domenica 18 marzo 2018

Immigrazione, autorizzazione alla permanenza del familiare del minore per gravi motivi

L'esame che il giudice di merito è chiamato a compiere a fronte dell'istanza di autorizzazione ex articolo 31, c.3 DLgs 286/1998, è diretto all'accertamento della sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale oppure su una situazione futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare del minore. La valutazione del danno, conseguente all'allontanamento dei genitori o dallo sradicamento del minore, deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri in primo luogo la sua età, il grado di radicamento del nostro Paese, e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi (trattandosi di misura temporanea, revocabile o rinnovabile), di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi del rimpatrio dei medesimi. Tra questi indici, quello dell'età, se prescolare, costituisce un elemento significativo che non può essere trascurato (• Corte di Cassazione, sezione VI-1, ordinanza 5 marzo 2018 n. 5084).

Ai fini dell'autorizzazione temporanea all'ingresso od alla permanenza del familiare straniero del minore che si trovi nel territorio italiano, le condizioni previste nell'articolo 31 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, consistenti nei gravi motivi connessi allo sviluppo-psico-fisico del minore stesso, tenuto conto delle condizioni di salute e di età, sono positivamente riscontrabili solo quando sia accertata l'esistenza di una situazione d'emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell'allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale o contingente, che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore, mentre non possono essere ravvisate nelle ordinarie necessità di accompagnarne il processo d'integrazione ed il percorso educativo, formativo e scolastico, trattandosi di esigenze incompatibili con la natura temporanea ed eccezionale dell'autorizzazione, che viene concessa in deroga all'ordinario regime giuridico dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri.
La “ratio” dell'istituto previsto dall'articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è la tutela del minore globalmente considerata, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica. Ne consegue che la madre, straniera e priva del permesso di soggiorno, di un bambina di due anni già abbandonata dal padre, ha diritto alla temporanea autorizzazione al soggiorno, in quanto lo sradicamento dalla situazione di vita attuale e l'allontanamento anche della figura materna possono essere causa di pregiudizio e di grave disagio psico-fisico per la minore, sebbene quest'ultima possa rimanere sul territorio nazionale con gli altri parenti.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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