L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla vittima dei reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni genitali, atti persecutori ovvero di un reato sessuale deve essere accolta anche in assenza dei limiti di reddito richiesti dal Testo Unico spese di giustizia.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza n. 13497 depositata il 20 marzo 2017.
Dovere del giudice. Il Collegio ha ritenuto che, anche se la norma prevede che la persona offesa da uno dei suddetti reati “può” essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito […], e non “deve” essere ammessa, il termine può deve intendersi come dovere del giudice di accogliere l’istanza presentata dalla persona offesa da uno dei suddetti reati.
Questa conclusione, secondo i Giudici di legittimità, discende dalla costatazione che la finalità della legge è quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale.
Fonte: www.ilpenalista.it/Vittime di stalking sempre ammesse al gratuito patrocinio - La Stampa
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giovedì 23 marzo 2017
Vittime di stalking sempre ammesse al gratuito patrocinio

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