Il reato di violenza privata può dirsi integrato solo laddove la minaccia o la violenza posta in essere determini una perdita o una riduzione sensibile della libertà della vittima.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1786/17 depositata il 16 gennaio.
Il caso. Il Tribunale di Salerno condannava l’imputato per atti persecutori per le reiterate minacce, aggressioni ed ingiurie rivolte ad alcuni bambini mentre giocavano nel cortile condominiale, arrivando perfino a tagliare con un coltello il pallone utilizzato dai fanciulli. La Corte d’appello riqualificava il fatto come violenza privata, riducendo la pena da 4 a 2 mesi di reclusione.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza in quanto la sua condotta era diretta semplicemente a far rispettare il regolamento condominiale che vieta di giocare a pallone in certe ore della giornata e, dunque, non aveva egli alcun intento di creare timore nei minori.
Violenza privata e tutela della libertà individuale. Esaminando la struttura della fattispecie della violenza privata descritta dall’art. 610 c.p., la Corte ribadisce che, ai fini della configurazione di tale reato, è necessario che la minaccia o la violenza posta in essere sia idonea ad ottenere l’effetto di «costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa». Considerando che l’oggetto tutelato dalla norma è la libertà individuale, quale possibilità di determinarsi spontaneamente, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, ai fini della rilevanza penale, la violenza o minaccia deve determinare una perdita o una riduzione sensibile della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo. Non è dunque riconducibile sanzionabile ogni forma di violenza o minaccia ma solo quella concretamente idonea a limitare la libertà di movimento della vittima o ad influenzare significativamente la formazione della sua volontà.
Esclusa l’offensività della condotta. In conclusione, la Corte esclude che nel caso di specie possa essere riconosciuto il reato contestato poiché la condotta del ricorrente era motivata dalla necessità di rispettare il regolamento condominiale: i bambini infatti, seppur temporaneamente allontanati dal cortile, rimanevano liberi di tornare a giocare in altri momenti della giornata.
La sentenza impugnata viene quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Taglia il pallone ai bambini che giocano nel cortile condominiale: nessun reato - La Stampa
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sabato 21 gennaio 2017
Taglia il pallone ai bambini che giocano nel cortile condominiale: nessun reato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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