giovedì 22 marzo 2018

Sì alla convalida dell'arresto in flagranza fatto da privati

ll giudice deve convalidare l'arresto, in flagranza, fatto dai privati che inseguono l'autore di un reato del quale sono stati testimoni oculari e lo fermano fino all'arrivo dei carabinieri. Con la sentenza 13094, la Cassazione accoglie il ricorso del Pubblico ministero, che contestava la decisione con la quale il tribunale aveva detto no alla convalida dell'arresto di una cittadina straniera, che aveva sottratto il bancomat ad una cliente all'interno dell'ufficio postale. La vittima aveva inseguito la donna per riavere il bancomat ma era riuscita solo a farsi malmenare, mentre meglio era andata agli altri inseguitori, anche loro presenti nell'ufficio postale, che erano riusciti a bloccare l'autrice del furto, prima dell'arrivo dei militari che l'avevano arrestata. Un'operazione che il tribunale si era rifiutato di considerare valida perché le forze dell'ordine, ad avviso dei giudici, non avevano agito in flagranza, ma sulla scia di informazioni ricevute dai soggetti presenti alle Poste. Inoltre i militari non avevano trovato la “refurtiva” addosso all'arrestata perché il bancomat era stato prontamente recuperato da uno dei dipendenti dell'ufficio postale prima del loro arrivo. Il tribunale aveva sottolineato come non sia possibile, secondo le Sezioni unite (sentenza 39131/2016) procedere all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell'immediatezza dei fatti. La Suprema corte ricorda però che il caso sul quale si è espresso il supremo collegio riguardava un episodio di lesioni personali e l'arresto era avvenuto dopo un inseguimento “investigativo” avvenuto grazie alle indicazioni fornite dalla vittima. Diversa la situazione in esame in cui ad arrestare non erano stati i carabinieri, arrivati solo alla fine, ma direttamente le persone che avevano colto in flagranza l'autore di un reato perseguibile d'ufficio. L'arresto fatto dai privati, secondo la Cassazione, è dunque in linea con il codice di rito penale (articoli 383 e 380)

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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