sabato 10 giugno 2017

Non si ferma all’alt dei carabinieri: l’arresto in flagranza va convalidato

In sede di convalida di arresto, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto e quindi valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di un reato.
Lo hanno ribadito i Giudici di legittimità con sentenza n. 27811/17 depositata il 5 giugno.
Il caso. Il GIP non convalidava l’arresto dell’imputato eseguito dalla polizia giudiziaria nella flagranza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate commesse in danno dei carabinieri intervenuti. Il PM ricorre per cassazione deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione laddove il GIP ha ritenuto insussistenti i requisiti procedere all’arresto in flagranza.
Convalida dell’arresto. La Cassazione ha qui l’occasione di ribadire un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale afferma che «in sede di convalida di arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati ex. artt. 380 e 381 c.p.p.». La valutazione del giudice non deve riguardare «né la gravità indiziaria», né le «esigenze cautelari», «né l’apprezzamento sulla responsabilità».
Infatti, il sindacato sulla convalida deve essere operato dal giudice con un «giudizio ex ante», avendo riguardo «alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare».
Pertanto, affermano i Giudici di legittimità, per stabilire la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto bisogna guardare al momento dell’esecuzione della misura limitativa della libertà personale, tenendo conto della situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto.
Nella fattispecie, il GIP ha fondato il suo provvedimento sulle sole dichiarazioni rese dall’arrestato in sede di interrogatorio e ha completamente svalutato le evidenze probatorie disponibili all’atto dell’arresto. Pertanto, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata poiché l’arresto può dirsi legittimamente eseguito.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Non si ferma all’alt dei carabinieri: l’arresto in flagranza va convalidato - La Stampa

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