martedì 15 agosto 2017

Accertamenti, gli atti richiamati devono essere allegati

In tema di rettifica dei valori immobiliari, pena la nullità, gli atti richiamati devono essere allegati all’accertamento ovvero riprodotti per contenuto essenziale; tale nullità non può essere sanata per il raggiungimento dello scopo in giudizio. Lo ha ribadito la sezione quinta della Corte di cassazione nella sentenza n. 17510/2017. La vertenza riguarda una decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello dei contribuenti, aveva annullato un avviso di liquidazione. Per il giudice regionale, la nullità dell’avviso per omessa allegazione della perizia Ute era stata sanata dalla successiva produzione in giudizio della stessa perizia, mentre, il giudice romano dichiarava inefficace la rettifica perché effettuata tramite stima su immobili già censiti con rendita.
L’Agenzia erariale ricorreva con tre motivi, mentre i contribuenti resistono proponendo ricorso incidentale denunciando l’omessa allegazione della stima Ute; vizio che secondo la Commissione regionale era stato sanato dal successivo deposito in giudizio. Il ricorso incidentale, per il suo carattere preliminare, è stato anteposto nell’esame ed è stato ritenuto fondato. I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che l’avviso di liquidazione, pur indicando quale unica fonte della rettifica la stima tecnica dell’Agenzia del territorio, non reca in allegato, né riproduce quantomeno nelle parti essenziali la stima Ute, limitandosi a informare che di essa «è possibile prendere visione presso questo ufficio».
In tema di rettifica dei valori immobiliari, l’art. 52, comma 2-bis, del dpr n. 131/1986, aggiunto dall’art. 4 dlgs 32/2001, commina la nullità dell’accertamento motivato per relationem quando l’atto richiamato dall’avviso non sia a esso allegato, né in esso riprodotto per contenuto essenziale; ancor prima, l’art. 7, legge 212/2000 ha prescritto che gli atti tributari motivati per relationem devono recare in allegato gli atti richiamati. La Cassazione aggiunge che tale nullità non può essere sanata per raggiungimento dello scopo in giudizio, poiché la motivazione dell’atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa anche riguardo alla delimitazione del thema decidendum. Il ricorso incidentale è stato accolto e, decidendo nel merito, la Corte di cassazione ha dichiarato nullo l’avviso di rettifica condannando l’Agenzia erariale a rifondere le spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.200,00, oltre le spese generali al 15% e accessori di legge.

Fonte:www.italiaoggi.it/Accertamenti, gli atti richiamati devono essere allegati - News - Italiaoggi

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