lunedì 19 giugno 2017

Il reato di contraffazione richiede la semplice imitazione idonea a trarre in inganno

Il reato di contraffazione è configurabile con la semplice imitazione del marchio, anche se non registrato o riconosciuto, se l'imitazione è idonea a trarre in inganno gli acquirenti.
Gli interessi tutelati dalle norme di diritto pubblico (penali, tributarie e amministrative) sono differenti rispetto alla tutela posta a presidio degli interessi dei produttori in ambito civile.
Decisione: Sentenza n. 27961/2017 Cassazione Penale - Sezione III
Il caso.
Il Tribunale del Riesame rigettava la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero, in relazione al reato di cui agli articoli 110 e 473 del codice penale, a seguito del quale furono sequestrati 7234 reperti recanti un marchio con evidente somiglianza dell'immagine delle etichette dei cartellini rispetto a quella di un'azienda concorrente.
Il ricorrente solleva due motivi di impugnazione dell'ordinanza, lamentando «l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che il tribunale avrebbe ritenuto la rilevanza penale del fatto ascrivibile, secondo la prospettazione del ricorrente, non al paradigma normativo di cui all'articolo 517 del codice penale, come infatti erroneamente ritenuto dal tribunale, quanto piuttosto rientrante, se del caso, nell'area dell'illecito civile di concorrenza sleale ex articolo 2598 del codice civile», nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
La Cassazione ritiene il ricorso infondato.
La decisione.
Il Collegio affronta il primo motivo, col quale il ricorrente obietta che ««la condotta incriminata non sarebbe penalmente rilevante potendo, al massimo, integrare l'illecito civile della concorrenza sleale e tuttavia non prende alcuna posizione in ordine alla diversa qualificazione giuridica che il tribunale cautelare ha ritenuto di dare al fatto che ha innescato il provvedimento di sequestro probatorio e cioè che, nel caso in esame, la condotta fosse caratterizzata dall'artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente utilizzati dall'agente e tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori e, in buona sostanza, della somiglianza tra i segni distintivi dei prodotti, tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente».
Ma la Suprema Corte è di diverso avviso: «In siffatto caso, ossia quando una determinata raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto, è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall'articolo 517 del codice penale e non anche o soltanto l'illecito civile, quale la concorrenza sleale, perché, nel caso di specie, si realizza l'induzione in errore (non necessariamente richiesta per l'illecito civile) che è prodotta dall'uso di nomi, marchi o segni distintivi, intesi quali elementi nominativi o figurativi che identificano il produttore del bene».
E ne chiarisce la ragione, richiamandosi alle Sezioni Unite Civili: «E' stato autorevolmente affermato che - siccome, nell'economia di mercato, la concorrenza deve svolgersi nel rispetto sia dei limiti posti da norme di diritto pubblico (penali, fiscali ed amministrative) che tutelano soltanto interessi generali, sia dei limiti fissati da norme privatistiche, dettate nell'interesse esclusivo degli imprenditori concorrenti, quali quelle che vietano gli atti di concorrenza sleale (artt. 2598 e ss. Cod. civ.) - deve ritenersi - data la diversità degli interessi giuridici protetti dai due tipi di norme - che, per regola generale e salvo eccezioni, i comportamenti lesivi della prima categoria delle norme citate non integrano, di per se stessi, atti di concorrenza sleale reprimibili sul piano privatistico (Cass. civ. Sez. U, n. 582 del 23/02/1976, Rv. 379229 - 01)».
Il Collegio ricorda che gli interessi protetti sono differenti: «Infatti, avuto riguardo alla diversità degli interessi protetti, il reato di cui all'articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto (generico) la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea, come è stato ritenuto nella specie, a trarre in inganno gli acquirenti, cosicché per l'integrazione del modello legale di reato è sufficiente una somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi (Sez. 5, n. 3040 del 27/11/1986, dep. 1987, Canfora, Rv. 175321).»
La tutela penale è volta alla protezione della generalità dei consumatori e non dei produttori:
«Lo specifico interesse protetto dalla norma incriminatrice non coincide perciò con quello dei produttori a che non vengano messi in circolazione prodotti recanti segni distintivi non corrispondenti alla reale origine, provenienza o qualità dell'oggetto posto in commercio, restando pertanto fuori dall'obiettività giuridica criminosa l'ulteriore evento ossia l'eventuale realizzazione di uno squilibrio delle condizioni di mercato, tale da riflettersi direttamente sulla sfera patrimoniale del singolo imprenditore con conseguente danno per la sua impresa. La tutela penale è invece accordata alla protezione della generalità dei consumatori dal pericolo di essere tratti in inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto dai segni mendaci sullo stesso apposti, approdo quest'ultimo confermato dai lavori preparatori, posto che la relazione ministeriale al codice penale chiarisce che, quanto al delitto in esame, «non sono le ditte produttrici che vengono tutelate, sebbene la massa degli acquirenti contro gli inganni perpetrati col facile mezzo di mendaci contrassegni dei prodotti». E' di tutta evidenza, poi, che la norma penale in discorso, proteggendo la generalità dei consumatori, tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti (Sez. 5, n. 7720 del 26/06/1996, Pagano, Rv. 205552)».
Osservazioni.
Nell'affrontare la questione la Suprema Corte ha ricordato la diversità degli interessi tutelati dalle norme di diritto pubblico (penali, tributarie e amministrative) rispetto alla tutela posta a presidio degli interessi dei produttori in ambito civile.
In particolare, la Cassazione ha ricordato che il reato di contraffazione è configurabile con la semplice imitazione del marchio, anche se non registrato o riconosciuto, se l'imitazione è idonea a trarre in inganno gli acquirenti.

Fonte:www.ilsole24ore.com/Il reato di contraffazione richiede la semplice imitazione idonea a trarre in inganno»

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