Via libera al ricorso in Cassazione contro il no del tribunale al piano sul sovraindebitamento del consumatore. È questo il giudizio della stessa Cassazione con la sentenza n. 4451 del 2018 con la quale si afferma, allontanandosi da un precedente dell'anno scorso (ordinanza n. 19117 del 1° agosto 2017), che anche i provvedimenti camerali possono essere oggetto di ricorso. A patto che abbiamo carattere decisorio, sulla base di quanto peraltro delineato dall'articolo 111 della Costituzione.
E il provvedimento che ha per oggetto l'omologa del piano di risanamento è caratterizzato non solo dal requisito della definitività, ma anche da quello della decisorietà. A monte c'è poi la natura contenziosa del procedimento che in concreto viene considerato e l'idoneità del provvedimento che lo conclude a incidere su diritti soggettivi.
Per quanto riguarda l'omologa del piano di risanamento il profilo contenzioso è chiaro dalla previsione della legge sul fallimento della persona fisica che vede il giudice tenuto a informare, attraverso l'organismo di composizione, l'intera platea die creditori. L'incisione sui diritti soggettivi è poi evidente per effetto del blocco delle azioni esecutive.
Inoltre la sentenza delle Cassazione chiarisce due altri punti critici. Sottolinea innanzitutto che la moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori ha natura tassativa e non può essere derogato. Ha infatti un carattere sostanziale e non può essere dilazionato oltre quanto già previsto dalla legge senza il consenso espresso del creditore interessato.
L'altro punto è che, a giudizio della Cassazione, l'autorità giudiziaria conserva comunque un potere di valutazione sulla fattibilità del piano. Quest'ultima infatti, non è devoluta, come pretendeva il ricorso all'esclusiva competenza dell'organismo di composizione della crisi.
Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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mercoledì 28 febbraio 2018
Sovraindebitamento, più spazio al ricorso civile

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