Il c.d. “mobbing immobiliare” ricorre in presenza di pressioni, anche illegali, dei proprietari "per cacciare gli inquilini" allo scopo di sfruttare meglio l'immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica.
Cosi’ si è espressa la Suprema Corte nel caso di specie, ove il ricorrente ha sostenuto di aver subito, a partire dal 1995, tutta una serie di azioni giudiziarie, dichiarate infondate e temerarie, all’esclusivo scopo di ottenere la risoluzione del contratto di locazione.
La vicenda de quo trae origine da un'azione di licenza per finita locazione, promossa dalla Fondazione Enasarco, a cui il conduttore si era opposto tardivamente, adducendo l'esistenza di motivi di natura ansioso depressivi, che non gli avevano consentito di esercitare una tempestiva opposizione. Con l’occasione, per quanto ci interessa, il conduttore domandava, altresi’, il risarcimento del danno per il mobbing immobiliare subito dal locatore nel corso della durata del contratto di locazione.
Sia in primo che in secondo grado, la richiesta risarcitoria veniva rigettata, e pertanto il conduttore promuoveva ricorso in Cassazione, rilevando che per il giudice d'appello la responsabilità dell’Enasarco “avrebbe dovuto essere fatta valere, di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti, che si assumono temerariamente intrapresi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.".
Ma tale motivazione, per la Suprema Corte, è chiaramente eccentrica rispetto all'oggetto in ordine al quale avrebbe dovuto essere fornita: invero, il ricorrente ha prospettato un illecito che si sarebbe realizzato, unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa di pressione giudiziaria.
L'espressione "mobbing" si utilizza proprio in riferimento a tale fattispecie ontologicamente "plurima", ovvero quando, per integrare l'illecito, occorre non un'unica condotta, bensì una pluralità di condotte moleste e/o discriminanti, non considerate singolarmente, bensì nella loro intrinseca connessione.
Il fatto che sussista una tutela specifica per la lite temeraria ovviamente non ha alcuna pertinenza con l'ipotesi in cui vi sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata proprio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie nei confronti del molestato.
Tale assoluto grado di eccentricità ha condotto la Cassazione a ritenere effettivamente assente la motivazione sulla domanda risarcitoria in questione. Pertanto, il motivo è stato accolto, cassando in relazione la sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.
Fonte: www.altalex.com/Locatore fa cause a raffica contro il conduttore? E’ mobbing immobiliare | Altalex
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venerdì 17 marzo 2017
Locatore fa cause a raffica contro il conduttore? E’ mobbing immobiliare
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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