La Corte di cassazione, adita al fine di ottenere la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva ritenuto non dovuto in favore della ricorrente l’assegno divorzile in quanto quest’ultima non aveva dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, pur ritenendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, ne corregge la motivazione ai sensi dell’art. 384, 4° comma, c.p.c. e dichiara che una corretta lettura dell’art. 5, comma 6°, L.div. impone di individuare quale parametro per l’attribuzione dell’assegno non il tenore di vita matrimoniale, ma l’indipendenza economica del richiedente.
A prescindere dalla valutazione della rispettiva situazione economico-patrimoniale, e a prescindere dalla considerazione di quale sia stato il tenore di vita durante il matrimonio, all’ex coniuge non potrà essere attribuito alcun sostegno economico, ove questi sia economicamente autosufficiente.
La Corte di Cassazione rileva, infatti, come con il divorzio il matrimonio cessa e le parti del rapporto debbano ricominciare ad essere considerate uti singuli. Nessuna rilevanza potrà essere attribuita, ai fini della decisione se concedere l’assegno, all’entità dei rispettivi patrimoni, alla diversa distribuzione dei compiti di cura della famiglia durante il matrimonio, alle ragioni della decisione, né alla durata del matrimonio stesso, che – afferma la Corte – deve essere contratto nella consapevolezza della dissolubilità dello stesso.
La Sezione Prima della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11504/17 è intervenuta, significativamente innovando, sul tema del diritto dell’ex coniuge ad un assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5, comma 6, L.div.
Rilevato che, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio ovvero la cessazione degli effetti civili dello stesso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente, “sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi «persone singole», sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale”, la Corte sottolinea come l’attribuzione dell’assegno sia dal legislatore ancorata alla sussistenza del solo presupposto della mancanza - in capo al soggetto richiedente - di “mezzi adeguati”, rilevando gli ulteriori criteri enumerati all’art. 5, comma 6, L.div. solo ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno.
In altri termini, il giudizio sull’assegno è strutturato dal legislatore in due fasi nettamente distinte: da un lato, il riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur), dall’altro, la determinazione quantitativa dello stesso (fase del quantum debeatur).
Il parametro di riferimento per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione dell’assegno dovrà, secondo il recente insegnamento della Corte, essere non il tenore di vita matrimoniale, ma l’indipendenza economica del richiedente. Parametro, ad avviso della Corte, in tutto e per tutto analogo a quello cui l’art. 337septies fa riferimento per l’individuazione del diritto del figlio maggiorenne alla prestazione di un assegno periodico, fattispecie con la quale l’art. 5 comma 6° L.div. condividerebbe il principio informatore, ossia il principio dell’autoresponsabilità economica.
Nella fase dell’accertamento dell’an debeatur, dunque, dovrà essere accertato il ricorrere del presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi propri e dell’impossibilità di procurarseli con esclusivo riferimento alla persona singola del richiedente, all’autosufficienza e all’indipendenza economica dello stesso, senza nessuna valutazione comparativa delle situazioni personali e patrimoniali degli ex-coniugi.
Gli indici di indipendenza economica, in presenza dei quali l’assegno dovrà essere negato, sono elencati dalla Corte ed individuati nel:
1) possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;
3) la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
In altre parole, solo l’ex coniuge che sia privo di mezzi adeguati - id est: che non sia economicamente autosufficiente -, avrà diritto all’assegno post-matrimoniale.
Nulla tuttavia dice la Corte su cosa debba intendersi per indipendenza economica; se sia sufficiente la capacità di procurarsi mezzi di sostentamento o sia necessaria la capacità di produrre un reddito adeguato alla condizione sociale del richiedente.
L’accertamento della soglia oltre la quale deve essere riconosciuta l’autosufficienza economica sarà dunque di volta in volta determinata dal giudice del caso singolo, con la conseguenza che grande spazio troverà la discrezionalità del giudice, così come nella determinazione in concreto del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
Il deciso cambio di rotta della Suprema Corte, in ogni caso, non potrà che avere ricadute non solo sui giudizi che in futuro avranno ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero lo scioglimento dello stesso, ma anche innanzitutto sulle domande di revisione proposte ai sensi dell’art. 9 L. div.
E’ noto infatti come tutte le disposizioni aventi ad oggetto i coniugi e i figli siano pronunciate con l’implicita clausola rebus sic stantibus. L’art. 9 L.div., infatti, prevede espressamente che in ogni momento, dopo la pronuncia di divorzio, possa essere chiesta la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi economici in favore del coniuge e dei figli stessi, ove sussistano giustificati motivi.
La domanda di revisione deve cioè fondarsi sull’evoluzione della situazione familiare, ossia sull’allegazione di fatti nuovi, dovendosi escludere - quantomeno con riferimento alle statuizioni concernenti i coniugi (per l’ammissibilità della revisione anche in assenza di un mutamento delle circostanze con riferimento ai provvedimenti sulla prole: C. 17.5.2012 n. 7770) - che il giudice possa compiere una nuova ed autonoma valutazione dei fatti dedotti o deducibili nel giudizio di divorzio. Il giudice, dunque, cui sia stata chiesta la revisione dell’assegno divorzile, non potrà procedere ad una nuova valutazione dei presupposti e della misura dell’assegno, senza che siano allegate e provate dalle parti circostanze sopravvenute, che alterino la situazione posta alla base dell’attribuzione dell’assegno stesso (C. 13.1.2017, n. 787).
Occorre pertanto chiedersi se l’onerato della prestazione dell’assegno possa chiederne la revisione sul presupposto dell’indipendenza economica del beneficiario. In altri termini, ove l’assegno fosse stato pronunciato sulla base dell’accertamento dell’insufficienza delle risorse del richiedente a conservare il tenore di vita matrimoniale, ma queste stesse risorse fossero sufficienti a dimostrare l’autosufficienza economica, la decisone a suo tempo emessa potrebbe essere ribaltata semplicemente allegando l’insegnamento di Cass. 11504/17?
La giurisprudenza, che in passato già si era espressa nel senso che i nuovi orientamenti della Suprema Corte possano essere considerati quali giustificati motivi fondanti la domanda di revisione (Trib. Napoli 7.12.1996), sembra aver già imboccato la strada di siffatta interpretazione (cfr. le recentissime T. Milano 22.5.2017, T. Venezia 24.5.2017), che – pur coerente con la considerazione che le pronunce della Suprema Corte hanno efficacia meramente dichiarativa della corretta interpretazione delle norme - certamente comporterà un incremento del contenzioso, portando davanti ai Tribunali ogni fattispecie nella quale l’attribuzione dell’assegno divorzile sia stata pronunciata al fine di perequare la situazione economica dei coniugi o di conservare il tenore di vita matrimoniale in favore dell’ex coniuge che tuttavia sia economicamente autosufficiente.
Chiaro, peraltro, che in sede di revisione non potrà essere riconsiderata la situazione economico-patrimoniale dei coniugi al momento dell’attribuzione dell’assegno, bensì la situazione al momento della richiesta di revisione e che nessuna richiesta di restituzione sembra poter essere accolta (nel senso peraltro che la decisione giurisdizionale di revisione non possa avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione: C., ord., 3.7.2015, n. 16173).
Nel caso in cui in sede di divorzio non fosse stato attribuito alcun assegno, per rigetto della domanda o per mancanza della stessa, nonostante non sia mancato chi ha rilevato come a rigore non vi possa essere revisione di qualcosa che non c’è, la giurisprudenza ritiene che, in caso di sopravvenienza di fatti nuovi, l’assegno possa essere richiesto attraverso l’instaurazione di un procedimento di revisione ai sensi dell’art. 9 L.div. (Cass.3.2.2017, n. 2953). Si potrebbe dunque ritenere che l’ex coniuge possa richiedere l’assegno sul presupposto del venir meno di un’indipendenza economica prima esistente. Tuttavia, alla luce della lettura della recente sentenza della S.C., sembra potersi dubitare che tale strada sia effettivamente percorribile.
Se, infatti, il mutamento in pejus della situazione economica dell’ex coniuge, cui fosse stato negato l’assegno in sede di divorzio in quanto dotato di risorse economiche sufficienti, potrebbe supportare la richiesta di revisione e di attribuzione dell’assegno, non così evidente l’accoglimento della domanda stessa, se si considera che la Corte ha ritenuto applicabile per analogia alla fattispecie dell’assegno divorzile il parametro previsto dal legislatore per il mantenimento del figlio maggiorenne.
E’ noto, infatti, come la giurisprudenza neghi costantemente che sia dovuto il mantenimento al figlio maggiorenne che abbia conseguito l’indipendenza economica e l’abbia successivamente perduta (Cass. 26.9.2011 n. 19589, in Foro It., 2012, 5, 1, 1553; T. Treviso 24.6.2015; T. Novara 2.5.2013). In tal caso, si sottolinea come il figlio abbia diritto alla prestazione di alimenti ai sensi dell’art. 433 e ss., se in stato di bisogno, ma non al mantenimento di cui all’art. 337septies, 1° comma.
Proseguendo lungo la strada dell’analogia indicata dalla S.C., dunque, si potrebbe ritenere che non possa essere riconosciuto il diritto all’assegno in capo all’ex coniuge la cui autosufficienza economica sia venuta meno in un momento successivo al divorzio. In tal caso, come per il figlio maggiorenne, dovrebbe essere riconosciuto unicamente il diritto agli alimenti, il cui obbligo sorgerebbe tuttavia non in capo all’ex coniuge, bensì ai figli, primi obbligati ai sensi dell’art. 433 c.c.
La recente sentenza della Corte, peraltro, sembra destinata a produrre rilevanti conseguenze anche sul dispiegarsi dei rapporti tra giudizio di separazione e divorzio.
Come è stato autorevolmente rilevato, l’introduzione nell’ordinamento del c.d. divorzio breve, ad opera della L. 6.5.2015 n. 55, incide sicuramente sul tema dei rapporti tra i processi di separazione e divorzio. L’abbreviazione dei termini per accedere alla cessazione del matrimonio rende infatti assai più probabile la contemporanea pendenza dei due giudizi. Se, infatti, è vero che l’art. 3 L. div. continua a prevedere, tra i presupposti per la proposizione della domanda, il passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione, con ciò in prima battuta comprimendo di fatto l’operatività dell’abbreviazione del termine per la proposizione della domanda, è altrettanto vero che l’art. 709bis prevede espressamente la possibilità per il tribunale di pronunciare sentenza non definitiva sulla separazione, proseguendo l’istruzione sull’eventuale richiesta di addebito, sull’affidamento dei figli e sulle questioni economiche.
Nell’ipotesi di pronuncia di sentenza parziale sulla separazione – peraltro ritenuta ammissibile dalla S.C. anche in assenza di domanda di parte (C. 22.6.2012 n. 10484) – la domanda di divorzio, ove nel frattempo sia passata in giudicato la sentenza parziale, potrà effettivamente essere proposta trascorso un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, con la conseguenza che si avrà la contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio e che, conseguentemente, due giudici potenzialmente diversi dovranno decidere su questioni in buona parte identiche. Certamente identiche, infatti, le questioni relative all’affidamento dei figli minori, al mantenimento degli stessi e di eventuali figli maggiorenni non autosufficienti, nonché all’assegnazione della casa familiare.
Sul presupposto dell’identità di tali questioni, la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che “dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 L. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio” (T. Milano, 26.2.2016; nel senso dell’opportunità della riunione dei giudizi, T. Napoli 15.11.2002).
Lo stesso Tribunale di Milano ha, peraltro, aggiunto che, dal momento del deposito del ricorso divorzile o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 L. div., il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile. Ciò significa che, secondo tale insegnamento, una volta proposto il ricorso per divorzio, o quantomeno dopo che il Presidente abbia in tale giudizio statuito provvisoriamente sull’attribuzione di un assegno post-matrimoniale, il giudice della separazione, tutt’ora investito della decisione sulle questioni accessorie, avendo pronunciato sentenza parziale sulla separazione, non potrebbe decidere, oltre che sulle questioni relative ai figli, neppure quanto all’attribuzione dell’assegno di mantenimento del coniuge, se non per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per separazione e il deposito del ricorso per divorzio. Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che, pur essendo diversa la natura, i presupposti e le finalità dei due assegni, la domanda relativa all’assegno divorzile sarebbe assorbente ed incompatibile con la domanda di attribuzione dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., dovendosi riconoscere che, una volta deciso sull’assegno di divorzio, mancherebbe l’interesse ad agire quanto alla domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento ancora collegato al rapporto di coniugio.
E’ pur vero, peraltro, che l’eventuale assegno provvisorio non partecipa della natura dell’assegno post-matrimoniale, tanto che per la tutela dei crediti derivanti dallo stesso si ritiene applicabile l’art. 156, 6° comma, c.c. e non le misure previste dall’art. 8, 3° comma, L.div. (C.22.4.2013 n. 28990).
D’altro canto, l’assegno di mantenimento è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con la conseguenza che la Suprema Corte ha statuito che, stante l’opportunità del simultaneus processus, la domanda di adeguamento dello stesso possa essere proposta al giudice del divorzio, convertendosi l’assegno di mantenimento in assegno provvisorio ai sensi dell’art. 4 L.div. (C. 10.12.2008, n. 28990).
Il problema della sovrapposizione tra assegno divorzile e assegno di mantenimento è peraltro assai evidente nelle ipotesi in cui al primo venga attribuita efficacia ex tunc e cioè al momento della proposizione della domanda ex art. 4, 13° comma, L.div., tanto da spingere la giurisprudenza a disporre che il Presidente, in sede di emissione dei provvedimenti provvisori, non sia vincolato a quanto statuito nella sentenza di separazione né agli accordi omologati (C. 14.10.2010 n. 21245; C. 18.4.1991 n. 4193, in F.I. 91, I, 2046) e che i provvedimenti presidenziali sostituiscono ogni provvedimento precedente, anche in caso di estinzione del giudizio di divorzio (C. 30.3.1994 n. 3164).
Tuttavia, partendo dall’assunto del carattere esclusivamente assistenziale e soprattutto dall’irrilevanza ai fini della concessione dell’assegno di divorzio del tenore di vita matrimoniale, appare quantomeno dubbio pensare che i provvedimenti presidenziali in sede di divorzio possano sostituire ogni provvedimento precedente ed escludere la possibilità per il giudice della separazione, ancora investito della questione, di decidere sull’assegno in favore del coniuge richiedente. Se è vero infatti che l’insegnamento di Cass. 11504/17 si fonda innanzitutto sulla circostanza che con il divorzio cessa ogni rapporto di coniugio - con la conseguenza che ingiustificato sarebbe il permanere della necessità della perequazione economica tra i coniugi -, è altrettanto vero che sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la condizione che impone di considerare i coniugi uti singuli ancora non si è verificata.
La contemporanea pendenza del giudizio di separazione e divorzio appare, dunque, alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte ancora più complessa, stante, da un lato, l’interesse del coniuge “debole” a protrarre più a lungo possibile la vigenza dell’eventuale assegno di mantenimento e dunque la garanzia dell’uguale tenore di vita e, dall’altro, l’interesse della controparte a veder riconosciuta al più presto l’indipendenza economica del coniuge.
Non meno complessa la situazione nell’ipotesi della separazione consensuale.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 della L.55/2015, in caso di separazione consensuale è possibile chiedere il divorzio trascorso il breve termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, o infine dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Si pone dunque con evidenza la necessità/opportunità di raggiungere, già in sede di separazione, accordi che regolino in modo definitivo i rapporti tra i coniugi e le questioni riguardanti i figli.
E’ altrettanto evidente, tuttavia, che la recente sentenza della Cassazione, e dunque la consapevolezza della diversità effettiva di presupposti per la pronuncia dell’assegno di mantenimento e dell’assegno post-matrimoniale, potrà costituire un ostacolo al raggiungimento di detti accordi.
In altri termini, se da un lato il coniuge che sia nelle condizioni per vedersi attribuito un assegno di mantenimento, ma che sia economicamente autosufficiente, cercherà di posticipare il momento del divorzio, non temendo una nuova negoziazione ovvero il giudizio, dall’altro lato il coniuge forte vorrà “chiudere” prima possibile l’intera vicenda eventualmente accettando di corrispondere un mantenimento per il limitato periodo di sei mesi e non oltre. L’orientamento della giurisprudenza, tutt’ora assestata sull’affermazione dell’indisponibilità ora per allora delle situazioni sostanziali sottese al divorzio (Cass. 30.1.2017, n. 2224), potrà rivelarsi utile alleata del coniuge che, pattuita la cessazione della corresponsione del mantenimento trascorso il periodo di sei mesi dalla separazione, si disponga a non formalizzare gli accordi di divorzio già pattuiti, al fine di prolungare la percezione del contributo al proprio mantenimento, con ciò rischiando di travolgere anche gli accordi aventi ad oggetto il mantenimento e l’affidamento dei figli.
Non si può peraltro dimenticare che, come già sottolineato da autorevole dottrina, l’accentuazione del profilo assistenziale dell’assegno post-matrimoniale ricade inevitabilmente proprio sull’indisponibilità del diritto.
L’importanza di una negoziazione che metta al centro l’interesse dei figli, da un lato, e di una lettura della sentenza della Suprema Corte che non trascuri la valutazione delle situazioni concrete e che sia capace di attribuire la giusta rilevanza, anche nella fase dell’accertamento dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post-matrimoniale, alle scelte di vita condivisa dei coniugi prima della fine del matrimonio, è dunque di tutta evidenza.
Fonte:www.quotidianogiuridico.it/Assegno all'ex coniuge: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione n. 11504/17 | Quotidiano Giuridico
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
venerdì 21 luglio 2017
Assegno all'ex coniuge: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione n. 11504/17
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento