roma, in Piazza Cavour (sentenza 22 maggio 2019, n. 22228).
Nell’accogliere la tesi difensiva, il collegio della IV Sezione Penale, dispone l’annullamento della pronuncia nel punto concernente la revoca della patente di guida, quindi rinviando la decisione al Tribunale. In particolare, il giudice di merito aveva identificato il veicolo condotto dal prevenuto nella “bicicletta a pedalata assistita” e, per l’effetto, aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ciò in considerazione della circostanza che, alla data del 1° gennaio 2017, ha avuto vigore il Regolamento U.E. n. 168/2013, conformemente al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa, e il conducente aver conseguito la patente di guida AM.
Potenza del veicolo
Ancor più in dettaglio, lo stesso giudice di merito non aveva valutato che detto Regolamento Europeo non trova applicazione per ogni veicolo a pedalata assistita, bensì riguarda unicamente quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), al contrario, quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi ai sensi dell’art. 50 C.d.S.
Tipologia di veicolo
La pronuncia del Tribunale e annullata dalla Cassazione, tramite il pronunciamento del 22 maggio, non aveva riportato analisi alcuna in merito alla tipologia, come pure alle caratteristiche del veicolo guidato dal prevenuto, nonostante la questione avesse rivestito importanza determinante ai fini dell’applicazione, o meno, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Nessuna revoca se la patente non occorreva. A supporto della tesi argomentativa seguita, il collegio richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la revoca della patente di guida non può essere disposta verso chi abbia guidato un veicolo, per condurre il quale non era necessaria abilitazione alcuna, come nella specie (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 19413 del 29 marzo 2013).
fonte: www.altalex.com

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