La non punibilità per la particolare tenuità del fatto si applica anche ai reati che prevedono ipotesi attenuate punibili solo con l'ammenda. La Cassazione (sentenza 27752), accoglie il ricorso contro la decisione del Tribunale di negare l'applicazione dell'articolo 131-bis, introdotto dal Dlgs 28/2015, sulla particolare tenuità del fatto, in favore dell'imputato, colpevole di aver portato un coltello in un luogo pubblico, senza alcuna “giustificazione” plausibile.
Un contravvenzione (articolo 4 della legge 110/1975) che era stata punita con un'ammenda di 667 euro.
L'imputato chiedeva invece di essere prosciolto in base all'articolo 131-bis del codice penale per la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione, pur confermando la responsabilità per il fatto contestato, accoglie il ricorso per quanto riguarda la non punibilità.
Fonte:www.ilsole24ore.com/Particolare tenuità anche per i reati punibili con ammenda
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martedì 6 giugno 2017
Particolare tenuità anche per i reati punibili con ammenda

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