venerdì 25 maggio 2018

E' vietato svolgere l'attività di onoranze funebri all'interno di un Ospedale

Questa pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite (sentenza n. 10440 del 2 maggio 2018), affronta una tematica particolare che ha ad oggetto l'esercizio dell'attività commerciale di onoranze funebri. In buona sostanza una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3052 del 17.06.2015, aveva confermato la sentenza del Tar Veneto che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del dirigente del Comune di Venezia , Settore del Commercio ed attività correlate. Con maggiore precisione va detto che il provvedimento emesso, dal dirigente del Comune di Venezia, disponeva nei confronti di una società il divieto di proseguire l'attività di onoranze funebri all'interno di uno Ospedale.
Il Tar Veneto aveva rigettato il ricorso della società di onoranze funebri ritenendo che la Legge Regionale Veneto, n. 18 del 2010, all'art. 5 comma 3,vietava che si svolgesse l'attività di onoranze funebri all'interno di strutture sanitarie e socio –assistenziali di cura pubbliche e private di strutture obitoriali e di cimiteri. Il Consiglio di Stato confermava la decisione del Tar Veneto affermando che sia la Legge Regionale Veneto, precedentemente indicata, sia il regolamento di polizia mortuaria cimiteriale del Comune di Venezia, vietavano espressamente lo svolgimento di attività di onoranze funebri in determinati locali, indipendentemente dalla destinazione impressa agli stessi.
La ragione di ciò sta in questo logico ragionamento: qualora fosse stato concesso di svolgere un'attività di onoranze funebri all'interno dell'Ospedale la società esercente l'attività di onoranze funebri avrebbe avuto un indubbio vantaggio concorrenziale.
Il ricorso della società si fondava sostanzialmente su due motivi, nel primo si lamentava un" eccesso di potere giurisdizionale" del Consiglio di Stato; la Cassazione ha,invece, ritenuto inammissibile il motivo precisando che il Consiglio di Stato non aveva commesso alcun "eccesso di potere giurisdizionale" perché aveva interpretato le norme poste a fondamento dell'atto amministrativo. Si ha "eccesso di potere giurisdizionale" tutte le volte in cui il giudice speciale non applichi una norma esistente ma una norma da lui creata;in questo modo da vita ad una produzione normativa che non gli compete. Nel secondo motivo si lamentava ,invece, lo sconfinamento del Consiglio di Stato nella sfera del merito riservata alla Pubblica Amministrazione. Anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile e la Suprema Corte ha puntualizzato che il Consiglio di Stato ha semplicemente individuato la regola di diritto in base alla quale doveva essere condotto l'apprezzamento mentre non si è sostituito all'autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo dell'opportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto.

fonte: www.ilsole24ore.com/E' vietato svolgere l'attività di onoranze funebri all'interno di un Ospedale

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