venerdì 21 aprile 2017

Utilizzare il parcheggio riservato a disabili non è solo incivile, è anche reato

Costituisce violenza privata la condotta di chi impedisce, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura; ciò rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta.
E' quanto stabilito dalla Cassazione penale, sentenza 7 aprile 2017, n. 17794.
Tale comportamento infatti non integra la violazione dell'art. 158, comma 2, Cod. Str., in quanto nel caso considerato lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute e quindi alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.
Il fatto
Un automobilista veniva condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 610 c.p., per avere, il 25 maggio 2009, parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato ad una persona affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura.
In sede di merito, l’istruttoria era consistita nelle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di non avere potuto parcheggiare la propria autovettura nello spazio appositamente riservatole perché occupata da un'altra vettura e ciò fino al giorno successivo quando la Polizia municipale, più volte allertata, provvedeva alla rimozione del mezzo. L'auto era di proprietà dell'imputato che aveva però affermato che l'aveva affidata in uso al figlio ed alla nuora, ma tali dichiarazioni erano risultate mendaci.
Avverso la decisione era avanzata ricorso per cassazione, lamentandosi difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della materialità dell'addebito, posto che il parcheggiare l'autovettura in uno spazio riservato non equivale ad impedire intenzionalmente la marcia ad una vettura (che è il caso in cui la Suprema Corte aveva ritenuto concretarsi il delitto di violenza privata), potendo il disabile cui il posto era riservato potuto parcheggiare l'auto in altro spazio; non vi era inoltre la prova che l'imputato avesse rifiutato di rimuovere l'autovettura, solo così potendo consumare il delitto ascrittogli.
La decisione
La Cassazione ha giudicato infondato il ricorso e lo ha rigettato.
Secondo la Suprema Corte, in sede di merito gli accertamenti avevano senz’altro consentito di concludere nel senso che il veicolo di proprietà dell'imputato era rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009 e ciò aveva impedito alla stessa persona offesa di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità.
Quando al motivo di ricorso – che rappresenta il profilo di interesse della decisione – secondo cui non sussisterebbero nei fatti come sopra ricostruiti gli elementi oggettivi del delitto contestato, i giudici di legittimità non condividono questa impostazione.
La giurisprudenza è infatti pacifica nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisce la marcia di un'altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, ma – a prescindere dalle diversità fra le fattispecie – anche impedire, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta.
La Cassazione poi si sofferma sulla differenza fra l’ipotesi di reato di cui all’art. 610 c.p. realizzata secondo le modalità suddette e la violazione dell'art. 158, comma 2, Cod. Str., che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Quest’ultima fattispecie, secondo i giudici di legittimità, non ricorre quando – come appunto sussistenza nel caso di specie - lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute: in tale circostanza, infatti, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.
Nei fatti come accertati secondo la Suprema Corte ricorre anche l'elemento soggettivo del delitto contestato, in considerazione del fatto che l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione.

Fonte:www.altalex.com/Utilizzare il parcheggio riservato a disabili non è solo incivile, è anche reato | Altalex

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