L'automobile impiegata per il trasporto della droga e in modo anomalo ed occasionale usata come mezzo per commettere i reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale non è confiscabile ai sensi dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, infatti, manca il collegamento stabile con l'attività delittuosa che tenga viva l'idea del reato. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Roma nella sentenza 2914/2017.
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo, in possesso di diverse dosi di cocaina, il quale, fermato ad un posto di blocco, per evitare di essere sottoposto a controlli da parte degli agenti di polizia accelerava con la sua vettura colpendo sul fianco uno degli operatori, non riuscendo però a fuggire. Tratto a giudizio per rispondere dei reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti, l'imputato veniva condannato dal giudice di primo grado, che disponeva, altresì, la confisca ex articolo 240 c.p., delle dosi di droga e dell'automobile. Tuttavia, l'uomo ricorreva in appello chiedendo l'assoluzione per i fatti commessi, nonché la revoca del provvedimento di confisca della sua autovettura, in quanto non esisteva alcun collegamento qualificato tra il mezzo e i reati a lui contestati, ma, al più, un nesso meramente occasionale.
La decisione - La Corte d'appello conferma la condanna per i reati contestati all'imputato, ma accoglie la sua richiesta in merito alla revoca della confisca dell'automobile. I giudici spiegano, infatti, che la confisca prevista dall'articolo 240 c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale «tendente a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'espropriazione a favore dello stato di cose che, essendo quanto meno collegate alla esecuzione di illeciti penali, manterrebbero viva l'idea e la attrattiva del reato». Tale misura, cioè, ha carattere cautelare e necessita di un «rapporto di asservimento effettivo tra cosa e reato», dovendo sussistere un nesso strumentale e non meramente occasionale con l'attività delittuosa posta in essere. E ancora, ricorda la Corte, in relazione all'autovettura utilizzata per il trasporto di droga, per la confisca del mezzo non basta il semplice impiego, ma occorre «un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato». Presupposti evidentemente non integrati nel caso di specie.
Fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
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sabato 12 agosto 2017
Automobile non confiscabile se manca uno stabile collegamento con il reato

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