Il reato di molestie si configura solo se la condotta è commessa in un luogo pubblico o aperto al pubblico oppure col mezzo del telefono.
E' quanto emerge dalla sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 6 aprile 2018, n. 15523.
Osservano i giudici che il reato di cui all'art. 660 c.p. implica che l'agente rechi molestia o disturbo in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo.
Nella fattispecie nessuna delle condotte tipizzate dalla norma incriminatrice veniva posta in essere dall'imputata, alla quale veniva contestata la trasmissione di lettere anonime che venivano depositate nella cassetta delle lettere della vittima.
Conseguentemente, l'azione della donna non si concretizzava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, né veniva arrecata mediante l'uso del telefono, con la conseguenza di rendere privi di rilievo penale i comportamenti emulativi dell'imputata e insussistente la fattispecie oggetto di contestazione, così come prefigurata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 24 giugno 2011, n. 30294; Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2004, n. 26303).
fonte: Lettere anonime: escluso il reato di molestie | Altalex
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giovedì 3 maggio 2018
Lettere anonime: escluso il reato di molestie

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