mercoledì 16 agosto 2017

La sanzione accessoria della revoca della patente di guida non ha natura penale

La sanzione inflitta in via accessoria della revoca della patente di guida non ha natura penale. Lo ribadisce con fermezza la Corte di cassazione dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di un automobilista che, dopo il patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, si era visto revocare la patente. Per la difesa, la revoca della patente sarebbe una misura sostanzialmente penale la cui applicazione automatica sarebbe in contrasto con i principi di colpevolezza, ragionevolezza e proporzionalità della pena e perciò contraria all’elaborazione della nozione di penale elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Per i giudici di legittimità, tuttavia, dalla nota sentenza Grande Stevens non si può dedurre una tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, ma bisogna procedere a un’analisi del caso concreto. E, nella specie, afferma la Corte, «la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all’esito di un giudizio penale, ancorché definito ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, con riguardo alla pena principale, vanifica la stessa preoccupazione, rinvenibile in alcune enunciazioni teoriche della giurisprudenza Cedu, di una configurazione amministrativa dell’illecito al fine precipuo, se non esclusivo, di eludere le garanzie proprie del processo penale».

Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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