venerdì 17 marzo 2017

Locatore fa cause a raffica contro il conduttore? E’ mobbing immobiliare

Il c.d. “mobbing immobiliare” ricorre in presenza di pressioni, anche illegali, dei proprietari "per cacciare gli inquilini" allo scopo di sfruttare meglio l'immobile o in relazione ad un piano di trasformazione urbanistica.
Cosi’ si è espressa la Suprema Corte nel caso di specie, ove il ricorrente ha sostenuto di aver subito, a partire dal 1995, tutta una serie di azioni giudiziarie, dichiarate infondate e temerarie, all’esclusivo scopo di ottenere la risoluzione del contratto di locazione.
La vicenda de quo trae origine da un'azione di licenza per finita locazione, promossa dalla Fondazione Enasarco, a cui il conduttore si era opposto tardivamente, adducendo l'esistenza di motivi di natura ansioso depressivi, che non gli avevano consentito di esercitare una tempestiva opposizione. Con l’occasione, per quanto ci interessa, il conduttore domandava, altresi’, il risarcimento del danno per il mobbing immobiliare subito dal locatore nel corso della durata del contratto di locazione.
Sia in primo che in secondo grado, la richiesta risarcitoria veniva rigettata, e pertanto il conduttore promuoveva ricorso in Cassazione, rilevando che per il giudice d'appello la responsabilità dell’Enasarco “avrebbe dovuto essere fatta valere, di volta in volta, in relazione ai singoli procedimenti, che si assumono temerariamente intrapresi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.".
Ma tale motivazione, per la Suprema Corte, è chiaramente eccentrica rispetto all'oggetto in ordine al quale avrebbe dovuto essere fornita: invero, il ricorrente ha prospettato un illecito che si sarebbe realizzato, unitariamente e gradatamente, mediante una sequenza continuativa di pressione giudiziaria.
L'espressione "mobbing" si utilizza proprio in riferimento a tale fattispecie ontologicamente "plurima", ovvero quando, per integrare l'illecito, occorre non un'unica condotta, bensì una pluralità di condotte moleste e/o discriminanti, non considerate singolarmente, bensì nella loro intrinseca connessione.
Il fatto che sussista una tutela specifica per la lite temeraria ovviamente non ha alcuna pertinenza con l'ipotesi in cui vi sia una condotta persecutoria che si sia concretizzata proprio nella continuativa pluralità di iniziative giudiziarie nei confronti del molestato.
Tale assoluto grado di eccentricità ha condotto la Cassazione a ritenere effettivamente assente la motivazione sulla domanda risarcitoria in questione. Pertanto, il motivo è stato accolto, cassando in relazione la sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.

Fonte: www.altalex.com/Locatore fa cause a raffica contro il conduttore? E’ mobbing immobiliare | Altalex

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