Non è conforme al canone di diligenza professionale richiesto dalla norma dell'articolo 1176 comma 2 cc il comportamento della banca che provveda a pagare degli assegni bancari su cui, in luogo della completa sottoscrizione del traente così come prescritta dalla norma dell'art. 11 della legge assegni, compaia solamente una sigla. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1° giugno 2017 n. 13873.
Una novità giurisprudenziale - Non risultano precedenti esattamente in termini.
Per qualche riferimento, utilmente, per il rilievo che ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato e che tale disposizione è applicabile anche agli enti collettivi, per cui in difetto di tali requisiti, la menzione dell'ente è insufficiente a obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione del rapporto di rappresentanza, salvo il caso in cui il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile, Cassazione, sentenza 24 settembre 2009, n. 20543, in Guida al diritto, 2009, f. 48, p. 58, ove il rilievo che tale situazione ricorreva nella specie atteso che il giudice a quo aveva rilevato che la firma di girata apposta sul timbro dell'ufficio postale era costituita sì dalla sola iniziale di un nome, la lettera R, e da un cognome non certamente leggibile, ma detta firma era totalmente identica a quella apposta sul timbro dell'ufficio postale originario beneficiario dei titoli e girante degli stessi.
Fonte:www.ilsole24ore.com/Non è diligente la banca che paga assegni senza la completa sottoscrizione del traente
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mercoledì 28 giugno 2017
Non è diligente la banca che paga assegni senza la completa sottoscrizione del traente

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